Codice Civile art. 1869 - Altre prestazioni perpetue.

Caterina Costabile

Altre prestazioni perpetue.

[I]. Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

Inquadramento

L'art. 1869 c.c. estende a qualsivoglia tipologia di rendita perpetua, comunque costituita, la disciplina codicistica prevista per le rendite tipiche, ovvero per quelle costituite a mezzo di contratto oneroso di rendita e tramite donazione modale.

Vengono incluse nel novero delle rendite atipiche quelle che originano dallo schema della donazione diretta di rendita, dal negozio testamentario o la rendita costituita nell'ambito di un contratto a favore di terzo.

La rendita perpetua (atipica) può trovare la sua fonte anche in atti unilaterali, quali la promessa al pubblico, ovvero in disposizioni testamentarie quali il legato, il sublegato ovvero il modus testamentario.

Atteso il disposto dell'art. 1869 anche per le rendite atipiche si deve, quindi, ritenere prescritta l'osservanza dell'onere di forma di cui all'art. 1350, n. 10, nonché il divieto di clausole che incidano negativamente sul diritto al riscatto ex parte debitoris (Marini, in Tr. Res., 1985, 22).

Rendite atipiche

La dottrina ha elaborato varie ipotesi di rendite atipiche:

a) Donazione: La dottrina dominante fa rientrare in tale fattispecie atipica la rendita oggetto di attribuzione gratuita diretta.

Si ammette anche la figura del negotium mixtum cum donatione quando l'attribuzione avvenga a titolo oneroso, ma vi sia un consapevole divario di valore tra le prestazioni (Lener, 99).

b) Testamento: Nell'ambito delle rendite mortis causa la prestazione perpetua può essere prevista sia come oggetto diretto della disposizione testamentaria che come onere apposto all'istituzione di erede o di legato.

Non è pacifico in dottrina se sia ammissibile il legato avente ad oggetto una prestazione posta a carico dell'onerato perpetuamente, nell'ambito della prescrizione generale di cui all'art. 670 c.c.

L'argomento contrario fa leva sulla considerazione in base alla quale esso verrebbe a concretizzare una possibile violazione del disposto dell'art. 698 c.c., ai sensi del quale non è consentito il lascito dell'usufrutto successivo ovvero di una rendita (Torrente, in Comm. S. B., 1955, 53).

Altri autori evidenziano, di contro, che l'ammissibilità di una rendita perpetua costituita come onere apposto ad una cessione gratuita di un immobile o di un capitale risulti testuale ai sensi del secondo comma dell'art. 1861, e che l'art. 1869 riferisce l'applicabilità degli art. 1864 e ss. ad ogni altra prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo «anche per atto di ultima volontà». Si è inoltre osservato che la struttura di una eventuale rendita successiva differirebbe comunque da quella di una rendita perpetua: con la prima si darebbe vita ad una serie di rendite a favore di una pluralità di beneficiari secondo un ordine successivo, mentre la seconda riguarderebbe una sola rendita la cui durata tendenzialmente perpetua ben sarebbe suscettibile di trasmissione da un soggetto passivo ad un altro (Lener, 103).

c) Contratto di rendita a favore del terzo: È oggi pacificamente ammessa dalla dottrina la rendita costituita nell'ambito di un contratto a favore di terzo, al quale si applicano le norme previste dagli artt. 1411 ss. c.c.

L'attribuzione della rendita al terzo può avvenire donandi causa (realizzando in tal caso una donazione indiretta) o solvendi causa, indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito del contratto tra stipulante e promittente (nell'ambito del quale la rendita può rispettivamente costituire il corrispettivo del trasferimento di un immobile o il modus della donazione di un immobile).

Va evidenziato che, in caso di costituzione della rendita perpetua mediante contratto a favore di terzo, l'ipoteca che si costituisce a garanzia della rendita sorge esclusivamente a favore dello stipulante, per cui solo questo è legittimato ad esperire la relativa azione nei confronti del promittente (Valsecchi, in Tr. C. M., 1961, 46).

d) altre ipotesi: La costituzione di una rendita può derivare anche da un contratto di divisione o da un contratto di transazione.

Ad «altre prestazioni perpetue» può, infine, dare luogo una promessa unilaterale, nella forma di una promessa al pubblico, di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito (Lener, 104).

Bibliografia

Allara, La prestazione in luogo di adempimento, in Ann. Palermo, 1927; Brancasi, voce Rendita dello Stato, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; Dattilo, voce Rendita (dir. priv.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; Gardella Tedeschi, Rendita perpetua, in Dig. civ., Torino, 1997; Lener, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967.

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