Codice Civile art. 1856 - Esecuzione d'incarichi.Esecuzione d'incarichi. [I]. La banca risponde secondo le regole del mandato [1703 ss.] per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. [II]. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente [1717]. InquadramentoLa norma in esame delinea la responsabilità della banca nell'esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente mediante rinvio alla disciplina del mandato. Il secondo comma dell'art. 1856 autorizza la sostituzione della banca nell'esecuzione dell'incarico tutte le volte in cui la stessa si renda necessaria, anche senza che sia stata preventivamente acconsentita dal mandante. La componente gestoria del contratto di conto corrente bancario si sostanzia nella prestazione di un servizio di cassa a favore del cliente, con il quale l'istituto di credito si obbliga ad eseguire, per ordine impartito dal correntista, pagamenti in favore di quest'ultimo o a favore di terzi, curando altresì, l'incasso di somme o di crediti nell'interesse del proprio cliente (Cavalli, Callegari, 74). Tali attività sottintendono nel contratto di conto corrente la presenza di un elemento del mandato (Cass. I, n. 1584; Cass. I, n. 25943/2011) e spiegano il rinvio espressamente operato dal legislatore alle norme che disciplinano detto contratto (Cavalli, 1988, 5). La diligenza andrà di conseguenza verificata in rapporto alla idoneità delle procedure standard predisposte per l'espletamento degli incarichi ricevuti, conformemente alla specifica professionalità (Cass. I, n. 5325/1991). In tempi recenti la giurisprudenza si è dovuta confrontare sempre più spesso con la tematica della responsabilità della banca in caso di utilizzazione dei servizi telematici da parte dei correntisti (home banking). Regole di comportamento della banca nell'esecuzione degli incarichiPacifica è l'applicabilità delle regole in tema di adempimento delle obbligazioni del mandatario, prima fra tutte quella relativa alla sua diligenza (Cass. I, n. 4486/1998). Pertanto, il canone di riferimento per l'esecuzione degli incarichi da parte dell'istituto bancario ai sensi del combinato disposto degli artt. 1710 e 1176 comma 2, c.c., è dato dalla diligenza del buon padre di famiglia rapportata alla particolare attività professionale espletata (Cavalli, 1988, 4). La diligenza andrà di conseguenza verificata in rapporto alla idoneità delle procedure standard predisposte per l'espletamento degli incarichi ricevuti, conformemente alla specifica professionalità (Cass. I, n. 5325/1991). La S.C. ha in particolare ritenuto che, nonostante la banca non abbia alcun dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l'interesse del correntista, la banca, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutarne l'esecuzione o almeno informarne il cliente (Cass. I, n. 7956/2010). In tema di assegni bancari e circolari, la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o emittente circa l'esistenza di una provvista sufficiente a pagarli non esonera la banca negoziatrice, in relazione agli obblighi di diligenza professionale imposti dalla peculiarità del caso concreto, ex art. 1176, comma 2, dall'adozione di diverse modalità di comunicazione con la banca sulla quale sia stato tratto l'assegno o che l'abbia emesso, al fine di tutelare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficienti le informazioni che la banca negoziatrice aveva assunto telefonicamente presso la banca che aveva emesso l'assegno circolare, nonostante che dall'istruttoria fossero emerse incongruenze nelle risposte date dall'operatore della banca emittente circa la data di emissione dell'assegno; Cass. I, n. 16555/2023). Ad avviso dei giudici di legittimità, la responsabilità della banca nei confronti del cliente, per aver eseguito un ordine di bonifico pervenuto alla banca tramite canali inusuali, non può essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l'omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabi lità (Cass. I, n. 23580/2017). E' stato, altresì, chiarito che la responsabilità della banca non può essere esclusa in virtù del mero riscontro della conformità della sottoscrizione allo specimen, dal momento che, in presenza di circostanze del caso concreto tali da suggerire, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l'omissione degli stessi integra un comportamento colposo ostativo alla configurabilità di una situazione di apparenza idonea a giustificare l'esonero della banca da detta responsabilità. Tale principio, ritenuto applicabile sia al caso di ordini di bonifico non consegnati di persona dal cliente sia al caso di ordini trasmessi in via telefonica o telematica da soggetti non meglio individuati, trova giustificazione nella natura professionale dell'attività svolta dal banchiere nella ricezione e nell'esecuzione degl'incarichi affidatigli, la quale gli impone, a sensi dell'art. 1176, comma 2, di predisporre l'organizzazione necessaria per garantire la sicurezza nell'effettuazione delle operazioni e di adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza, al fine di impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati (Cass. II, n. 