Codice Civile art. 1542 - Garanzia.

Cesare Taraschi

Garanzia.

[I]. Chi vende un'eredità [477, 765] senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede [588].

Inquadramento

La vendita di eredità è il contratto mediante il quale l'erede o il coerede aliena, a seguito dell'apertura della successione, l'intero complesso ereditario o la propria quota di eredità contro un corrispettivo in denaro.

Secondo la prevalente dottrina, l'alienazione dell'eredità (sebbene si tratti di vendita conclusa dall'erede che ha già accettato, e quindi in un momento successivo al verificarsi della confusione del patrimonio di costui con quello del de cuius) costituirebbe una fattispecie di alienazione di universitas iuris, rientrante nello schema della vendita anche qualora l'oggetto alienato importi per il compratore l'accollo legale dei rapporti obbligatori inerenti ai debiti ereditari ex art. 1546 c.c. (Bianca, 225; Greco, Cottino, 503; Rubino, 115); altra tesi ritiene che l'istituto in esame consista nel trasferimento di un complesso di rapporti distinti, e non dell'universum ius, come si desume dal fatto che l'art. 1546 c.c. prevede un accollo cumulativo dei debiti ex art. 1546 c.c., e non una pura e semplice successione nel debito (Fedele, 56; Mirabelli, 202).

In ogni caso, ciò che viene trasferito è tutto quanto ha formato oggetto di acquisto per successione ereditaria, e nei limiti di quanto acquistato. La determinazione dell'oggetto della vendita avviene non direttamente, ma per relationem: si vende, cioè, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto e da questi trasmessi all'erede (Fedele, 154; Greco, Cottino, 510; Bocchini, 668).

Tuttavia, la giurisprudenza ritiene aleatoria la vendita di eredità qualora non ne siano specificati gli oggetti (con conseguente esclusione dell'azione di rescissione per lesione), mentre avrebbe carattere commutativo quella in cui i beni siano esattamente determinati (Cass. II, n. 287/1962, riferita alla vendita di quota ereditaria ad un coerede; Cass. n. 3730/1956).

Secondo parte della dottrina, invece, l'aleatorietà non incide sulla causa del contratto, per cui la vendita rimane suscettibile di rescissione per lesione ultra dimidium (art. 1448 c.c.), tranne l'ipotesi in cui sia conclusa «a rischio e pericolo del compratore» (Luminoso, 44).

Occorre, comunque, distinguere la vendita di eredità dalla vendita di uno o più diritti ereditari, che è invece una vendita ordinaria, così come la vendita di eredità è diversa dalla vendita dei diritti di successione ex art. 477 c.c. (Rubino, 141-142).

Anche secondo la giurisprudenza, non costituisce vendita di eredità il contratto riguardante un singolo, determinato bene del compendio ereditario (Cass. II, n. 97/2011), sebbene effettuato da un coerede anteriormente alla divisione. Invero, prima della divisione ereditaria un coerede può alienare, in tutto o pro quota, un determinato bene caduto nella massa, ma il definitivo acquisto è subordinato al verificarsi della condizione (sospensiva) che il bene sia assegnato all'alienante a seguito di divisione ereditaria. Pertanto, sino a quando tale evento non si verifichi, il compratore non può esercitare i suoi diritti sull'immobile, né chiederne la divisione tra lui e gli alienanti (Cass. II, n. 1370/1965). Tuttavia, nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune (Cass. II, n. 26051/2014).

Lo schema della vendita non è poi alterato dalla circostanza che la quota sia alienata al coerede: in tal caso, l'atto varrebbe a far cessare la comunione ereditaria, ma non si identificherebbe con la divisione (Bianca, 226).

Infine, è ammissibile anche il preliminare di vendita di eredità (Cass. II, n. 1170/1972).

Oggetto

Rientrano nella vendita di eredità tutte le situazioni giuridiche attive e passive del defunto passate all'erede aventi contenuto patrimoniale: ne sono, quindi, esclusi i diritti aventi carattere personale e familiare, come ritratti, stemmi, ricordi storici, titoli nobiliari, il diritto al sepolcro, documenti di famiglia, etc. (Rubino, 144; Romano, 91).

