Codice Civile art. 1844 - Garanzia.

Caterina Costabile

Garanzia.

[I]. Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale [1960 ss., 2784 ss., 2808 ss.] o personale [1936 ss.], questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.

[II]. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto [1461, 1850, 1867, 1877, 2743].

Inquadramento

L'apertura di credito può essere allo scoperto o garantita: l'apertura di credito allo scoperto è quella in cui la banca mette a disposizione la somma senza pretendere altra garanzia che quella rappresentata dal patrimonio dell'accreditato; apertura di credito garantita è invece quella nella quale la banca richiede una garanzia specifica, reale o personale.

Il secondo comma dell'art. 1844 stabilisce che, se nel corso del contratto la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante e se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può a sua scelta ridurre proporzionalmente il credito o recedere dal contratto.

In dottrina è discusso se, nell'ipotesi di apertura di credito garantita, la concessione della garanzia sia oggetto di un obbligo in capo all'accreditato (Ferri, 602) oppure rappresenti un onere per lo stesso (Fiorentino, 205).

Permanenza e insufficienza della garanzia

La garanzia è inerente agli atti di utilizzazione conseguenti all'apertura di credito e riguarda, pertanto, tutti i crediti che trovano la loro fonte in questo contratto: ciò spiega perché nell'apertura di credito in conto corrente, nella quale è consentito attraverso versamenti il ripristino della disponibilità, la garanzia riguardi non soltanto quei crediti che siano sorti fino all'esaurimento della disponibilità, ma altresì quei crediti che dipendano da nuovi atti di utilizzazione compiuti quando la disponibilità, già esaurita, sia stata ripristinata (Serra, 158).

La garanzia reale o personale, pertanto, non si estingue se non con la cessazione del rapporto.

La dottrina reputa che fin quando la garanzia non è prestata la banca può rifiutare l'utilizzazione del credito, in base al principio inadimplenti non est adimplendum e, ove l'accreditato non presti la garanzia promessa o non la presti in conformità del contratto, la banca può recedere dal contratto per giusta causa (Ferri, 607).

Si tratta di un vero e proprio obbligo (Ferri, 602) e non soltanto di un onere (Fiorentino, 680), tant'è vero che se nel corso del contratto la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante e se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può a sua scelta ridurre proporzionalmente il credito o recedere dal contratto.

L'insufficienza della garanzia di cui all'art. 1844 si riferisce a qualsiasi modificazione del patrimonio del garante (in caso di garanzia personale) o a qualsiasi modificazione nell'entità o nel valore del bene costituito in garanzia (nel caso di garanzia reale) tale da generare un aumento del rischio di insoluto del credito restitutorio della banca rispetto a quello esistente al momento della costituzione della garanzia.

La S.C. ha precisato che siffatta disciplina risulta applicabile unicamente nel caso in cui divenga insufficiente la garanzia già prestata e non anche nel caso di garanzia non ancora costituita (Cass. I, n. 313/1967).

È, inoltre pacifico che le garanzie personali e reali possono tra di loro concorrere anche se siano costituite da uno stesso soggetto non ostandovi alcun divieto legale.

In particolare, si è escluso che un siffatto divieto possa essere desunto dalla circostanza che, in caso di coesistenza tra ipoteca e fideiussione, il creditore ipotecario perderebbe la possibilità di regresso contro il fideiussore accordata dall'art. 2871, comma 2 c.c., osservando che tale effetto, lungi dall'incidere sugli elementi costitutivi dell'ipoteca si concreta in una limitazione delle garanzie predisposte in linea generale a favore del terzo che in una simile eventualità, l'ha prevista e liberamente accettata (Cass. III, n. 846/1960).

Le singole garanzie reali e personali

La S.C. ha ritenuto che la garanzia ipotecaria, in quanto riferibile soltanto a crediti già esistenti, ovvero a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (art. 2852), non può essere validamente concessa, in sede di apertura di credito «di firma», con la quale la banca si impegni a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca acquisirà in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi, atteso che tale credito di regresso si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell'ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non è qualificabile come credito da esso dipendente (Cass. I, 2786/1994).

In ordine alla fideiussione costituisce dato pacifico che il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, comma 1, per cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita (Cass. I, n. 9848/2012).

Bibliografia

Ferri, voce Apertura di credito, in Enc. dir., II, Milano, 1958; Fiorentino, voce Apertura di credito bancario, in Nss. D.I., Torino, 1957; Porzio, Apertura di credito, in Enc. giur., II, Roma, 1988; Serra, Apertura di credito confermato, in Dig. comm., I, Torino, 1987; Sirena, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti bancari di credito al consumo, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, II, 354; Tondo, Dei contratti bancari, in Comm. De M.,, Novara-Roma, 1971.

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