Codice Civile art. 1403 - Forme e pubblicità.Forme e pubblicità. [I]. La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge [1392]. [II]. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità [2643 ss.], deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata. InquadramentoGli atti di nomina, di procura e di accettazione devono rivestire la stessa forma usata per il contratto per persona da nominare, anche ove si tratti di forma non prescritta dalla legge ma convenzionale. Tale vincolo di forma è richiesto dalla norma a pena di inefficacia di tali atti (Graziadei, 265) o addirittura, secondo altra prospettazione, a pena di nullità (Tartaglia, Il termine per la electio nel contratto per persona da nominare, in Giur. it., 1975, I, 778; Carresi, 137). Piuttosto, occorrerà fare riferimento alle conseguenze che discendono dall'inosservanza della forma per il contratto principale, conseguenze che devono intendersi riferite anche agli atti di nomina e accettazione. Analogamente, ove a certi effetti la legge richieda determinate forme di pubblicità per il contratto per persona da nominare, tale onere pubblicitario ricade anche sulla dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione (Graziadei, 265). Le regole sulla trascrizione non assumono rilievo ai fini di risolvere l'eventuale conflitto tra più soggetti nominati (Graziadei, 265; Gazzoni, 242). La S.C. ha ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta della dichiarazione di nomina con riferimento ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare per persona da nominare, ove la electio amici sia avvenuta in sede di assemblea dei soci di una società cooperativa, quale promittente venditrice, con verbalizzazione e sottoscrizione da parte del socio assegnatario, promissario acquirente, nonché del terzo nominato (Cass. n. 15944/2015). Il requisito della forma scritta è soddisfatto anche mediante un atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente, senza che rilevi l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione (Cass. n. 18490/2014). In proposito non è necessaria una formale dichiarazione diretta all'altro contraente, ma è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione (Cass. n. 13686/2019; Cass. n. 23066/2009; Cass. n. 15164/2001). Il vincolo di forma di tali atti deve essere osservato anche quando la forma del contratto per persona da nominare sia convenzionale (Cass. n. 2855/1966). La comunicazione dell'atto di accettazione redatto in forma scritta può avvenire anche verbalmente a mezzo di nuncius (Cass. n. 2142/1965). Il difetto della forma richiesta determina l'inefficacia della dichiarazione di nomina e della conseguente adesione, rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 422/1984). La produzione degli effetti prenotativi del preliminare esige la trascrizione della dichiarazione di nomina, non essendo necessario che la riserva di nomina risulti dalla nota di trascrizione del preliminare (Cass. n. 1797/2017).. BibliografiaBianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Carresi, Contratto per persona da nominare, in Enc. dir., Milano, 1962; Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2014; Enrietti, Il contratto per persona da nominare, Torino, 1950; Enrietti, Contratto per persona da nominare, in Nss. D.I., Torino, 1959; Gazzoni, Contratto per persona da nominare, in Enc. giur., Roma, 1988; Graziadei, Contratto per persona da nominare, in Dig. civ., Torino, 1989; Lazzara, Il contratto per persona da nominare, Milano, 1965; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1985. |