Codice Civile art. 1825 - Interessi.

Caterina Costabile

Interessi.

[I]. Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale [1282, 1284].

Inquadramento

La norma in esame ha carattere dispositivo: il regime degli interessi, ritenuti di natura corrispettiva, può infatti essere diversamente regolato dalle parti, salva comunque la forma scritta per gli interessi ultralegali (Scozzafava, Grisi, in Tr. Res., 1985, 772).

Per quanto attiene all'esigibilità degli interessi, si ritiene che i medesimi, salvo patto contrario, siano esigibili alla chiusura del conto (Cavalli, 2; Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 14).

L'art. 1825 ha altresì carattere speciale, e, pertanto, in difetto di espressa pattuizione, non è applicabile ai rapporti di dare ed avere, conseguenti a più negozi giuridici intervenuti fra le medesime parti, che non siano regolati da una convenzione di conto corrente (Cass. I, n. 1065/1980).

La disposizione in esame, stante il mancato richiamo da parte dell'art. 1857 c.c., non trova applicazione alle operazioni regolate in conto corrente bancario per le quali, in assenza di esplicita pattuizione, si avrà automatica operatività della misura legale degli interessi (Cass. I, n. 10127/2005; Cass. I, n. 2521/1983).

Misura, decorrenza e liquidazione degli interessi

La dottrina è pressoché unanime nel ritenere che gli interessi previsti dall'art. 1825 abbiano natura corrispettiva o compensativa e non moratoria, in quanto gli stessi rappresentano il corrispettivo dato al creditore che rinuncia ad esigere immediatamente il proprio credito (Martorano, 1961, 663; Scozzafava, Grisi, 1989, 5).

In assenza di una esplicita previsione contrattuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 1284, comma 3, la norma in esame attribuisce autonoma rilevanza agli usi ai fini della determinazione della misura dell'obbligazione: in questa ipotesi gli usi hanno natura normativa e si applicano indipendentemente dalla conoscenza o accettazione delle parti contrattuali.

La misura degli interessi, qualora non pattuita dalle parti o non determinabile sulla scorta degli usi, è quella legale ex art. 1284 c.c.

L'art. 1825 ha carattere speciale, e, pertanto, in difetto di espressa pattuizione, non è applicabile ai rapporti di dare ed avere, conseguenti a più negozi giuridici intervenuti fra le medesime parti, che non siano regolati da una convenzione di conto corrente (Cass. I, n. 1065/1980).

In particolare, stante il mancato richiamo da parte dell'art. 1857 c.c. (al cui commento si rinvia), la norma in esame non trova applicazione alle operazioni regolate in conto corrente bancario per le quali, in assenza di esplicita pattuizione, si avrà automatica operatività della misura legale degli interessi (Cass. I, n. 10127/2005; Cass. I, n. 2521/1983).

Secondo l'interpretazione dominante nel conto corrente ordinario gli interessi decorrono dal giorno in cui venga acquistata la disponibilità della somma da ciascuna delle parti (Fiorentino, ult. cit.).

Per quanto attiene all'esigibilità degli interessi, si ritiene che i medesimi, salvo patto contrario, siano esigibili alla chiusura del conto (Cavalli, 2; Fiorentino, ult. cit.).

Anche la giurisprudenza si è espressa in tal senso (Cass. II, n. 3807/1976).

Successivamente essi vengono conglobati nel saldo finale, capitalizzandosi con la duplice conseguenza che divengono essi stessi produttivi di interessi e che al credito corrispondente si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione (Martorano, 1961, 667).

In merito alla produzione di interessi da parte degli interessi sulle rimesse ormai capitalizzati, parte della dottrina ha ravvisato una eccezione all'art. 1283, che sancisce il divieto di anatocismo (Cavalli, 3; Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 14; Scozzafava, Grisi, ult. cit.).

Altri autori, di contro, hanno ritenuto non corretto il raffronto con questo istituto in quanto si tratterebbe di interessi prodotti da somme che hanno perduto la loro originaria natura di interessi (Scozzafava, Grisi, ult. cit.).

Bibliografia

Caltabiano, Il conto corrente bancario, Padova, 1967; Cavalli, Conto corrente, in Enc. giur., VIII, Roma, 1988; Martorano, Il conto corrente bancario, Napoli, 1955; Martorano, voce Conto Corrente (contratto di), Enc. dir., IX, Milano, 1961; Scozzafava, Grisi, voce «Conto corrente ordinario», in Dig. Comm., IV, Torino, 1989; Sotgia, Del conto corrente, in Commentario al codice civile a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario