Codice Civile art. 1941 - Limiti della fideiussione.Limiti della fideiussione. [I]. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose [1942]. [II]. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. [III]. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale. InquadramentoLa norma in commento, avente carattere inderogabile, in omaggio alla natura accessoria della fideiussione, ne contempla la nullità parziale ove sia prevista la garanzia per un importo maggiore o con modalità più onerose rispetto al debito principale (Giusti, 142). Portata della normaIn applicazione della disposizione in esame, è stato recentemente statuito che, nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia non trova applicazione la norma di cui al comma 1 dell'art. 1224 c.c., secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale e il creditore, è produttiva di effetti esclusivamente fra le parti stipulanti (Cass. n. 11346/2018). È stato inoltre precisato che, nel caso di pluralità di fideiussori, ciascuno di essi, salvo patto contrario ed espresso, risponde delle spese legali sostenute dal creditore per ottenere il pagamento dal debitore principale, ma non di quelle sostenute per escutere gli altri fideiussori (Cass. n. 5193/2015). Per converso, in virtù della disposizione in commento la garanzia fideiussoria può avere una portata più «ristretta» rispetto a quella della obbligazione principale. In tale prospettiva, si è affermato che la prestazione di garanzia fideiussoria può essere concessa con durata inferiore al mutuo ipotecario garantito, non assumendo rilevanza né che il creditore adempia sin dall'inizio del rapporto al suo obbligo di esborso di quanto mutuato, né che l'obbligo restitutorio del mutuatario sorga per l'intero dal momento della conclusione del contratto, pur se la restituzione sia dilazionata nel tempo, sicché il fideiussore non risponde degli inadempimenti verificatisi dopo la scadenza della garanzia se durante il suo periodo di efficacia sia stato rispettato il piano d'ammortamento (Cass. n. 27531/2014). BibliografiaArcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Barbieri, La polizza fideiussoria tra normativa tipica e prassi contrattuale, in Giur. it., 1999, 502; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Ciaccia, Le polizze fideiussorie, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 329; Cuccovillo, La natura della polizza fideiussoria dopo le Sezioni Unite, in Banca borsa e tit. cred., 2011, n. 5, 574; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, in Banca borsa e tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992; Tartaglia, Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le Sezioni Unite, in Giust. civ., 2011, n. 2, 497. |