Codice Civile art. 1473 - Determinazione del prezzo affidata a un terzo.Determinazione del prezzo affidata a un terzo. [I]. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. [II]. Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto [1349, 1474 3; 82 att.; 170 trans.]. InquadramentoPur essendo il prezzo un elemento essenziale del contratto di vendita, le parti, con apposita clausola contrattuale, possono affidare la determinazione dello stesso ad un terzo, che viene ad assumere la veste non di arbitro, bensì di arbitratore, in quanto è chiamato non a decidere una controversia insorta tra le parti, bensì a determinare un elemento di fatto costitutivo del negozio (Rubino, 517). Criteri di determinazione del prezzoLa norma in esame non disciplina né i criteri né i possibili motivi di impugnazione della determinazione del prezzo da parte del terzo, sicché occorre operare un'integrazione con l'art. 1349 c.c. (Cass. II, n. 4313/1977; Cass. III, n. 2632/1963). Dal coordinamento tra le due norme sono state tratte, in dottrina, le seguenti regole: a) l'arbitraggio per la determinazione del prezzo può essere di «equo apprezzamento» o di «mero arbitrio»: in caso di dubbio deve ritenersi che le parti abbiano optato per il primo (Bianca, 520 ss.); b) se manca la determinazione ad opera del terzo e si tratta di arbitraggio di equo apprezzamento, per favorire la circolazione dei beni è prevista la nomina di un nuovo arbitratore ad opera del presidente del tribunale (Galgano, 490); c) se manca la determinazione affidata al mero arbitrio del terzo, si ritiene applicabile la sanzione della nullità del contratto prevista dal comma 2 dell'art. 1349 c.c. (Mirabelli, 33; contra Bianca, 527; Galgano, 490). Anche in giurisprudenza si è ritenuto che, qualora sussista incertezza sul criterio tramite il quale il terzo deve procedere, costui è tenuto a pronunciarsi secondo equo apprezzamento (Cass. III, n. 13954/2005). Motivi di impugnazione della determinazione sono la manifesta iniquità o erroneità o, se questa è rimessa al mero arbitrio del terzo, la prova della sua malafede, ossia la consapevole parzialità del giudizio a favore di uno dei contraenti, cui vengono equiparate la violenza esercitata sul terzo al fine di favorire una delle parti e l'incapacità naturale del terzo medesimo (Bianca, 522). A seguito dell'annullamento dell'atto del terzo, le parti provvedono alla sua sostituzione; se non si raggiunge un accordo, la nomina del terzo è fatta dal giudice, così come quando il terzo non possa o non voglia accettare l'incarico (Bianca, 523). Il giudice, annullata la determinazione del terzo, non può comunque sostituirsi all'arbitratore, trattandosi di giudizio solo rescindente e non anche rescissorio. Tenendo ferma la distinzione dell'atto del terzo rispetto alla struttura del contratto, si spiega come tale atto possa essere autonomamente impugnato senza che sia messa in discussione la validità della vendita (Bianca, 517). Si ammette, inoltre, che la determinazione del prezzo possa essere affidata ad una delle parti quando siano stabiliti criteri obiettivi che restringano l'arbitrio dell'interessato e prevengano il pericolo di una determinazione abusiva a danno della controparte (contra Rubino, 253). Sotto tale profilo, può ammettersi la validità della vendita con prezzo «scalare» (prezzo variabile a seconda delle variazioni di determinati costi), della vendita con prezzo «circa» (cioè suscettibile di lievi ritocchi da parte del venditore sulla base di eventuali obiettive variazioni delle condizioni di mercato al tempo e nel luogo dell'esecuzione), nonché della vendita con prezzo «a chiamare» (on call), cioè la vendita al prezzo corrente in una piazza nel giorno scelto dal venditore entro un determinato periodo di tempo (Bianca, 519). Nomina giudiziaria del terzoLa nomina del terzo da parte dell'autorità giudiziaria può essere richiesta anche da una sola delle parti, mediante ricorso al presidente del tribunale notificato agli altri interessati, ai sensi dell'art. 82 disp. att. c.c. Contro il provvedimento del presidente della corte d'appello, reso su reclamo avverso il decreto di nomina del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 82 disp. att. c.c., non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione avente carattere non decisorio, bensì sostitutivo della volontà negoziale delle parti (Cass. I, n. 17527/2003). Ove sorga tra le parti una controversia circa la validità e l'efficacia d'un contratto di compravendita, per cui sia stato dalle parti convenuto di affidare ad un terzo la determinazione del prezzo, secondo la previsione dell'art. 1473 c.c., è onere della parte che v'abbia interesse provocare la nomina del terzo ovvero formulare la domanda di determinazione del prezzo prima che la causa sia rimessa all'udienza di discussione (Cass. II, n. 4954/1990). È stata rilevata una discordanza tra l'art. 82 disp. att. c.c. ed il comma 2 dell'art. 1473 c.c. per quanto riguarda la competenza ad emettere il decreto di nomina del terzo, in quanto la prima norma la attribuisce, qualora non vi sia un giudizio in corso, al presidente del tribunale del luogo dove deve essere eseguita la consegna della cosa ex art. 1510 c.c., mentre la seconda norma attribuisce la competenza al presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto: in proposito, in dottrina si è ritenuta l'applicabilità dell'art. 82 disp. att. c.c. alla vendita di cose mobili e dell'art. 1473 c.c. alla vendita di immobili, con esclusione in ogni caso di quest'ultima norma quando vi sia un giudizio in corso (Mirabelli, 33; Rubino, 254; Russo, 78). In giurisprudenza, invece, si è ritenuta prevalente, anche in caso di compravendita mobiliare, la norma di cui all'art. 1473 c.c. (App. Torino 24 marzo 1954, in Giur. it., 1954, I, 2, 297). BibliografiaAngelici, Consegna e proprietà nella vendita internazionale, Milano, 1979; Auricchio, La individuazione dei beni immobili, Napoli, 1960; Bianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Capozzi, Dei singoli contratti, I, Milano, 1988; Cataudella, Nullità formali e nullità sostanziali nella normativa sul condono edilizio, in Quadrimestre, 1986; De Tilla, La vendita, Milano, 1999; Galgano, voce Vendita (dir. priv.), in Enc. dir., 1993; Luminoso, La compravendita, Torino, 2011; Macario, voce Vendita, Profili generali, in Enc. giur., 1994; Mengoni, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita, in Studi in onore di De Gregorio, Città di Castello, 1955; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Rizzieri, La vendita obbligatoria, Milano, 2000; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971; Russo, Della vendita. Disposizioni generali, in Comm. Schlesinger, sub art. 1473 c.c. |