Codice Civile art. 1504 - Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti.Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti. [I]. Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile [2653 n. 3]. [II]. Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente. InquadramentoQualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, l'opponibilità del riscatto ai subacquirenti si ottiene tramite la trascrizione sia del patto che dell'avvenuta dichiarazione di riscatto (artt. 2653, n. 3 e 2691 c.c.: il riferimento contenuto in tali norme anche a «domande» di riscatto allude ai casi in cui la dichiarazione di riscatto venga compiuta in occasione di un giudizio contro il compratore, o si chieda comunque al giudice di accertare l'esistenza degli estremi del riscatto). Qualora il patto non risulti menzionato nella nota di trascrizione della vendita (art. 2659, ult. co. c.c.), esso non sarà opponibile né ai subacquirenti né ai creditori del compratore (o del riscattato in genere) ex art. 2915, comma 1 c.c. (Luminoso, 403). Inoltre, occorre che la dichiarazione di riscatto venga trascritta entro 60 giorni dalla scadenza del termine, altrimenti il riscatto è inopponibile a coloro che abbiano acquistato e trascritto il diritto prima della trascrizione tardiva della dichiarazione ex art. 2653, n. 3 c.c. (Carpino, 272; Greco-Cottino, 352). Se si tratta di beni mobili, occorre che non sia stata acquistata la proprietà da terzi ai sensi degli artt. 1153 e 1155 c.c., ai quali il patto è inopponibile (Greco, Cottino, 352), e che l'atto (vendita) abbia data certa anteriore all'acquisto del terzo (Luminoso, 404). Qualora le quote di partecipazione dei soci di una società a responsabilità limitata siano state oggetto di vendita con patto di riscatto, il venditore, che, avendo esercitato tale diritto, intenda ottenerne il rilascio dai successivi acquirenti di mala fede, ha l'onere di provare che le quote di cui chiede la restituzione sono quelle stesse da lui alienate al compratore (Cass. III, n. 5607/1980). Destinatario della dichiarazione di riscattoIl destinatario della dichiarazione di riscatto è il compratore (o i suoi eredi), anche se non più proprietario; solo se il venditore ha ricevuto la notificazione dell'alienazione a terzi, destinatario della dichiarazione e soggetto passivo del riscatto è il terzo acquirente, rimanendo inefficace la dichiarazione eventualmente diretta al compratore (Mirabelli, 134; Rubino, 1049). Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che, in caso di mancata notifica, il venditore il quale abbia avuto altrimenti conoscenza dell'avvenuto trasferimento del bene, ha facoltà di rivolgere la dichiarazione di riscatto al compratore o, a sua scelta, al terzo acquirente (Cass. II, n. 1895/1975). La notificazione prevista dal comma 2 della norma in esame non richiede, secondo alcuni (Bianca, 668), l'osservanza di speciali forme a pena di nullità; secondo altri (Rubino, 1066), sarebbe invece necessario il ricorso all'ufficiale giudiziario. Qualora il riscatto venga esercitato nei confronti del subacquirente, è a quest'ultimo che vanno effettuati i pagamenti ed i rimborsi di cui all'art. 1502 c.c., e ciò in quanto il subacquirente non acquista dal venditore solo il diritto di proprietà, ma il complesso delle pretese e dei poteri che competono al suo dante causa, nel quadro di un fenomeno di carattere successorio (Bianca, ibidem). BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, Vendita con contenuti speciali, in Tr. Res., 2000; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.-B., 1981; Luminoso, La vendita con riscatto, in Comm. Schlesinger, 1987; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Pelosi, v. Vendita con patto di riscatto, in Enc. del diritto, 1993; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971 |