Decreto legislativo - 20/06/2005 - n. 122 art. 4 - Assicurazione dell'immobile 1Assicurazione dell'immobile1
1. Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione 2. 1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dal 1° settembre 2021, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard3. 1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) 4. 1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformita' al decreto previsto dal comma 1-bis 5. [1] A norma dell'articolo 389, comma 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e4, comma 1-bis, del presente decreto, e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. [2] Comma modificato, a decorrere dal 16 marzo 2019, dall'articolo 386, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. [3] Comma aggiunto, a decorrere dal 16 marzo 2019, dall'articolo 386, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successivamente modificato dall'articolo 12, comma 9-quater, lettera b), del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21. [4] Comma aggiunto, a decorrere dal 16 marzo 2019, dall'articolo 386, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. [5] Comma aggiunto, a decorrere dal 16 marzo 2019, dall'articolo 386, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. InquadramentoLa disposizione in commento, anch'essa modificata dal d.lgs. n. 14 del 2019, sancisce l'obbligo del costruttore di contrarre una polizza assicurativa decennale a beneficio dell'acquirente, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi. L'atto di trasferimento del bene deve contenere l'indicazione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della conformità della stessa al modello standard che sarà individiuato con decreto ministeriale. È stato in sostanza previsto l'obbligo per il costruttore-venditore di consegnare all'acquirente, all'atto del trasferimento di proprietà, la polizza assicurativa postuma, di durata decennale, a garanzia dei vizi della cosa compravenduta e dei conseguenti danni che la res possa provocare anche a terzi (App. Torino I, n. 377/2018). Caratteri della polizzaSussiste l'obbligo per il costruttore-venditore di consegnare all'acquirente, all'atto del trasferimento di proprietà, la polizza assicurativa postuma, di durata decennale, a garanzia dei vizi della cosa compravenduta e dei conseguenti danni che la res possa provocare anche a terzi (App. Torino I, n. 377/2018). Trattandosi di assicurazione obbligatoria per legge, in caso di conclusione della compravendita e di mancata consegna della polizza, l'acquirente può anche agire davanti al giudice per chiedere una condanna del costruttore a procurarsi la polizza, anche se nessuna assicurazione ha voluto concedergliela (Trib. Arezzo, n. 36/2017). La polizza deve essere stipulata al momento del trasferimento della proprietà, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori ed ha per oggetto il risarcimento per danni derivanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione (Leo, 745 ss.). In relazione a quest'ultimo aspetto, in giurisprudenza si è osservato che, in tema di assicurazione obbligatoria del costruttore di un immobile a beneficio dell'acquirente per i difetti di costruzione dell'immobile, le clausole che fanno riferimento alla necessità della dichiarazione di inagibilità e della compromissione della stabilità introducono una limitazione alla responsabilità dell'assicuratore, dal momento che derogano al chiaro disposto normativo (art. 4 l. n. 122/2005) che prevede che la polizza in esame deve coprire i danni ex art. 1669 c.c., danni che prescindono dalla dichiarazione di agibilità o dalla compromissione della stabilità dell'immobile (Trib. Savona, n. 385/2018). La recente novella di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, con il comma 1-ter, ha stabilito che se il venditore non presta la polizza assicurativa in esame, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto preliminare ha diritti di escutere la fideiussione prevista dall'art. 3 dello stesso decreto in esame. Si è evidenziato che, tuttavia, non è chiaro, per un verso, come calcolare l'importo della polizza, se questo può essere modificato in relazione al passare del tempo e al diminuito valore dell'immobile e, per un altro, se debba essere consegnata una polizza pro-quota millesimale ad ogni acquirente o possa essere consegnata una unica polizza all'amministratore del costituendo condominio (Leo, 745 ss.). Peraltro, il comma 1-bis della norma in esame, introdotto dal d.lgs. n. 14 del 2019, ha previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione ed il relativo modello standard. 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