Codice Civile art. 1947 - Beneficio della divisione.

Rosaria Giordano

Beneficio della divisione.

[I]. Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.

[II]. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute (1).

(1) V. art. 5 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Inquadramento

La disposizione in commento riconosce che, ove sia pattuito il beneficio della divisione, nell'ipotesi di confideiussione, il fideiussore convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.

La clausola può essere stipulata senza l'esigenza di particolari formalità. Tuttavia la stessa può accedere solo ad una confideiussione, non essendo lo stesso ipotizzabile in caso di fideiussione plurima, stante l'assenza del requisito della solidarietà delle obbligazioni dei vari fideiussori (Fragali, 365).

Portata del beneficio della divisione

I confideiussori, per rendere parziaria la propria obbligazione solidale, possono convenire il cd. beneficio della divisione, che può interessare anche solo alcuni di essi (cfr. Nicolai, 268).

A differenza del titolare del beneficium excussionis, chi si avvale del beneficio della divisione non è tenuto al rispetto di alcun onere, nel senso che non è tenuto ad indicare i beni degli altri cogaranti sui quali il creditore può ottenere il residuo (Fragali, 337).

Conseguenze dell'insolvenza dei confideiussori

Il comma 2 della norma in esame pone un limite all'operatività del beneficio della divisione, prevedendo che esso trovi applicazione solo tra confideiussori solvibili al momento in cui l'eccezione viene proposta.

Ne deriva che, qualora uno dei confideiussori sia insolvente quando è sollevata l'eccezione di divisione da parte del confideiussore questi deve farsi carico, per la sua quota, anche del debito del confideiussore insolvente dando luogo ad una doppia responsabilità (principale ed accessoria).

Diversamente, se l'insolvenza si verifica dopo che il confideiussore ha già pagato la sua parte, il rischio rimane a carico del creditore (Giusti, 216-217).

La dottrina appare incline ad intendere in senso ampio la nozione di «insolvenza», estendendola a tutte le ipotesi nelle quali la confideiussione non possa operare, come ad esempio in ipotesi di invalidità della garanzia (Giusti, 218).

Bibliografia

Arcella, La polizza fideiussoria: natura giuridica e disciplina applicabile, in Giust. civ., 1996, n. 1, II, 3 ss.; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, Banca borsa e tit. cred., 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992.

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