Codice Civile art. 1498 - Pagamento del prezzo.

Cesare Taraschi

Pagamento del prezzo.

[I]. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo [1470] nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

[II]. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue [1477].

[III]. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore [1182 3].

Inquadramento

Il pagamento del prezzo rappresenta l'obbligazione principale del compratore e costituisce un'obbligazione di dare, il cui oggetto è una somma di denaro (Mirabelli, 119). In alcuni casi, però, l'obbligazione di pagamento può essere adempiuta anche senza il materiale versamento del denaro al venditore, ad es. quando sia pattuito che il pagamento debba effettuarsi nei confronti e nell'interesse di un terzo oppure quando sia prevista la consegna di titoli di credito o quando il venditore autorizzi, in sede esecutiva, una datio in solutum ex art. 1197 c.c. mediante qualsiasi prestazione diversa (Greco-Cottino, 317).

Tuttavia, il rilascio di un assegno privo di data, e perciò nullo ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 1736/1933, non può far ritenere adempiuta l'obbligazione dell'acquirente, ancorché il venditore non abbia proceduto alla presentazione del titolo alla banca trattaria per la sua riscossione (Cass. II, n. 6037/1988).

Nel caso in cui il venditore dichiari, in sede di stipulazione della vendita, che il prezzo è stato pagato, non si configura nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, giacché l'esigenza della determinatezza o determinabilità di quest'ultimo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito (Cass. II, n. 8810/2003); tale dichiarazione ha efficacia negoziale per la sua portata liberatoria nei confronti del compratore, debitore del prezzo stesso (Cass. II, n. 9586/1993).

L'obbligazione del pagamento del prezzo della compravendita costituisce un debito di valuta, soggetto ai principi di cui all'art. 1224 c.c. (Cass. II, n. 10069/1996).

La vendita di un bene comune stipulata congiuntamente da più comproprietari dà luogo a solidarietà attiva dei venditori nel credito per il prezzo, sicché, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascuno di essi ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, con la conseguente liberazione del debitore che ha effettuato il pagamento nei confronti di tutti gli altri creditori, e salva la ripartizione, nei rapporti interni, della somma pagata (Cass. I, n. 10648/2010).

Tempo del pagamento

L'obbligazione dell'acquirente sorge sempre al momento della conclusione del contratto e non già a quello della consegna della cosa venduta (Cass. I, n. 13086/2015).

Il tempo del pagamento può essere fissato dalle parti, dagli usi o dalla legge.

Se è fissato convenzionalmente, si presume apposto nell'interesse del compratore che, salvo diverse pattuizioni circa il termine, può pagare anche prima della scadenza.

Qualora le parti o gli usi nulla prevedano, la norma in esame stabilisce che il pagamento deve avvenire al momento della consegna della cosa. Tale norma non fonda, però, alcuna presunzione, sicché il compratore che intenda provare in giudizio l'avvenuto pagamento del prezzo non può limitarsi a richiamare la predetta disposizione normativa (Cass. II, n. 5127/1983). L'eventuale pattuizione di un termine per il pagamento del prezzo rappresenta, comunque, un fatto modificativo degli effetti naturali del contratto, sicché grava sul venditore, che su tale termine fondi una più favorevole individuazione del dies a quo della prescrizione, fornirne la corrispondente dimostrazione (Cass. I, n. 21895/2013).

Se la consegna si svolge in più fasi, il prezzo deve essere pagato nel momento in cui si completa la prestazione; il compratore è invece tenuto al proporzionale pagamento del prezzo al tempo delle singole consegne qualora siano previste o accettate consegne parziali o ripartite (Bianca, 568).

Il riferimento alla consegna può venir meno: quando l'acquirente abbia già conseguito anteriormente la disponibilità del bene; quando la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al venditore; quando si tratti di beni non suscettibili di possesso. Nella vendita con trasporto il momento del pagamento del prezzo è quello in cui il bene è consegnato al compratore se si tratta di vendita con consegna all'arrivo o se il trasporto è eseguito mediante dipendenti del venditore (Bianca, 570).

Nella prelazione agraria, il pagamento del prezzo, da parte del prelazionario di cui all'art. 4 l. n. 379/1967, deve essere effettuato, in mancanza di un diverso accordo fra le parti, al momento della stipulazione dell'atto di trasferimento del terreno (Cass. II, n. 3885/1992).

Qualora il compratore non adempia al pagamento nel termine, il ritardo si qualifica come mora, la quale non necessita di formale costituzione quando il pagamento debba essere effettuato al domicilio del venditore o in un luogo diverso dal domicilio del compratore. Il termine può essere prorogato dal venditore sia prima che dopo la scadenza; per regola, la proroga esclude la mora a tutti gli effetti (Rubino, 571).

Anche in giurisprudenza si è precisato che, ove il pagamento non avvenga al momento della consegna, lo stesso va effettuato al domicilio del venditore, senza necessità di costituzione in mora, come stabilito dall'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c.; anche gli interessi di mora decorrono dalla consegna e, solo ove il tempo della consegna non sia accertato, dalla richiesta (Cass. II, n. 2361/2007).

Il credito del prezzo è normalmente soggetto all'ordinaria prescrizione decennale. Nella vendita a consegne ripartite essa decorre dalla scadenza dell'ultima rata anche per le precedenti rate già scadute (Rubino, 572).

Le parti possono derogare alla regola del tempo del pagamento mediante particolari clausole (es., pagamento anticipato, a dilazione, a rate, contro fattura, a mezzo banca, etc.).

