Codice Civile art. 1378 - Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.Trasferimento di cosa determinata solo nel genere. [I]. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere [1178], la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti [1465 3]. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore [1678 ss.] o allo spedizioniere [1737 ss.]. InquadramentoLa norma disciplina l'ipotesi del contratto avente ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere: si tratta di una tipica ipotesi di contratto ad effetti obbligatori, in quanto l'alienazione ha ad oggetto cose che non sono designate nella loro concreta identità ma con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un genere ed il diritto, pertanto, si trasmette solo a seguito dell'individuazione. La configurazione della vendita di genere postula, cioè, che la cosa venga dedotta nel negozio per la sua appartenenza ad una determinata categoria merceologica, così da comportare il differimento della trasmissione della proprietà al compratore al momento dell'individuazione dell'oggetto. È chiara Cass. II, n. 9466/2011, per cui nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione di esse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore. Analogamente Cass. III, n. 9166/2003 per cui il contratto di mandato in forza del quale un soggetto si sia impegnato ad acquistare e a trasferire al mandante la proprietà di un certo numero di azioni di una società ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto: sicché, qualora le azioni non siano state individuate o siano confuse nel patrimonio del mandatario che ne abbia acquistate una quantità superiore, sussiste inadempimento del mandatario all'obbligo essenziale di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà OggettoSi ritiene che la norma concerna tanto i beni mobili quanto quelli immobili. In materia immobiliare, in particolare è possibile configurare una vendita di genus, con riferimento al genus limitatum, nel caso in cui l'oggetto del contratto sia costituito da un terreno da distaccarsi da una maggiore estensione; il contratto in tal modo concluso, di natura obbligatoria, acquista effetti reali allorquando si procederà alla concreta individuazione del bene venduto sulla base della scelta che dovrà operare il soggetto indicato nel contratto stesso (App. Catania 19 marzo 2015). In tale caso il venditore altro non deve fare che prestare il genus limitatum attenendosi al disposto dell'art. 1178 c.c., secondo cui, quando l'obbligazione ha per oggetto cose determinate solo nel genus, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (Cass. II, n. 1194/1992). Sono ricondotti alla disciplina dell'art. 1378 c.c.: a) la vendita di un'autovettura designata solo per marca, tipo e accessori (Cass. VI, n. 14025/2014); b) il trasferimento di un certo numero di rami d'azienda, non espressamente individuati tra i tanti di cui sia titolare l'obbligato, con le relative concessioni per la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti, venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto cose determinate solo nel genere, espressamente disciplinata dall'art. 1178 c.c., che impone al debitore di prestare cose di qualità non inferiore alla media (Cass. I, n. 17200/2013); c) il trasferimento virtuale di titoli di credito. In tema di pegno di titoli di credito, infatti, la clausola di rotatività non elimina la realità del pegno, e la «dematerializzazione» (o «decartolarizzazione») dei titoli di credito, che, secondo il regime compiutamente attuato dal d.lgs. n. 213/1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, anche agli effetti della costituzione in pegno, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione e senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo, non elimina anche la necessità dell'individuazione del titolo stesso a norma dell'art. 1378 c.c. Infatti le registrazioni in apposito conto, previste dall'art. 87 TUF e dall'art 34 l. cit. sostituiscono il vincolo di garanzia con una tecnica alternativa ma funzionalmente equivalente allo spossessamento del costituente, di guisa che il contratto è qualificabile secondo il tipo legale del pegno; d) l'ordine di borsa in forza del quale una banca si sia impegnata ad acquistare e a trasferire al cliente la proprietà di un certo numero di azioni di una società cooperativa a responsabilità limitata. Tale ordine ha ad oggetto, infatti, il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto, non essendo sufficiente la messa a disposizione delle azioni presso la società. Pertanto, in difetto di tale individuazione, la banca è inadempiente al suo obbligo essenziale, quale commissionaria, di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà Il trasferimento della proprietà: l'individuazioneCome già chiarito, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1378 c.c. l'alienazione ha ad oggetto cose che non sono designate nella loro concreta identità ma con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un genere ed il diritto si trasmette solo a seguito dell'individuazione (o specificazione): con tale espressione si fa