Codice Civile art. 1414 - Effetti della simulazione tra le parti.Effetti della simulazione tra le parti. [I]. Il contratto simulato non produce effetto tra le parti [123, 164]. [II]. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza [1346] e di forma [1350]. [III]. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata [1324, 1334], che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario. InquadramentoLa norma in esame apre quelle dedicate alla simulazione negoziale e nei primi due commi, sul piano degli effetti, pone la distinzione tra simulazione assoluta e simulazione relativa (sulla quale v., di recente, Cataudella, 613 ss.). Anche prima dell'entrata in vigore del codice vigente, la dottrina più autorevole aveva evidenziato che per la configurazione della simulazione è necessaria una dichiarazione deliberatamente difforme dall'intenzione, concertata d'accordo fra le parti, volta ad ingannare i terzi (Ferrara, 37 ss.) ovvero, più ampiamente, a creare nei terzi una falsa rappresentazione della realtà (Messina, 95). Quest'ultima impostazione interpretativa è quella dominante, essendosi posto in rilievo che occorre distinguere tra finalità immediata e finalità ulteriori, poiché nella simulazione è finalità comune ed immediata delle parti che simulano quella di creare, agli occhi dei terzi, un'apparenza giuridica, esternando un regolamento di interessi che non intendono per nulla realizzare (simulazione assoluta) o che è diverso da quello che intendono realizzare (simulazione relativa) (Cataudella, 613 ss.) Profili generaliIl negozio simulato è integrato in presenza di una dichiarazione deliberatamente difforme dall'intenzione, concertata d'accordo fra le parti, che nell'ipotesi della simulazione assoluta tende a far apparire ai terzi un regolamento di interessi che non intendono realizzare ed in quella relativa un'apparenza giuridica diversa da quella voluta dalle parti stesse (cfr. Gentili, 276). La simulazione integra, in sostanza, una forma di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione (Cass. n. 21995/2007; Cass. n. 614/2003). Elementi strutturali, sia nell'ipotesi di simulazione assoluta che relativa, del negozio simulato sono la prima dichiarazione, esternata ai terzi, con la quale le parti determinano un certo assetto di interessi e la cd. controdichiarazione con la quale negano ogni effetto vincolante a tale assetto, simulazione assoluta, o ne pattuiscono uno diverso, cd. simulazione relativa (Cataudella, 613 ss.). Inoltre, costituisce assunto consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere anche parziale, quando l'accordo simulatorio investe soltanto alcuni elementi del contratto (v., tra le altre, Cass. n. 10009/2003). Per altro verso, la dottrina appare divisa in ordine alla qualificazione del vizio del negozio simulato, in quanto se per l'impostazione maggioritaria il contratto simulato è nullo tra le parti per difetto o anomalia della causa (Betti, 403; Distaso, 373), sono stati autorevolmente affermati anche differenti indirizzi interpretativi. Secondo una prima tesi, il contratto simulato è valido, ma è affetto da un vizio di inefficacia in senso tecnico, originaria, assoluta ed insanabile (v., tra gli altri, Auricchio, 146; Messineo, 488). Per altra tesi, la simulazione, in conformità alla controdichiarazione, è improduttiva di effetti tra le parti, ma tale specie d'inefficacia implica che il negozio simulato è nullo rispetto alle medesime (Santoro Passarelli, 154). Posizione intermedia è quella per la quale il contratto simulato sarebbe annullabile, come attestato dalla necessità di far valere il vizio mediante azione costitutiva (Gentili, 306). La tesi dominante della dottrina è peraltro condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, anche più recente, all'interno della quale si è affermato che l'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (cfr., da ultimo, Cass. II, n. 7459/2018) Simulazione relativaNella simulazione relativa, a fronte di un contratto simulato di cui non si vogliono gli effetti, ricorre un contratto dissimulato al quale le parti intendono vincolarsi purché il primo ne abbia, secondo quanto prescritto dal comma 2 della disposizione in esame, i requisiti di forma e di sostanza. Quanto ai requisiti di forma, si ritiene che l'accordo simulatorio da cui risulta il contratto dissimulato che le parti hanno inteso concludere, come ogni contratto, deve avere la forma che per esso è richiesta