In particolare, in giurisprudenza si distingue tra la clausola di «pagamento a vista fattura», la quale comporta che il pagamento sia dovuto quando il compratore abbia ricevuto la fattura, costituendo quindi una deroga al comma 2 della norma in esame circa la normale contestualità della consegna della cosa venduta e del pagamento del prezzo, e la clausola di «pagamento a presentazione della fattura», la quale importa che il pagamento debba essere fatto direttamente al presentatore e, perciò, attiene al luogo in cui la predetta obbligazione deve essere adempiuta (Cass. III, n. 3054/1969).

Nelle vendite immobiliari può essere inserita una clausola che preveda che il pagamento del prezzo è rinviato al momento della concessione di un mutuo bancario: in tal caso, il termine si intende scaduto qualora il mutuo venga concesso o venga rifiutato, salvo che, in quest'ultima ipotesi, l'efficacia stessa della vendita non sia stata dalle parti subordinata alla concessione del mutuo (Bianca, ibidem).

Occorre, infine, rammentare che, in considerazione del rischio del sopravvenire di formalità pregiudizievoli nell'arco temporale che va dalla stipula dell'atto traslativo o del contratto preliminare alla relativa trascrizione nei registri immobiliari, l'art. 1, commi da 63 a 67 l. n. 147/2013, ha introdotto una nuova disciplina volta ad imporre il deposito obbligatorio del prezzo, e di altre somme, presso il notaio. Tuttavia, la l. n. 124/2017, ha modificato la predetta normativa, rendendo il meccanismo del deposito del prezzo meramente facoltativo, destinato ad operare solo «se...richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito». Le somme che il notaio si vede versare da parte dell'acquirente (e che dovranno necessariamente essere intestate non al venditore, bensì al notaio stesso) saranno da lui segregate su di un conto corrente dedicato, appositamente acceso in banca con la destinazione di «conto dedicato ai sensi della l. n. 147/2013». Le somme depositate su tale conto restano separate dal patrimonio personale del notaio e risultano impignorabili anche da parte dei creditori del venditore.

Luogo del pagamento

Anche la fissazione del luogo è rimessa alle parti o, in mancanza, agli usi, conformemente al criterio adottato dall'art. 1182 c.c. Qualora le parti o gli usi nulla dispongono, il luogo è quello della consegna.

Gli «usi diversi» che il comma 2 della norma in esame fa salvi non sono gli usi negoziali invalsi tra le parti, ma solo eventuali usi normativi o giuridici che per alcuni affari derogano alla previsione ivi contenuta (Cass. III, n. 2966/1999).

Se, però, il pagamento non coincide con la consegna, esso deve essere effettuato, ai sensi del comma 3 della norma in esame, al domicilio del venditore, così come quando il versamento del prezzo non sia avvenuto contestualmente alla vendita (Cass. III, n. 5865/1984). L'operatività di tale comma, però, è esclusa quando le parti abbiano stabilito, anche solo indirettamente, il luogo del pagamento (Cass. II, n. 6127/1993; contra Cass. II, n. 4559/1985).

Il pagamento deve eseguirsi al domicilio del venditore anche nell'ipotesi in cui dalla vendita non nasca l'obbligazione di consegnare la cosa, per essere quest'ultima già nella disponibilità del compratore.

Si ritiene applicabile nella fattispecie in esame pure la regola di cui alla seconda parte del comma 3 dell'art. 1182 c.c. (Greco, Cottino, 322).

La designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., coincidente con quello del domicilio del venditore-creditore (Cass. VI-II, n. 19894/2020; Cass. II, n. 648/2004).

La disposizione del comma 3 della norma in esame, ai sensi della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorioex art. 20 c.p.c. in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (Cass. II, n. 32692/2019; Cass. II, n. 19920/2012).

In particolare, si è ritenuto che, per la determinazione del forum destinatae solutionis, occorre aver riguardo al luogo del domicilio che il venditore ha al momento in cui il relativo credito diviene esigibile, qualora il pagamento non debba avvenire all'atto della consegna, anche se sia prevista per il debitore la possibilità di eseguire il pagamento nel suo stesso domicilio o nel luogo del suo domicilio nelle mani di un agente o rappresentante del venditore, ove tale modalità di pagamento non sia convenzionalmente prevista a carattere esclusivo e con la contestuale rinuncia del venditore al forum previsto dal comma 3 della norma in esame (Cass. II, n. 1978/1988). Non incide, invece, sul predetto forum la pattuita modalità di pagamento del prezzo della vendita per mezzo delle cd. ricevute bancarie poiché queste, non avendo efficacia di obbligazione cartolare, ma essendo destinate soltanto a facilitare la riscossione delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari, non determinano lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore a quello del debitore, salvo che la suddetta modalità di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio (Cass. VI-III, n. 10858/2015). Alla medesima conclusione la giurisprudenza è pervenuta nel caso di pagamento attraverso cambiali tratte o vaglia cambiari (Cass. III, n. 8547/2000; Cass. I, n. 12735/1995) o mediante assegno bancario tratto su un istituto bancario (Cass. VI-I, n. 20522/2017).

Sul luogo della consegna, qualora si tratti di vendita di cose mobili, v. sub art. 1510 c.c.

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bonfante, Il contratto di vendita, in Tr. Galgano, 1991; Galgano, voce Vendita (dir. priv.), in Enc. dir., 1993; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.-B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tr. I.-Z., 1995; Macario, voce Vendita, Profili generali, in Enc. giur., 1994; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Romano, Vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971

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