Codice Civile art. 1841[I]. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre456. [II]. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. 7 [III]. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi 8. [IV]. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento [38, 51 att.] 910. [1] L’art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». [2] Articolo così sostituito dall'art. 111, l. 19 maggio 1975, n. 151. La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1996, n. 297 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale». [3] L'art. 27, comma 1, lettera a) del d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha modificato la rubrica aggiungendo, dopo la parola: «figlio» le parole: «nato fuori del matrimonio». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. [4] L'art. 27, comma 1, lettera b) del d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 ha soppresso, ovunque presente, la parola: «naturale». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. [5] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno. [6] La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2022, n. 131 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; la medesima sentenza ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. [7] L'art. 27, comma 1, lettera c) d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il presente comma. Il testo precedente recitava: «Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. [8] L'art. 27, comma 1, lettera d) d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha aggiunto il presente comma. Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. [9] L'art. 27, comma 1, lettera e) d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole «l'assunzione del cognome del padre» le parole: «l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. [10] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata in G.U. n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dal presente articolo nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. InquadramentoLaddove il cliente non provveda a riconsegnare le chiavi della cassetta al momento dello scioglimento del contratto, la banca può procedere all'apertura forzata con le cautele disposte dall'articolo in commento. In siffatta ipotesi la banca può, previa intimazione all'intestatario da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto di ufficiale giudiziario, chiedere, decorsi inutilmente sei mesi dalla intimazione, la autorizzazione al tribunale per aprire la cassetta. A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 4 d.lgs. 13 luglio 2017 a partire dal 31 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della norma) l'autorizzazione all'apertura della cassetta diventerà di competenza del giudice di pace. L'apertura della cassetta deve seguire in presenza di notaio con le cautele stabilite dal tribunale sia in ordine al deposito delle cose in esso contenute sia in ordine al soddisfacimento degli eventuali crediti della banca per canoni e spese. Altre ipotesi di apertura forzataSi ritiene consentita l'apertura forzata della cassetta anche nel caso di esecuzione mobiliare o di sequestro nei confronti dell'utente. Si discute se la esecuzione debba farsi nelle ferme del pignoramento presso il debitore o invece in quelle del pignoramento presso terzi. La dottrina maggioritaria propende per la prima soluzione, dato che l'utente, e non la banca, ha la diretta materiale disponibilità delle cose contenute nella cassetta, anche se le cose non si trovano in luoghi appartenenti al debitore. Si evidenzia, inoltre, che la banca non potrebbe rendere la dichiarazione del terzo, non conoscendo il contenuto della cassetta, e dunque dovrebbe limitarsi ad attestare che il debitore ha l'uso della cassetta (Ferri, 463; Liace, in Comm. S., 2012, 171). L'apertura forzata della cassetta è inoltre consentita nel caso di fallimento, nel caso di morte dell'utente, per ordine del giudice civile o penale, in tutti quei casi in cui dei terzi siano autorizzati al ritiro di cose in essa contenute e l'utente non si presti alla restituzione, e ancora nel caso di smarrimento della chiave da parte dell'utente. BibliografiaCerrai, Cassette di sicurezza, in Dig. comm., Torino, 1988; Cirenei, Cassette di sicurezza, in Enc. giur., VI, Roma, 1988; Ferri, voce Cassette di sicurezza, in Enc. dir., IV, Milano, 1960; Papanti - Pelletier, voce Cassette di sicurezza (agg.), in Enc. dir., Milano, 1998. |