dalla legge, quale che sia la forma con cui le parti hanno stipulato il contratto simulato (Bianca, 665; Messineo, 483). I requisiti di sostanza sono quelli strutturali del contratto ex art. 1325 c.c. e quindi ricorrono ove il contenuto del contratto dissimulato sia lecito, possibile, determinato o determinabile e, nel caso di interposizione fittizia, in quanto il contraente effettivo sia legittimato alla stipulazione di quel determinato contratto (Carresi, 397). Sotto un distinto profilo, di recente, la contemporanea presenza, nella simulazione relativa, di due contratti nel contesto di un'operazione unitaria è stata ricondotta in dottrina al fenomeno del collegamento negoziale, poiché mediante un collegamento volontario le parti regolano con l'accordo simulatorio, indirizzato a far prevalere il regolamento dissimulato su quello simulato, e che, per ciò, si caratterizza, nell'ambito dei negozi collegati, perché non riguarda assetti di interessi convergenti, dal cui coordinamento discenda un risultato più complesso, bensì assetti che tendono ad elidersi ed ai quali, nell'intento delle parti, dovrebbe conseguire la realizzazione dell'assetto dissimulato e la creazione di una mera apparenza dell'assetto simulato (cfr. Cataudella, 613 ss., nonché Bruno, 108 ss.). La prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita (cfr., in sede applicativa, Trib. Savona, 4 gennaio 2016 che, con riferimento all'ipotesi della simulazione della quietanza, ha ritenuto che è un atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata, che presuppone, ai sensi dell'art. 1414, comma 2 c.c. un precedente accordo tra il dichiarante ed il destinatario diretto a porre in essere solo apparentemente il negozio confessorio). In ogni caso, la cd. controdichiarazione costituisce atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo non essere coeva all'atto simulato, ma anche provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione (v., tra le tante, Cass. II, n. 24973/2015). Casistica Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale della aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. II, n. 3932/2016). In materia di locazioni di immobili urbani disciplinate dalla l. n. 392/1978, l'ipotesi di stipula di una locazione transitoria che non risponde a realtà perché il conduttore adibisce o ha adibito l'immobile ad abitazione stabile e primaria, ovvero ad abitazione stabile per motivi di lavoro, rientra nella tematica della simulazione; il conduttore che pretende di applicare le norme sulla locazione primaria (quanto a durata quadriennale ed equo canone) deve provare la simulazione, dunque la circostanza che il locatore, al momento della stipula della locazione, fosse a conoscenza della esigenza abitativa effettiva «primaria» del conduttore o aveva riconosciuto questa esigenza, oppure l'accordo simulatorio (App. Palermo II, 16 febbraio 2018, n. 327). Dichiarata la simulazione di una cessione di ramo di azienda, siccome dissimulante la cessione di un contratto di locazione immobiliare, tale ultimo negozio non solo è invalido nei confronti del terzo ceduto, ma è privo di effetti nei rapporti tra cedente e cessionario, non potendo ritenersi perfezionata — in difetto di consenso del locatore — la fattispecie disciplinata dagli artt. 1406 e 1594, comma 1, c.c., stante la sua struttura trilaterale, né essendo tale consenso ravvisabile nel comportamento tacito di costui rispetto alla cessione ex art. 36 l. n. 392/1978 comunicatagli dal conduttore, sicché il cessionario ha diritto alla ripetizione del prezzo della cessione in quanto prestazione riferibile al contratto dissimulato e, dunque, priva di causa giustificativa (Cass. III, n. 14442/2016). E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione (Cass. II, n. 366/2024). Ambito applicativoAi sensi del comma 3 della disposizione in esame la simulazione può riguardare non solo i contratti ma anche gli atti unilaterali recettizi destinati a una persona determinata, quando sussiste un accordo tra il dichiarante e il destinatario (Galgano, 322). Nell'elaborazione giurisprudenziale si è pertanto ritenuto, ad esempio, che siano simulabili le quietanze (Cass. n. 11144/2009) e le fatture commerciali e gli atti giuridici a contenuto partecipativo (Cass. n. 8466/1998). Nonostante la formulazione restrittiva della norma, non manca in dottrina chi ritiene che anche gli atti unilaterali non recettizi possano essere simulati, sempre che