Codice Civile art. 1524 - Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi. [I]. La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa [2704] anteriore al pignoramento. [II]. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a 15,49 euro, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina [2762], e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita [84 att.; 175, 254 s. trans.]. [III]. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri [2683 ss.]. InquadramentoI creditori del compratore possono pignorare la cosa solo se il patto di riservato dominio non sia scritto o non abbia data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al pignoramento. La norma in esame non è estensibile al sequestro conservativo ed al sequestro giudiziario (Rubino, 434). I creditori del compratore possono comunque provare che il patto è simulato e, di conseguenza, che la vendita era immediatamente traslativa (Rubino, ibidem). La prova della data certa può essere fornita anche attraverso il timbro postale risultante sul modulo contrattuale ripiegato e spedito a mezzo posta (Cass. III, n. 3339/1968). In ogni caso, la norma in esame non richiede che la data sia resa certa contemporaneamente alla stipulazione del patto, essendo sufficiente che la certezza della data risulti acquisita anteriormente al pignoramento o al fallimento (Cass. I, n. 13568/2009). L'atto scritto, necessario solo ai fini dell'opponibilità della detta riserva di proprietà ai creditori del compratore, può consistere, oltre che nella scrittura contenente le dichiarazioni negoziali originarie, anche in un documento successivo alla vendita, inteso ad accertare o riconoscere l'avvenuta stipulazione della riserva e redatto al solo fine di acquisire certezza di data ai fini dell'opponibilità, atteso che, secondo la norma in commento, la suddetta riserva deve risultare da atto scritto, ma non necessariamente trovare nell'atto scritto la fonte negoziale del rapporto (Cass. I, n. 5324/1991). In tal caso, però, il patto aggiunto si pone come atto gratuito soggetto all'esercizio della revocatoria fallimentare ex art. 64 r.d. n. 267/1942 (Cass. I, n. 1999/1998). La fattura, atteso il suo carattere unilaterale, non può di per sé assurgere a prova dell'esistenza e del contenuto di un patto di riservato dominio (Cass. I, n. 14891/2002), salvo che essa rechi (come di regola, però, non accade) l'accettazione o la manifestazione di volontà ad opera della parte (Cass. I, n. 3990/2010). Se il patto ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati, l'opponibilità è subordinata alla trascrizione (Bianca, 606). Nel caso di fallimento del compratore, opera l'art. 73 r.d. n. 267/1942, come da ultimo sostituito dall'art. 4 d.lgs. n. 169/2007. In ordine alla formulazione previgente, cfr. Cass. I, n. 826/2018. Per l'opponibilità della riserva di proprietà nelle transazioni commerciali, si veda l'art. 11, comma 3 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (emanato in attuazione della direttiva n. 2000/35/CE del 29 giugno 2000), il quale stabilisce che la riserva di proprietà, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del primo se confermata nelle singole fatture delle successive forniture, aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili. Tale norma non ha carattere interpretativo dell'art. 1523 c.c., come si desume dal comma 1 della stessa, ai sensi del quale il predetto d.lgs. non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, e dal fatto che nel testo del comma 3 manca ogni elemento in grado di evidenziare che la norma interpretante si sia saldata con la norma interpretata (Cass. I, n. 3990/2010). Per quanto attiene ai creditori del venditore, si ritiene, nel silenzio della norma, che questi non abbiano più alcun potere di aggressione sulla cosa, poiché questa, una volta stipulato il patto, è sottratta alla disponibilità del venditore, conservando nei riguardi di questo essenzialmente una funzione di garanzia (Mirabelli, 178; Rubino, 437; Lipari, 545). Opponibilità ai terzi aventi causa dal compratoreSe si tratta di beni mobili registrati e beni immobili, si applicano le ordinarie norme