Codice Civile art. 1841

Caterina Costabile

Apertura forzata della cassetta 1 2.

[I]. Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

[II]. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.

[III]. Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

 

[1]  Articolo così modificato dall'art. 150 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

[2]  A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 4, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), d.l. 8 agosto 2025, n. 117, conv., con modif., in l. 3 ottobre 2025, n. 148, tale disposizione entra in vigore il 31 ottobre 2026. 

Inquadramento

Laddove il cliente non provveda a riconsegnare le chiavi della cassetta al momento dello scioglimento del contratto, la banca può procedere all'apertura forzata con le cautele disposte dall'articolo in commento.

In siffatta ipotesi la banca può, previa intimazione all'intestatario da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto di ufficiale giudiziario, chiedere, decorsi inutilmente sei mesi dalla intimazione, la autorizzazione al tribunale per aprire la cassetta.

A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 4 d.lgs. 13 luglio 2017 a partire dal 31 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della norma) l'autorizzazione all'apertura della cassetta diventerà di competenza del giudice di pace.

L'apertura della cassetta deve seguire in presenza di notaio con le cautele stabilite dal tribunale sia in ordine al deposito delle cose in esso contenute sia in ordine al soddisfacimento degli eventuali crediti della banca per canoni e spese.

Altre ipotesi di apertura forzata

Si ritiene consentita l'apertura forzata della cassetta anche nel caso di esecuzione mobiliare o di sequestro nei confronti dell'utente.

Si discute se la esecuzione debba farsi nelle ferme del pignoramento presso il debitore o invece in quelle del pignoramento presso terzi.

La dottrina maggioritaria propende per la prima soluzione, dato che l'utente, e non la banca, ha la diretta materiale disponibilità delle cose contenute nella cassetta, anche se le cose non si trovano in luoghi appartenenti al debitore. Si evidenzia, inoltre, che la banca non potrebbe rendere la dichiarazione del terzo, non conoscendo il contenuto della cassetta, e dunque dovrebbe limitarsi ad attestare che il debitore ha l'uso della cassetta (Ferri, 463; Liace, in Comm. S., 2012, 171).

L'apertura forzata della cassetta è inoltre consentita nel caso di fallimento, nel caso di morte dell'utente, per ordine del giudice civile o penale, in tutti quei casi in cui dei terzi siano autorizzati al ritiro di cose in essa contenute e l'utente non si presti alla restituzione, e ancora nel caso di smarrimento della chiave da parte dell'utente.

Bibliografia

Cerrai, Cassette di sicurezza, in Dig. comm., Torino, 1988; Cirenei, Cassette di sicurezza, in Enc. giur., VI, Roma, 1988; Ferri, voce Cassette di sicurezza, in Enc. dir., IV, Milano, 1960; Papanti - Pelletier, voce Cassette di sicurezza (agg.), in Enc. dir., Milano, 1998.

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