siano destinati a produrre effetti diretti nella sfera di un solo soggetto sin dall'origine determinato e vi sia stato accordo simulatorio tra l'autore della dichiarazione e il destinatario (Auricchio, 43; Furgiuele, 67). La simulazione non è invece configurabile per gli atti in incertam personam, come i titoli di credito (Mirabelli, 463). Sotto quest'ultimo profilo, la S.C. ha nondimeno precisato che al principio della inconfigurabilità della simulazione in materia cambiaria non osta che un intento simulatorio ben possa inserirsi nella fase, successiva, di negoziazione del titolo, e cioè in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale (giustificativo dell'attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare) ed il rapporto cartolare nascente dall'emissione del titolo, sicché, all'interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l'operatività di una fattispecie simulatoria (Cass. III, n. 15464/2008: nella specie, la S.C. ha evidenziato che il thema decidendum era costituito dall'accertamento, da parte della corte di merito, della sussistenza o meno di una rapporto contrattuale di mutuo inter partes quale patto sottostante e giustificativo del rilascio dei titoli di credito, ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello la quale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda volta alla declaratoria di simulazione assoluta dei titoli di credito — nonché delle relative formalità ipotecarie — emessi dai debitori al fine di paralizzare ogni azione dei veri creditori nei loro confronti, ritenendo, invece, che alle obbligazioni cambiarie — anche in caso di obbligazioni cambiarie di favore, a scopo di garanzia di debiti extra-cambiari — non poteva applicarsi la disciplina della simulazione, atteso che, essendo le stesse caratterizzate dall'astrattezza e dalla formalità, non consentivano alcuna distinzione tra apparenza e realtà). In tema di separazione consensuale, la natura negoziale dell'accordo rende applicabili le norme generali che disciplinano la materia dei vizi della volontà e della simulazione (i quali, tuttavia, non sono deducibili attraverso il giudizio camerale ex artt. 710-711 c.p.c., poiché costituisce presupposto del ricorso a detta procedura l'allegazione dell'esistenza di una valida separazione omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che la denuncia degli ipotetici vizi dell'accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, resta rimessa al giudizio ordinario: Cass. I, n. 7450/2008). Per contro, in materia cambiaria la simulazione non è configurabile, senza che a ciò osti, come precisato dalla S.C., che un intento simulatorio ben possa inserirsi nella fase di negoziazione del titolo, e cioè in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale (giustificativo dell'attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare) ed il rapporto cartolare nascente dall'emissione del titolo, sicché, all'interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l'operatività di una fattispecie simulatoria (Cass. I, n. 3256/2018) L'interposizione fittiziaL'interposizione fittizia costituisce un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva che presuppone un accordo simulatorio strutturalmente trilatero, al quale partecipano il contraente apparente (interposto), il contraente effettivo (interponente) e la controparte (Carresi, 403). La S.C. ha più volte sottolineato che, in tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso (cfr., da ultimo, Cass. II, n. 25578/2018, per la quale ne deriva che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato inter partes, non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti — ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto — l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contrario; conf., tra le altre, Cass. III, n. 8843/2007, in Contratti, 2008, n. 4, 360, con nota di Maffei). Anche dall'analisi giurisprudenziale si ricava che l'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona (Cass. n. 4738/2015; Cass. n. 8843/2007; Cass. n. 6451/2000). Tuttavia tale partecipazione non basta poiché, nonostante il terzo abbia partecipato, ricorre comunque un'ipotesi di interposizione reale nel caso in cui non vi sia un accordo simulatorio o perché interponente ed interposto vogliono veramente far ricadere nella sfera giuridica dell'interposto gli effetti del contratto stipulato col terzo o perché è proprio il terzo a rifiutare la proposta