Codice Civile art. 1850 - Diminuzione della garanzia.Diminuzione della garanzia. [I]. Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno [1461, 1844 2, 1867, 1877, 2743]. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'articolo 2797. [II]. La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita. InquadramentoAi sensi dell'art. 1850, quando il valore della garanzia sia diminuito di almeno un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto — ovvero che il cosiddetto scarto si è ridotto di almeno un decimo — la banca può chiedere un supplemento di garanzia nei termini d'uso. Qualora la diffida rimanga inevasa, l'istituto di credito può procedere alla vendita delle merci o dei titoli ed ha diritto all'immediato rimborso del credito residuo non soddisfatto con il ricavato della vendita. Ciò in ragione del meccanismo della proporzionalità costante tra debito e garanzia durante il rapporto. La disciplina legale ha carattere meramente dispositivo: le parti possono pertanto stabilire una percentuale di variazione diversa, maggiore o minore di quella prevista dalla legge, per l'esercizio dei diritti attribuiti alla banca a norma dell'art. 1850 (Ferri, 528). Supplemento di garanziaQualora il rapporto proporzionale tra credito e garanzia si divarichi oltre il limite dello scarto, diviene operativa la disciplina delineata dalla norma in commento, che pone una secca alternativa: o il debitore integra la garanzia, ripristinando lo scarto, o si realizza una causa di anticipato scioglimento del contratto, per cui il debitore decade dal beneficio del termine e la banca si serve della garanzia per soddisfare il proprio credito restitutorio. La regola del supplemento della garanzia è espressione del collegamento funzionale tra quest'ultima ed il credito concesso dalla banca e contribuisce a differenziare l'anticipazione bancaria rispetto al semplice mutuo o all'apertura di credito garantiti da pegno di titoli o merci. La richiesta di un supplemento di garanzia può avere luogo sia nel caso di diminuito valore della garanzia per eventi materiali, sia nel caso in cui il valore del bene oggetto della garanzia diminuisca per fattori economici (Pavone La Rosa, 115). Il supplemento fornito deve essere ovviamente tale da permettere la ricostituzione dell'originario rapporto tra credito e garanzia. La disciplina legale ha carattere meramente dispositivo: le parti possono pertanto stabilire una percentuale di variazione diversa, maggiore o minore di quella prevista dalla legge, per l'esercizio dei diritti attribuiti alla banca a norma dell'art. 1850 (Ferri, 528). VenditaQualora il sovvenuto non ottemperi alla richiesta di fornire un supplemento di garanzia, la banca può procedere alla vendita delle merci e dei titoli ai sensi dell'art. 2797, commi 2 e 4, c.c., ed ha altresì diritto al rimborso immediato dell'eventuale credito residuo non soddisfatto col ricavato della vendita. In considerazione del mancato richiamo del primo comma dell'art. 2797 è ritenuta sufficiente la semplice comunicazione scritta dell'avvio della procedura di vendita senza necessità di notifica a mezzo ufficiale giudiziario. È stato osservato che la facoltà di vendita dei titoli o delle merci dati in pegno non può essere esercitata in caso di impossibilità temporanea, non imputabile, di corrispondere il supplemento di garanzia (Molle, in Tr. C. M., 1981, 287). BibliografiaCiccarello, voce Pegno (dir. priv.), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982; Dalmartello, Pegno irregolare, in Nss. D.I., XIl, 1965, 799; Ferri, Anticipazione bancaria, in Enc. dir., II, Milano, 1958; Pavone La Rosa, Apertura di credito garantita da pegno e anticipazione bancaria, in Le operazioni bancarie, Milano, II, 1978; Serra, Anticipazione bancaria, in Dig. comm., I, Torino, 1987; Tondo, Dei contratti bancari, in Commentario teorico-pratico al codice civile diretto da Di Martino, Novara-Roma, 1971; Vaccaro e Attilio, Disciplina fallimentare e modus operandi del pegno irregolare, in Banca borsa e tit. credit., 2005, 2, 174. |