dunque riferimento all'atto di assegnazione di cose concrete. La specificazione non si verifica se non con un mezzo idoneo a realizzare la separazione della cosa dal genere e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del debitore (Cass. II, n. 2351/1976). Precisa in proposito Cass. II, n. 2351/1976 che requisiti dell'individuazione sono la certezza e la definitività, nel senso che essa si perfeziona quando è impossibile la sostituzione del bene e la sua confusione con altri esemplari del medesimo genere (Cass. n. 988/1951). Per Cass. I, n. 8861/1996 l'accordo d'individuazione può anche essere tacito, occorrendo, però, che destinatario della proposta tenga un contegno inequivocabilmente adesivo al riguardo. Oltre a realizzare propriamente il trasferimento della proprietà, l'individuazione determina altresì il passaggio del rischio all'acquirente, prima ancora e indipendentemente dalla consegna. Essa va realizzata d'accordo tra le parti (o nei modi da esse stabiliti al momento della conclusione del contratto) e rappresenta un atto dovuto, cui l'alienante è tenuto in adempimento delle proprie obbligazioni e rispetto al quale è comunque richiesta l'accettazione dell'altra parte (Bianca, 508 ss.). Nella vendita di cose determinate solo nel genere — evidenza Cass. II, n. 9466/2011 — l'individuazione di esse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore: così, ad esempio, si è ritenuto che la dizione in fattura «materiale a vs. disposizione presso nostro deposito» indichi l'intervenuta individuazione della merce ed il perfezionarsi della consegna con la messa a disposizione, nonché il sorgere dell'obbligazione di pagare il corrispettivo. L'inadempimento del venditore precedente all'individuazione segue la disciplina comune, sicché l'altra parte potrà scegliere tra azione di risoluzione o di adempimento: chiarisce al riguardo Cass. I, n. 2140/1986 che il principio per cui nei contratti a prestazioni corrispettive, l'inadempimento di una parte legittima l'altra a chiedere, in alternativa alla risoluzione del rapporto, una pronuncia di condanna all'adempimento della prestazione dovutagli, non trova deroghe o limitazioni nella compravendita di cose determinate solo nel genere, per il caso di inadempimento del venditore verificatosi prima dell'individuazione delle cose medesime a norma dell'art. 1378 c.c. (e prima quindi del trasferimento della proprietà), tenuto conto che tale circostanza non incide sull'interesse ad una pronuncia giudiziale che constati l'inadempimento e condanni l'inadempiente alla prestazione (indipendentemente dalle difficoltà che possano poi insorgere in sede di esecuzione di detta condanna) e che, inoltre, l'autotutela accordata al compratore di cose fungibili dall'art. 1516 c.c., con la previsione dell'acquisto di esse a spese del venditore inadempiente, configura un rimedio facoltativo, che si aggiunge e non sostituisce le ordinarie azioni contrattuali. Ove, invece, sia l'acquirente a rifiutare di accettare, si versa nell'ipotesi di mora del creditore. Trib. Termini Imerese n. 64/2021 ha affermato che l'obbligazione del venditore di consegnare la cosa oggetto del contratto, nella vendita di cose determinate solo nel genere, consiste nella duplice obbligazione di individuare, separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate. L'eventuale presenza di un vizio nelle cose individuate non costituisce violazione dell'obbligo di individuare cose di qualità non inferiore alla media, poichè il vizio riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la qualità inerisce alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra. La giurisprudenza (Cass. I, n. 2936/2021) ha inoltre ammesso l'azione di rivendicazione rispetto a cose generiche. La rivendica delle cose di genere sarebbe infatti possibile ove, in assenza di un titolo comportante il trasferimento della loro proprietà, ci si trovi in presenza di un fatto idoneo a determinarne l'individuazione e a impedirne la confusione nel patrimonio del fallito. Si verrebbe così a creare un'entità di riferimento materialmente riconoscibile e perciò separabile dalla massa indistinta dei beni del medesimo genere secondo le modalità riconosciute dal nostro ordinamento. Allo stesso modo non sarebbe di ostacolo alla rivendica il fatto che le cose, pur mantenendo la netta separazione dai beni del depositario, siano state fisicamente mescolate insieme ad altre dello stesso genere appartenenti a differenti soggetti e non siano più riconoscibili nell'ambito del mucchio, distinto, in cui le stesse sono state raccolte. Segue. L'individuazione mediante consegna al vettore o allo spedizioniere Qualora si tratti, poi, di vendita di cose determinate solo nel genere e da trasportare (cd. vendita con spedizione da piazza a piazza), l'individuazione avviene con la consegna della merce dall'alienante al vettore o allo spedizioniere. Assolutamente conforme la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. III, n. 4344/2001), pur tuttavia dovendosi operare una distinzione, nel senso che il compratore acquista la proprietà della cosa alienatagli e ne assume i rischi relativi attraverso