in tema di iscrizione e trascrizione nei rispettivi pubblici registri. La vendita sarà, perciò, opponibile solo se, rispettivamente, trascritta o iscritta nei pubblici registri del P.R.A. Se è stata resa pubblica prima la vendita, poi l'acquisto fattone dal terzo e solo successivamente il patto di riservato dominio, tale patto non è più opponibile al terzo acquirente; se, invece, tutta la vendita con riserva della proprietà è trascritta successivamente all'acquisto del terzo, essa sarà opponibile in base al principio della continuità delle trascrizioni (Rubino, 438). Nel caso di beni mobili, la riserva è opponibile ai terzi, i quali, però, potranno far valere la loro buona fede nei casi e nei limiti in cui consenta l'acquisto dal non legittimato (Bianca, 608; Mirabelli, 177). Il venditore che esercita il diritto di riservato dominio al fine di recuperare il bene dai terzi ha l'onere di provare l'avvenuta stipulazione del patto, ma non anche il mancato pagamento del prezzo (Bianca, ibidem, secondo cui, peraltro, il terzo potrebbe liberare il bene dal riservato dominio pagando il prezzo residuo come un qualsiasi terzo che adempie un debito altrui). Se si tratta di vendita di macchine di valore superiore ad € 15,49, la norma impone l'obbligo di trascrivere (secondo le modalità di cui all'art. 84 disp. att. c.c.) la vendita con riservato dominio in uno speciale registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è collocata la macchina al momento della vendita. Prima della trascrizione il patto è inopponibile, mentre, successivamente, è opponibile solo se la macchina si trova ancora nel luogo in cui è stata eseguita la trascrizione (Cass. II, n. 2161/2006). La trascrizione nell'apposito registro rientra nella pubblicità notificativa; pertanto, il patto non trascritto non esclude la sua opponibilità al terzo che ne sia comunque a conoscenza (Bianca, 609; contra Luminoso, 106; Greco, Cottino, 440). Il patto iscritto è opponibile anche ai terzi aggiudicatari d'asta pubblica a prescindere dalla loro buona fede (App. Palermo 7 giugno 1957, in Giustizia siciliana, 1958, 824). Alle trascrizioni nel registro di cui al comma 2 della norma in esame è applicabile, per analogia, l'art. 2674 c.c. (Cass. III, n. 7396/1992). Il comma 3 della norma in esame è da intendersi nel senso che il patto di riservato dominio, avente ad oggetto la vendita di beni mobili registrati, è soggetto sia alla pubblicità di cui al comma 2 che a quella di cui agli artt. 2683 ss. c.c. Una speciale forma di pubblicità (apposizione di un contrassegno sulla cosa e trascrizione su apposito registro) è stata prevista, per la vendita di machine utensili o di produzione (nuove e con un prezzo non inferiore al mezzo milione di lire), dalla l. n. 1329/1965. Tale pubblicità rende opponibile la riserva della proprietà ai terzi acquirenti che abbiano trascritto il loro diritto posteriormente. Opponibilità ai terzi aventi causa dal venditoreLa vendita con riserva di proprietà è opponibile anche nei confronti dei terzi aventi causa dal venditore, dovendosi fare salvi gli eventuali diritti da costoro acquistati in virtù del possesso di buona fede ex art. 1153, comma 2 c.c. (Luminoso, 107). Se la vendita ha per oggetto beni immobili o mobili registrati, prevale la priorità della trascrizione (Rubino, 441; Bianca, 641), e l'azione di rivendica può essere esperita direttamente contro il terzo acquirente, non dovendosi considerare il venditore litisconsorte necessario. È comunque opponibile al terzo solo nei limiti del prezzo trascritto (Cass. III, n. 298/1962). BibliografiaBianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di cose mobili, in Tr. Res., 2000; Bonfante, Il contratto di vendita, in Trattato Galgano, 1991; Carpino, La vendita, in Tr. Res., 1984; Contursi Lisi, La vendita, in Giust. civ., 1982; Gorla, La vendita, 1948; Greco, Cottino, Vendita, in Comm. S.-B., 1981; Lipari, voce Vendita con riserva di proprietà, in Enc. dir., 1993; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Della vendita, in Comm. UTET, 1991; Romano, La vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Trattato Cicu-Messineo, 1971 |