Si discute se rientri nell'istituto in esame il diritto di accrescimento: lo si esclude argomentando che l'accrescimento è diritto proprio dell'erede e non da questi acquistato tramite l'eredità (Bianca, 228; Rubino, 144; contra Mirabelli, 206; Luminoso, 42, il quale ritiene di riconoscere anche al compratore di eredità l'azione di petizione ereditaria).

Secondo la giurisprudenza, nell'oggetto del contratto di vendita di eredità non rientra anche l'azione di petizione ereditaria, essendo quest'ultima diretta all'accertamento della qualità di erede, per sua natura intrasmissibile, e configurandosi, invece, la vendita dell'eredità come alienazione di componenti patrimoniali e non di mere qualificazioni giuridiche. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione attiva a proporre l'azione di petitio hereditatis in capo al compratore dell'eredità, il quale può, invece, proporre azione surrogatoria in caso di inerzia del venditore stesso nell'esercizio della petizione d'eredità (Cass. II, n. 5145/2012).

Inoltre, come si desume dagli artt. 1544 e 1545 c.c., la vendita trasferisce il patrimonio del defunto non nello stato in cui si trova al momento della vendita, bensì in quello risultante a far data dall'apertura della successione (Bocchini, 670; Bianca, 228; Rubino, 145; contra Fedele, 230; Mirabelli, 205).

Garanzie

Il venditore, se manca la specificazione dei singoli oggetti che compongono l'eredità, risponde soltanto dell'esistenza dell'eredità, cioè dell'effettiva apertura della successione e della sua qualità di erede del defunto: tale garanzia opera indipendentemente dalla colpa (Greco, Cottino, 505).

Se la successione non si è aperta, la vendita è nulla (Bianca, 231); se il venditore, in tal caso, è in colpa, risponde solo per culpa in contrahendo (Rubino, 147). Se, invece, la successione si è aperta, ma il venditore non è erede, egli sarà assoggettato alle norme sulla vendita di cosa altrui; se poi il compratore subirà l'evizione, si applicheranno gli artt. 1483ss c.c. (Rubino, 147; Fedele, 179; Mirabelli, 205). Si ritiene, però, che il compratore possa comunque, ricorrendone i presupposti, giovarsi della regola che rende opponibili al vero erede le alienazioni onerose compiute dall'erede apparente ex art. 534, comma 2, c.c. (Bianca, ibidem).

Sempre secondo la dottrina, la garanzia comprende l'ipotesi in cui la disposizione testamentaria sia successivamente annullata o ridotta (Bianca, 231); il venditore non risponde, invece, né del numero né del tipo né del valore dei beni compresi nell'eredità, anche in questo caso indipendentemente dalla colpa (Bianca, 232; Rubino, 147). Anche il perimento ed il deterioramento delle cose sono esclusi dalla garanzia (Greco, Cottino, 506; Rubino, 148): di conseguenza, non si applicherà l'art. 1544 c.c. (Rubino, 148), tranne nel caso in cui il venditore abbia percepito un risarcimento per danni o un indennizzo, e comunque entro i limiti di quanto ricevuto (Greco, Cottino, 506; Fedele, 124).

Se, invece, l'eredità è venduta con la specificazione dei singoli oggetti che la compongono (specificazione effettuata a titolo esemplificativo, in quanto se le parti avessero inteso limitare il contratto ai soli oggetti in esso specificati, escludendone ogni altro, si esulerebbe dalla fattispecie della vendita di eredità), l'impegno traslativo e la garanzia del venditore non riguardano soltanto la qualità di erede, ma anche i singoli beni specificamente indicati; in tal caso, ai fini della risoluzione, occorrerà valutare la gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) relativo ai singoli oggetti in rapporto al valore dell'intero asse ereditario (Greco, Cottino, 504).

Bibliografia

Bianca, La vendita e la permuta, in Tr. Vas., 1993; Bocchini, La vendita di eredità, in Tr. Res., 2000; Fedele, La vendita di credito, Torino, 1957; Greco, Cottino, Della vendita, in Comm. S.B., 1981; Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. UTET, 1991; Romano, La vendita, in Trattato Grosso e Santoro-Passarelli, 1960; Rubino, La compravendita, in Tr. Cicu-Messineo, 1971

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