25894/2021). Responsabilità della banca in caso di utilizzazione dei servizi telematici da parte dei correntisti In ordine alla utilizzazione dei servizi telematici da parte dei correntisti (home banking) la S.C. ha ritenuto che l'offerta di sistemi che consentono ai clienti le operazioni on line rientra nell'area del rischio professionale della banca e richiede una diligenza di natura tecnica specifica. In forza di ciò, in caso contestazione, è onere della banca fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente correntista (Cass. VI, n. 9158/2018). In particolare, è stato evidenziato che, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11/2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. I, n. 2950/2017). L'obbligo di rendiconto Specifico rilievo ha, inoltre, l'obbligo di rendiconto di cui all'art. 1713, cui si riconduce non solo e non tanto la disciplina dell'invio degli estratti conto, ma un puntuale obbligo di informazione relativo alle singole operazioni. Anche la S.C. ha evidenziato che l'obbligo di rendiconto della banca si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto, sicché la banca è inadempiente rispetto a tale obbligo ove non provi di avervi provveduto (Cass. I, n. 1584/2017). La S.C. ha, inoltre, chiarito che la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente è una eventualità rientrante nel rischio d'impresa: la banca per liberarsi dalla propria responsabilità deve, pertanto, dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (Cass. I, n. 3780/2024). Sostituzione nell'esecuzione degli incarichiIl secondo comma dell'art. 1856 autorizza la sostituzione della banca nell'esecuzione dell'incarico tutte le volte in cui la stessa si renda necessaria, anche senza che sia stata preventivamente acconsentita dal mandante. La disposizione va letta in relazione al disposto dell'art. 1717 in tema di sostituzione nell'esecuzione del mandato. È controverso in dottrina se la sostituzione disciplinata dalla disposizione in esame sia da inquadrare nella figura atipica del submandato o — come ritiene l'opinione prevalente — nello schema della sostituzione autorizzata dalla legge o resa necessaria dalla natura dell'incarico (in arg. v. Ferri, 669; Molle, in Tr. C. M., 1981, 418). Dall'accoglimento della tesi del submandato deriva che il cliente-mandante non dispone di un'azione diretta nei confronti del submandatario, poiché questi opera per conto della banca incaricata e non del dominus. La riconduzione ad un'ipotesi di sostituzione necessaria o autorizzata rende, all'opposto, integralmente applicabile la regolamentazione della sostituzione nel mandato e, segnatamente, la disciplina dettata per l'azione diretta. La giurisprudenza ritiene che la sostituzione nell'esecuzione degli incarichi costituisca un'ipotesi di sostituzione «autorizzata» o «necessaria», con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1717 (Cass. I, n. 18190/2004). In ordine ai profili di responsabilità della banca anche nell'ipotesi di sostituzione, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, qualora la banca sostituisca altri a sé nell'esecuzione dell'incarico, risponde — oltre che per colpa nella scelta del sostituto e nell'invio di istruzioni idonee a consentire l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1717, commi 2 e 3, c.c. — anche per il ritardo nella comunicazione al mandante dell'esecuzione dell'incarico, a norma dell'art. 1712, nonché per omessa diligenza (art. 1710 c.c.) consistente nel non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico (di cui solo il sostituto è responsabile) concreti anche il corretto espletamento del mandato, cioè la realizzazione del vantaggio che con esso il mandante intendeva perseguire (Cass. I, n. 8524/2001). Anche nell'ipotesi di incasso di assegni bancari, al fine di stabilire se la banca sostituente, girataria per l'incasso di un assegno tratto su altra banca, debba rispondere del danno subito dal proprio cliente a seguito della mancata levata del protesto da parte della banca sostituita occorre, ad avviso della S.C., accertare se la sostituzione della seconda banca alla prima, nell'esecuzione del mandato ad incassare l'assegno, debba o non considerarsi autorizzata ovvero necessitata e, in caso affermativo, se la banca girante, nella sua qualità di mandataria per l'incasso, abbia dato alla banca girataria le necessarie istruzioni ed abbia osservato l'ordinaria diligenza, vigilando sull'operato della stessa (Cass. I, n. 5325/1991). BibliografiaCavalli, Conto corrente, II, Conto corrente bancario, in Enc. giur., VIII, Roma, 1988; Cavalli, Considerazioni sulla revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario dopo la riforma dell'art. 67 legge fallimentare, in Banca borsa tit. cred., 2006, I, 1; Cavalli, Callegari, Lezioni sui contratti bancari, Bologna, 2008; Ferri, voce Conto corrente di corrispondenza, in Enc. dir., IX, Milano, 1961; Molle, Conto corrente bancario, in Nss. D.I. IV, Torino, 1959, 414; Morelli, Materiali per una configurazione del conto corrente bancario come contratto legalmente tipico, in Giust. civ., 4, 1998, 139; Salnitro, Conto corrente bancario, in Dig. Comm., Torino, 1989. |