dell'interponente ed a pretendere ed ottenere di contrattare in via diretta con un altro soggetto interposto (Cass. n. 8682/2013). La S.C. ha chiarito, poi, che all'interposizione reale di persona non si applica la disciplina sulla simulazione e in particolare le limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c. (Cass. n. 1811/1990). Dalla interposizione fittizia occorre peraltro distinguere l'interposizione reale, in quanto nella prima l'interposto non è destinatario degli effetti del contratto e solo apparentemente figura come parte; nella seconda l'interposto acquista i diritti che derivano dal contratto, ma è tenuto a ritrasferirli ad una terza persona (Bianca, 664; Carresi, in Tr. C. M., 1987, 402). Talvolta l'interposizione reale viene ricondotta nell'ambito della rappresentanza indiretta (Carresi, in Tr. C. M., 1987, 401), talaltra nello schema del negozio fiduciario (Bianca, 674). Anche nella recente esperienza applicativa è stato ribadito che l'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, petitum e causa petendi difformi, tema di indagine e di decisione distinti: infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell'interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente (Trib. Salerno II, 1° marzo 2018, n. 614). Casistica L'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista la titolarità delle quote, pur essendo tenuto ad osservare un certo comportamento in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria. Il conferimento delle quote di partecipazione in una società di capitali in altra società partecipata dai medesimi conferenti non dà luogo all'insorgenza del diritto di prelazione da parte degli altri soci, non integrando una ipotesi di alienazione onerosa, ma costituendo un meccanismo negoziale riorganizzativo delle partecipazioni stesse (Cass. I, n. 5507/2016). Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, non è indispensabile la presenza in giudizio del venditore, in qualità di litisconsorte necessario nella controversia promossa dal terzo creditore nei confronti dell'acquirente dissimulato e dell'acquirente interposto, ove il contratto sia stato integralmente eseguito nei confronti del venditore medesimo e sia, conseguentemente, escluso ogni suo interesse a conservare quale contraente la persona interposta, anziché la persona reale, partecipe effettiva del negozio (Cass. II, n. 15955/2009) Azione di simulazioneL'azione di simulazione è un'azione di accertamento, imprescrittibile, stante la valenza dichiarativa della stessa (Bianca, 670; Mirabelli, 467). La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato (cfr. Cass. III, n. 13145/2017, in una fattispecie relativa all'accertamento dell'entità di un'obbligazione assunta in forza di un assegno bancario, privo di data, rilasciato a garanzia dell'obbligazione di pagare il prezzo di due cessioni d'azienda, oggetto di separati e contestuali contratti preliminari, rispetto alla quale la S.C. ha escluso che si configurasse un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti ai contratti definitivi, atteso che l'accertamento della simulazione del prezzo poi indicato in questi ultimi, pur costituendo un presupposto logico nel giudizio promosso nei confronti del soggetto che aveva emesso l'assegno, si poneva in tal caso come meramente incidentale). Si è ritenuto, quindi, che nel giudizio di simulazione assoluta volto a far dichiarare l'inefficacia, fra le parti, di un negozio di trasferimento di quote sociali, litisconsorti necessari sono tutti i soggetti dell'atto impugnato, e non anche la società la cui quota ne è stata oggetto, atteso che gli effetti del relativo accertamento operano esclusivamente fra i primi (Cass. VI, n. 25321/2015). È stato peraltro precisato, sempre in sede di legittimità, che qualora, costituendosi in sede di opposizione di terzo all'esecuzione, il creditore chieda il rigetto dell'opposizione previa declaratoria, «in via principale o in via riconvenzionale», della simulazione assoluta dell'atto di compravendita del bene pignorato, non è configurabile un'eccezione che comporta un accertamento valevole soltanto incidenter tantum, con la conseguenza che è richiesto necessariamente il contraddittorio di tutti i soggetti partecipi dell'accordo simulatorio (cfr. Cass. III, n. 2307/2007). La domanda di simulazione di contratti soggetti a trascrizione è a sua volta trascrivibile ai sensi dell'art. 2652, n. 4, c.c.; l'omessa trascrizione