Codice Civile art. 2789 - Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio.InquadramentoLa norma in esame precisa che il creditore pignoratizio ha la possibilità, ove perda il possesso della cosa, non soltanto di esercitare le azioni possessorie ma, altresì, di esperire l'azione di rivendica ove spettante al soggetto che ha costituito la garanzia. Azioni possessorieAl creditore pignoratizio privato del possesso o che subisca molestie e turbative competono le azioni di reintegra e di manutenzione (artt. 1168 ss.), e ciò in quanto la dottrina maggioritaria gli attribuisce la qualifica di possessore autonomo (cfr., tra gli altri Gabrielli 2005, 30 ss.). L'esperimento delle azioni per il recupero del possesso costituisce, per il creditore pignoratizio, oggetto non di un obbligo ma di un semplice onere, in vista della conservazione del diritto di pegno (Realmonte, 664). Azione di rivendicaLa norma in commento consente espressamente al creditore pignoratizio di esercitare l'azione di rivendica, ove spettante al costituente la garanzia (debitore o terzo). È così risolta la pregressa problematica interpretativa in ordine alla natura surrogatoria, e quindi alla necessaria sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2900 c.c. per proporre detta azione, nel senso che la medesima può essere esperita dal creditore pignoratizio a prescindere da tali presupposti (cfr. Rubino, 289). BibliografiaBochicchio, Dematerializzazione dei titoli e garanzie reali: un problema irrisolubile?, in Giur. comm., 1998, II, 208; Carnevali, Il pegno di cosa futura, in Contratti, 1999, 137; Chironi, Trattato dei privilegi, Torino, 1949; Costanza, Dubbi sull'esistenza di pegno di cose future, in Giust. civ. 1999, I, 99; Gabrielli, Il pegno anomalo, Padova, 1990; Gabrielli, Pegno, in Dig. civ., XIII, Torino, 1995; Gabrielli, Rotatività della garanzia, in Dig. civ., XVII, Torino, 1998; Gabrielli E., Il pegno, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco, Torino 2005; Gatti, Il credito su pegno, Milano, 1997; Ghia, Il pegno bancario, in Fall., 1992, I, 180; Gorla-Zanelli, Del pegno e delle ipoteche, in Comm. S.B., a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1992; La Torre, Il «pegno» nell'"impegno» di un giurista «impegnato», in Giust. civ., 2005, II, 539; Majorca, Il pegno di cosa futura ed il pegno di cosa altrui, Milano, 1938; Merlino, Sisifo, Zeus e la retroattività del pegno: riflessioni su Corte di Cassazione III sez. civile, 26 gennaio 2010, n. 1526, in Riv. not., 2011, II, n. 1, 162; Rapisarda, La Cassazione torna a occuparsi del cd. pegno rotativo sui titoli di credito, in Banca borsa tit. cred., 2016, II, n. 4, 413; Realmonte, L'oggetto del pegno: vecchi e nuovi problemi, in Banca borsa tit. cred., 1994, I, 10; Realmonte, Il pegno, in Tr. Res., Torino, 1985; Salinas, Il pegno omnibus, in Banca borsa tit. cred., 1997, I, 603; Stella, Il pegno a garanzia di crediti futuri, Padova 2003. |