Codice Civile art. 1416 - Rapporti con i creditori.Rapporti con i creditori. [I]. La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato [2910 ss.]. [II]. I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato. InquadramentoLa disposizione in esame regola i conflitti derivanti dalla conclusione di un contratto simulato, con riguardo ai creditori. Il comma 1 attribuisce prevalenza al principio di apparenza a tutela dei creditori del titolare apparente, purché essi siano in buona fede ed abbiano compiuto atti di esecuzione sui beni che hanno costituito oggetto del negozio simulato (Distaso, 397). Il comma 2, invece, privilegia il principio di realtà a tutela dei creditori del simulato alienante quando la simulazione pregiudichi i loro diritti, purché nel conflitto con i creditori del simulato acquirente purché i creditori del simulato acquirente non siano garantiti ed i crediti dei creditori del simulato alienante risalgano a data antecedente alla stipulazione del contratto simulato (Nuti, 105) Tutela dei creditori del titolare apparenteIl comma 1 della disposizione in esame prevede che la simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato. Pertanto, i creditori del titolare apparente sono tutelati quando abbiano compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni che hanno costituito oggetto del contratto simulato (cfr. Carresi, 406). La S.C. ha chiarito che la simulazione relativa della vendita (dissimulante un diverso contratto) a norma dell'art. 1416, comma 1 c.c. non è opponibile al curatore del fallimento, la cui situazione legittimante si identifica con quella dei creditori del titolare apparente, ai quali non può essere opposta una titolarità del bene (acquisito all'attivo per effetto del pignoramento ex lege connesso alla dichiarazione di fallimento) diversa da quella apparente, salvo che la domanda giudiziale diretta a far valere la simulazione del trasferimento (in ipotesi non voluto, secondo il contratto dissimulato) non sia stata trascritta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (in un caso di compravendita di un terreno con riserva per la venditrice del diritto di superficie su parte del terreno, dissimulante un contratto con il quale l'imprenditore successivamente fallito si impegnava a costruire due appartamenti nell'area di cui al diritto di superficie, restando il trasferimento della proprietà condizionato alla consegna degli appartamenti: Cass. I, n. 7865/1997). E' parimenti pacifico che la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti (ovvero del legittimario) che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. VI, n. 29540/2019). Tutela dei creditori del simulato alienanteIl comma 2 della norma stabilisce che i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato. La domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (Cass. I, n. 5961/2008; cfr., tuttavia, Pret. Terni 10 giugno 1994, in Rass. giur. umbra, 1994, 669, per la quale il creditore del simulato alienante, può far valere la simulazione anche in mancanza di un pregiudizio attuale e concreto, quando gli atti di alienazione siano idonei a rendere più difficile ed oneroso l'adempimento del credito). Ne deriva che la domanda di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante costituisce esercizio di quello specifico credito attraverso il giudizio e vale pertanto ad interromperne la prescrizione secondo quanto dispone l'art. 2943 c.c. (Cass. III, n. 9679/1997). Con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416, comma 2, c.c., il pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione (Cass. II, n. 1690/1991). Tale pregiudizio consiste nell'impedire o nel rendere incerto o più difficile il conseguimento o l'esercizio del diritto, potendosi trattare anche di un pericolo di danno e deve sussistere al momento della decisione (v., tra le altre, Cass. n. 5154/1981). Il creditore del simulato alienante esercita un diritto proprio, autonomo e non fa valere una legittimazione in via surrogatoria ed pertanto legittimato a spiegare nel giudizio di simulazione di una compravendita intervento principale ad excludendum (Cass. n. 1133/1985). Fra i creditori del simulato alienante rientra anche il coerede che ha diritto di ottenere la quota ereditaria da altro coerede in possesso dei beni (Cass. n. 2692/1955).. 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