la specificazione fatta dal venditore con la consegna della merce al vettore, quando si tratta di spedizione destinata unicamente al compratore medesimo o quando si tratti di più spedizioni di lotti separati materialmente l'uno dall'altro, distinti per ciascun destinatario compratore; quando, invece, la partita venduta sia stata spedita dal venditore alla rinfusa ai vari compratori, senza distinzione di lotti, il venditore non si libera con la consegna al vettore, ma con la specificazione da eseguirsi all'arrivo con la separazione delle singole partite, per la consegna al compratore (Cass. II, n. 8345/1990). La proposta di un accordo per l'individuazione della merce venduta, caricata alla rinfusa, insieme ad un maggior quantitativo destinato ad altri acquirenti, può infatti ritenersi tacitamente accettata solo in presenza di un comportamento inequivoco del suo destinatario, che appaia incompatibile con una volontà contraria ed esprima con assoluta chiarezza la volontà dell'acquirente di aderire al criterio di individuazione proposto dalla venditrice, e non invece in presenza di un comportamento inerte del medesimo destinatario (Cass. I, n. 8861/1996, cit.). Occorre, inoltre, che la consegna effettuata dal venditore al vettore indicato nel contratto giacché, diversamente, l'individuazione non si realizza (Cass. n. 1261/1952). Non influiscono sull'individuazione del momento in cui avviene la specificazione le clausole CIF e FOB: a) quanto alla clausola CIF, la relativa pattuizione comporta unicamente l'assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli oneri connessi (Cass. III, n. 15905/2011); b) avuto riguardo, invece, alla clausola FOB, neppure questa incide sul momento determinativo del trasferimento della proprietà, trattandosi di una clausola riferibile, come tutte quelle franco, unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente (Cass. III, n. 15389/2002) Differenze con figure affiniLa vendita in massa si differenzia dalla vendita di cose determinate solo nel genere per il diverso modo con le quali le parti si riferiscono all'oggetto del contratto, nel senso che mentre ricorre la prima ipotesi quando l'oggetto sia una quantità di merci (omogenee od eterogenee) considerate nel loro complesso ed acquistate e vendute per un prezzo unico senza riferimento al peso, al numero ed alla misura, nel secondo caso l'individuazione è un presupposto necessario perché possa avvenire il trasferimento dì proprietà dal venditore al compratore. Ne consegue che, in forza dell'art. 1465, comma 3 c.c., nel caso di perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione qualora sia avvenuta la consegna ovvero la cosa sia stata individuata (Trib. Bologna 17 ottobre 2006). Così, ad esempio, la compravendita di tutti i frutti di uno stesso genere prodotti in un fondo, costituisce vendita di massa, per la quale l'effetto traslativo della proprietà si verifica con la separazione dei prodotti stessi, indipendentemente dalla individuazione dell'oggetto, che non è necessaria proprio perche l'oggetto è identificato, sin dalla stipulazione del contratto, nel complesso dei prodotti del fondo (Cass. III, n. 1282/1966).. BibliografiaAlcaro, Promessa del fatto del terzo, in Enc. dir., Milano, 1988; Bavetta, La caparra, Milano, 1963; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Bocchini, Limitazioni convenzionali al potere di disposizione, Napoli, 1977, 118; Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1949; Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2014; Cherubini, La promessa del patto del terzo, Milano, 1992; Covino, Termini Incoterms e allocazione del rischio nei contratti di compravendita tra imprese, in Riv. dir. civ., 2023, VI, 1197 ss.; D'Avanzo, voce Caparra, in Nss. D.I., Torino, 1958; De Nova, Clausola penale e caparra, in Dig. civ., Torino, 1988; Di Majo, Recesso unilaterale e principio di esecuzione, in Riv. dir. comm., II, Padova, 1963; Franzoni, Il contratto e i terzi, I contratti in generale, a cura di Gabrielli, 1, II, Torino, 2006; Funaioli, voce Divieto di alienazione (diritto privato), in Enc. dir., Milano, 1964; Gabrielli, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Milano, 1985; Gazzoni, Equità e autonomia privata, Milano, 1970; Graziani, Le promesse unilaterali, in Tr. Res., IX, 1989; Luminoso, Il mutuo dissenso, Milano, 1980; Magazzù, Clausola penale, Enc. dir., Milano, 1960; Marini, La clausola penale, Napoli, 1984; Mazzarese, Le obbligazioni penali, Padova, 1990; Messineo, voce Contratto, in Enc. dir., Milano, 1961; Messineo, voce Contratti nei rapporti con il terzo, in Enc. dir., Milano, 1962; Natoli, Il conflitto di diritti e l'art. 1380, Milano, 1950; Rescigno, voce Contratto, in Enc. giur., Roma, 1988; Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969; Roppo, Il contratto, Milano, 2001; Sangiorgi, voce Recesso, in Enc. giur., Roma, 1991; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1985; Scalfi, La promessa del fatto altrui, Milano-Varese, 1955; Trimarchi, La clausola penale, Milano, 1954; Trimarchi, voce Caparra, in Enc. dir., Milano, 1960; Zoppini, La pena contrattuale, Milano, 1991. |