Codice Civile art. 1862 - Norme applicabili.

Caterina Costabile

Norme applicabili.

[I]. L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita [1470 ss.].

[II]. L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione [769 ss.].

Inquadramento

La rendita perpetua costituita mediante atto a titolo oneroso è soggetta alle norme stabilite per il contratto di vendita.

Dal contratto a titolo oneroso derivano per le parti gli stessi obblighi che il legislatore pone rispettivamente a carico dell'alienante e dell'acquirente: pertanto, il creditore della rendita è tenuto alla consegna dell'immobile ed è soggetto alle garanzie previste in materia di compravendita, tra cui la garanzia per i vizi e quella per evizione; il debitore, invece, è tenuto a prestare quanto convenuto alle scadenze prestabilite, secondo la specie e le quantità concordate.

La norma in esame chiarisce la natura di contratto consensuale, obbligatorio e ad effetti reali della rendita perpetua onerosa posto che il contratto si perfeziona con la prestazione del consenso non essendo necessaria la consegna dell'immobile (Torrente, in Comm. S. B., 1955, 22).

Qualora la rendita sia invece stata costituita con un contratto a titolo gratuito, ovvero con una donazione di un immobile di cui l'obbligazione di rendita costituisce il modus, l'art. 1862 prevede appunto l'applicabilità delle disposizioni in tema di donazione.

Di conseguenza in siffatta ipotesi per la costituzione della rendita sarà necessario l'atto pubblico (art. 782).

Anche nella rendita a titolo gratuito il donante è tenuto alla garanzia per evizione, ma nei limiti di valore della rendita stessa (dato non dalle singole prestazioni, ma dalla capitalizzazione della rendita al tasso d'interesse legale) in quanto in siffatta ipotesi trova applicazione il disposto dell'art. 797.

Distinzione tra rendita perpetua a titolo oneroso o gratuito

Nella pratica sorge la difficoltà di distinguere il contratto oneroso da quello a titolo gratuito: in tale ipotesi la dottrina fa riferimento al cd. criterio quantitativo consistente nella equiparazione tra l'importo della prestazione periodica ed il frutto normale del bene per la rendita fondiaria e l'interesse corrente al capitale per la rendita semplice.

Una rendita superiore verrà infatti considerata come onerosa, mentre una inferiore potrà essere considerata gratuita (Valsecchi, in Tr. C. M., 1961, 42).

Disciplina della rendita a titolo oneroso

In caso di contratto oneroso la disciplina, per quanto concerne l'alienazione dell'immobile o la cessione del capitale, è rinvenibile nelle disposizioni sulla vendita (1862, comma 1) e, per quanto concerne il rapporto di rendita, nelle norme comuni (1864-1868) e nelle norme che regolano specificamente la rendita fondiaria (art. 1865, comma 2, e 2817, n. 1, c.c.).

Pertanto, dal contratto a titolo oneroso derivano per le parti gli stessi obblighi che il legislatore pone rispettivamente a carico dell'alienante e dell'acquirente.

Pertanto, il creditore della rendita è tenuto alla consegna dell'immobile ed è soggetto alle garanzie previste in materia di compravendita, tra cui la garanzia per i vizi e quella per evizione. Il debitore, invece, è tenuto a prestare quanto convenuto alle scadenze prestabilite, secondo la specie e le quantità concordate (Valsecchi, 1961, 52).

La norma menziona esclusivamente la rendita costituita nell'ambito dell'alienazione di un immobile, mentre tace sull'ipotesi relativa alla cessione del capitale.

La dottrina ritenere che anche tale fattispecie si perfezioni col consenso delle parti e che, nel silenzio del legislatore, finché non venga consegnato il capitale si applichi la disciplina delle obbligazioni pecuniarie (Lener, 83).

Disciplina della rendita a titolo gratuito

Secondo l'impostazione dominante in dottrina il legislatore, nell'affermare che alla rendita gratuita si applicano le norme previste per la donazione, si riferisce esclusivamente alla rendita costituita quale modus apposto ad una liberalità, tipizzata dall'art. 1861, comma 2, poiché, alla rendita oggetto diretto dell'attribuzione gratuita (ipotesi atipica che trova un suo fondamento nell'art. 1869), l'estensione della disciplina della donazione deriva dal sistema.

Anche nella rendita a titolo gratuito il donante è tenuto alla garanzia per evizione ma, operando in tal caso il disposto dell'art. 797 c.c., la garanzia è dovuta solo nei limiti di valore della rendita stessa (dato non dalle singole prestazioni, ma dalla capitalizzazione della rendita al tasso d'interesse legale).

Bibliografia

Allara, La prestazione in luogo di adempimento, in Ann. Palermo, 1927; Brancasi, voce Rendita dello Stato, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; Dattilo, voce Rendita (dir. priv.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; Gardella Tedeschi, Rendita perpetua, in Dig. civ., Torino, 1997; Lerner, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967.

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