Codice Civile art. 1532 - Diritto di opzione.

Cesare Taraschi

Diritto di opzione.

[I]. Il diritto di opzione [2441] inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

[II]. Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

[III]. In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito [1550; 251 trans.].

Inquadramento

Il diritto di opzione ex art. 2441 c.c. inerente ai titoli azionari spetta all'acquirente.

La norma in esame contempla tre ipotesi:

1) il compratore intende esercitare direttamente il diritto di opzione: in tal caso, il venditore dovrà consentire, in tempo utile, al compratore di esercitare il diritto, consegnandogli le stampiglie di opzione;

2) il compratore dà l'incarico al venditore di esercitare il diritto di opzione per suo conto: qualora egli ne abbia fatto richiesta in tempo utile e abbia fornito i fondi necessari, il venditore è tenuto ad esercitare il diritto per conto del primo;

3) il compratore non ha avanzato alcuna richiesta né fornito alcuna istruzione: in tal caso, il venditore dovrà curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

Secondo la giurisprudenza, dagli artt. 1531 ss. c.c., destinati a risolvere specifiche situazioni di contrapposizione d'interessi tra compratore e venditore in ipotesi di vendita a termine di titoli di credito, non può dedursi l'esistenza di un regola generale, in forza della quale, nel caso di vendita a termine di titoli azionari, tutti i diritti sociali si trasmettono immediatamente al compratore, con la sola eccezione del diritto di voto menzionato dal comma 2 dell'art. 1531 c.c. Né, d'altra parte, è ipotizzabile l'applicazione analogica al diritto di recesso della disciplina prevista per il diritto di opzione — che in pendenza del termine compete al compratore, ai sensi dell'art. 1532 c.c. — trattandosi di istituti di fondamento logico ben diverso: giacché l'uno — il diritto di opzione — è destinato ad assicurare a ciascun socio la possibilità di mantenere la preesistente percentuale di partecipazione in caso di aumento del capitale, e dunque esprime una esigenza di stabilità nel rapporto reciproco tra i soci; mentre l'altro — il diritto di recesso — è finalizzato a porre termine alla partecipazione sociale, consentendo al socio che dissente da determinate decisioni della maggioranza, modificative dell'assetto della società, di fuoriuscire dalla compagine societaria (Cass. I, n. 15957/2007; Cass. I, n. 21641/2005).

In ordine alla disciplina dei contratti di vendita a termine di titoli di credito, vedi sub art. 1531 c.c.

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato Vassalli, 1993; Bianchi D'Espinosa, I contratti di borsa. Il riporto, in Tr. Cicu-Messineo, 1969; Bocchini, Vendite con contenuti speciali, in Trattato Rescigno, 2000; Cagnasso, I contratti di borsa, in Tr. Res., 1984; Carpino, La vendita a termine di titoli di credito, in Trattato Cicu-Messineo, 1969; Coltro Campi, I contratti di borsa nella giurisprudenza, III, Milano, 1989; Corrado, I contratti di borsa, in Trattato Vassalli, 1950; La vendita di cose mobili, in Trattato Rescigno, 2000; Greco, Cottino, Della Vendita, in Comm. S.B.,, 1962; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. UTET, 1991; Serra, voce Contratti di borsa, in Enc. giur. it., 1988.

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