non determina l'improcedibilità della domanda, poiché è funzionale a risolvere i conflitti con i terzi (Mirabelli, in Comm. Utet, 1984, 469). Può essere trascritta ogni domanda di accertamento della simulazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili, non rilevando né la distinzione tra simulazione assoluta e relativa né, all'interno di quest'ultima, tra simulazione relativa attinente ai soggetti del contratto (cd. interposizione fittizia di persona) e simulazione relativa concernente altri elementi negoziali (Cass. II, n. 1752/2018). La distinzione tra simulazione relativa ed assoluta assume invece precipua rilevanza ai fini della prescrizione della relativa azione, poiché quando la stessa è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, si prescrive nell'ordinario termine decennale, mentre se è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso di specie, di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione (v., di recente, Trib. Torre Annunziata I, 3 luglio 2017, n. 1940). La domanda di simulazione assoluta e quella di simulazione relativa hanno un petitum ed una causa petendi diversi e, pertanto, sono diverse. Ne consegue che la parte che deduca, con riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo, deve agire in giudizio per far valere la simulazione relativa, nella quale si traduce il negotium mixtum cum donatione, e non il mancato pagamento dell'intero prezzo, che integra gli estremi di una simulazione assoluta; ne consegue che, proposta in primo grado la domanda di simulazione assoluta, è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la domanda, proposta in appello, tesa ad accertare che il medesimo contratto di compravendita integrava gli estremi di un negotium mixtum cum donatione (Cass. II, n. 19099/2009). L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra (Cass. I, n. 15077/2018). Invero, occorre considerare che la domanda di simulazione, da qualificare alla stregua di azione di nullità volta ad accertare l'(in)esistenza di un negozio giuridico privo di effetti per volontà delle stesse parti, si pone su un piano autonomo e distinto rispetto all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., la quale è, invece, volta a far dichiarare l'inefficacia di un contratto valido e produttivo di effetti (App. Catania I, 30 giugno 2017, n. 1285). In particolare, in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. II, n. 25490/2008). Casistica Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede — condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione — e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata (Cass. II, n. 20971/2018) La simulazione nel diritto tributarioSi ritiene, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, in discontinuità rispetto alle regole generali sinora ripercorse, che in tema di accertamento delle maggiori imposte, l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza dell'eventuale simulazione relativa in grado di pregiudicare il diritto dell'Amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare incidenter tantum, attraverso l'interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale valutazione, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (Cass. sez. trib., n. 12782/2016).. BibliografiaAnelli, Simulazione e interposizione, in Trattato dei Contratti diretto da Roppo, III, Milano, 2006, 579 ss.; Auricchio, La simulazione nel negozio giuridico, Napoli, 1957; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Bruno, Statica e dinamica nel negozio simulato, Napoli 2015; Casella, Simulazione (diritto privato), in Enc. dir., Milano, 1990; Cataudella, Nota breve sulla struttura della simulazione relativa, in Riv. dir. civ. 2018, n. 3, 613; Distaso, Simulazione dei negozi giuridici, in Nss. D.I., Torino, 1970; Ferrara, Della simulazione dei negozi giuridici, Milano, 2013; Furgiuele, Della simulazione di effetti giudiziali, Padova, 1992; Gentili, Il contratto simulato, Napoli, 1979; Maffei, L'interposizione fittizia di persona tra simulazione relativa e rappresentanza diretta, in Contratti 2008, n. 4, 360; Majello, Il contratto simulato: aspetti funzionali e strutturali, in Riv. dir. civ. 1995, I, 643; Messina, La simulazione assoluta, in Riv. dir. comm. 1907, I, 393; Nanni, Interposizione di persona, Padova, 1990; Nuti, La simulazione del contratto nel sistema del diritto civile, Milano, 1986; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1989. |