Codice Civile art. 1501 - Termini.Termini. [I]. Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili [1510 ss.] e di cinque anni in quella di beni immobili [1537 ss.]. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. [II]. Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare. InquadramentoLa norma contiene tre disposizioni: la prima prevede una durata massima del termine entro cui esercitare il diritto di riscatto, la seconda sancisce l'inderogabilità pattizia dello stesso e la terza il suo carattere perentorio. Con tali previsioni s'intende evitare un eccessivo intralcio alla circolazione dei beni e una perenne incertezza sulla sorte del contratto. I termini previsti dalla norma in esame sono di decadenza (Pelosi, 522; Mirabelli, 132), e dunque insuscettibili di essere sospesi o interrotti ex art. 2964 c.c.; gli stessi sono applicabili in assenza di previsioni contrattuali (Carpino, 265; Greco, Cottino, 341). Le parti possono stabilire un termine inferiore a quello legale con possibilità di proroga, purché non venga superata la durata massima prescritta dalla legge (Cass. n. 2688/1961). Il termine previsto dalla norma in esame riguarda la sola dichiarazione di riscatto e non anche i versamenti e le offerte previsti, a pena di decadenza, dall'art. 1503 c.c. La clausola che prevede la pattuizione di una durata eccedente quella legale è nulla. Tale nullità non si estende al contratto, salvo il caso in cui con la sostituzione legale della clausola nulla venga meno lo scopo pratico perseguito dalle parti (Bocchini, 682). Il termine per il riscatto si presume che sia a favore del riscattante, il che implica la possibilità di un suo esercizio prima della scadenza, a meno che non vi sia una pattuizione contraria o dal contratto risulti uno specifico interesse del compratore a trattenere il bene (Carpino, 265). Si ritiene anche che il termine non sia di ordine pubblico e che, quindi, l'eventuale decadenza non sia rilevabile d'ufficio dal giudice (Bianca, 650; contra Pelosi, 522; Rubino, 1044). Secondo altra tesi, la decadenza riguarderebbe i diritti disponibili nei soli rapporti tra riscattante e riscattato e non, invece, nei confronti degli eventuali terzi aventi causa dal compratore (Luminoso, 303). Decorrenza del termineIl termine decorre dal momento in cui il contratto si perfeziona, ragion per cui, qualora si tratti di vendita ad effetti obbligatori e con patto di riscatto, il termine decorre dal momento in cui si produce l'effetto traslativo (Carpino, 266; Greco, Cottino, 342). La tesi contraria, sostenuta in giurisprudenza, è nel senso della decorrenza, in ogni caso, dal momento della conclusione del contratto (Cass. III, n. 1113/1972); anche l'efficacia della condizione sospensiva, al cui verificarsi sia stato eventualmente subordinato l'esercizio del riscatto, dev'essere limitata al termine legale per il predetto esercizio: al di là di tale termine, la condizione sospensiva diventa inefficace (Cass. I, n. 3347/1962). Nell'ipotesi del preliminare di vendita che preveda l'inserimento nel definitivo del patto di riscatto, il termine per esercitare tale diritto decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accolga la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dal promittente compratore e non dalla data della domanda medesima (Cass. III, n. 3058/1982). BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, Vendita con contenuti speciali, in Trattato Rescigno, 2000; Carpino, La vendita, in Trattato Rescigno, 1984; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.-B., 1981; Luminoso, La vendita con riscatto, in Comm. Schlesinger, 1987; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Pelosi, v. Vendita con patto di riscatto, in Enc. del diritto, 1993; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971 |