Codice Civile art. 1651 - [Miglioramenti] (1).[Miglioramenti] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 29 l. 11 febbraio 1971, n. 11. Il testo recitava: «[I] Se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione. [II]. La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sona stati eseguiti, e l'indennità deve essere subito corrisposta. [III]. La determinazione dell'indennità è fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che può risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti. In ogni caso l'indennità per i miglioramenti di ciascuna annata non può essere superiore al quarto del fitto annuo». InquadramentoIn tema di contratti agrari, l'affittuario che ha eseguito miglioramenti sul fondo ha diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 15 l. n. 11/1971, a condizione che gli stessi siano preceduti dal consenso del concedente, che può essere coevo alla conclusione del contratto di affitto ma anche inserito nel corpo stesso delle pattuizioni contrattuali, e che costituisce una condizione legittimante di tipo autorizzativo; ove le migliorie, invece, siano state eseguite in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge, le stesse sono indennizzabili anche se non precedute da autorizzazione, alle condizioni indicate dall'abrogato art. 1651. Miglioramenti e prescrizione.Un problema affrontato è stato quello relativo al decorso della prescrizione in relazione ai miglioramenti eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto prima dell'entrata in vigore della l. n. 11/1971, la quale ha, tra l'altro, abrogato gli artt. 1632, 1633, 1650 e 1651 c.c. Al riguardo la Corte di cassazione ha affermato che il diritto all'indennità per i miglioramenti era previsto anche nel regime antecedente l'entrata in vigore della citata l. n. 11/1971 (Cass. n. 7368/2003) e che i miglioramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della l. n. 11/1971 sono indennizzabili alternativa mente o sulla base delle norme di cui agli artt. 1592, 1632 e1633, qualora eseguiti con il consenso del concedente ovvero, in forza dell'art. 1651, ove eseguiti senza il consenso del concedente (Cass. n. 25050/2013). Tale diritto è soggetto alla normale prescrizione decennale, sicché non è corretto il riferimento, contenuto nella sentenza oggi impugnata, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 3). Nelle menzionate sentenze, infatti, è stato spiegato che l'affittuario che esegue tali miglioramenti ha diritto alla corresponsione dell'indennità già al termine dell'annata agraria, in virtù di un generale principio di favore verso la parte coltivatrice (Cass. n. 4794/2001; Cass. n. 483/2003); e da quel momento decorre la prescrizione, in forza del principio generale secondo cui essa comincia a decorrere nel momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. È esatto che il giudice di legittimità ha riconosciuto che, pur sussistendo il diritto dell'affittuario al pagamento immediato, è consentito allo stesso di richiedere il pagamento di tutte le migliorie al termine del rapporto; ma è altrettanto vero che in tal caso il momento d'insorgenza del diritto resta ancorato, ai fini della operatività delle cause estintive — prescrizione o rinuncia — alla fine della relativa annata agraria, sussistendo una scelta dell'interessato circa il momento di attuazione e di tutela del diritto (Cass. n. 772/1986). In altre parole, l'affittuario ha diritto di essere pagato subito, ma può scegliere di essere pagato alla conclusione del rapporto; ciò però non sposta il decorso della prescrizione, i cui termini cominciano a fluire dalla conclusione dell'annata agraria, perché non è ragionevole che il diritto possa essere esercitato e che, nel contempo, la prescrizione non decorra (Cass. n. 15772/2014: al riguardo questa Corte ha affermato che il diritto all'indennità per i miglioramenti era previsto anche nel regime antecedente l'entrata in vigore della citata l. n. 11/1971 (sentenza Cass. n. 7368/2003) e che i miglioramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della l. n. 11/1971 sono indennizzabili alternativamente o sulla base delle norme di cui agli artt. 1592, 1632 e 1633 c.c., qualora eseguiti con il consenso del concedente ovvero, in forza dell'art. 1651 c.c., ove eseguiti senza il consenso del concedente (sent. Cass. n. 25050/2013). Tale diritto è soggetto alla normale prescrizione decennale, sicché non è corretto il riferimento, contenuto nella sentenza oggi impugnata, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 3). La necessaria correzione della motivazione della sentenza oggi in esame in relazione alla durata della prescrizione non giova, tuttavia, all'accoglimento del ricorso. Nelle menzionate (sentenze, infatti, questa Corte ha spiegato che l'affittuario che esegue tali miglioramenti ha diritto alla corresponsione dell'indennità già al termine dell'annata agraria, in virtù di un generale principio di favore verso la parte coltivatrice (v. pure le sent. Cass. n. 4794/2001, e Cass. n. 483/2003); e da quel momento decorre la prescrizione, in forza del principio generale secondo cui essa comincia a decorrere nel momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. Trova, quindi, conferma la giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai miglioramenti eseguiti, come quelli cui si riferisce la domanda, anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 11/1971 si applica l'art. 1651 c.c. (Cass. n. 3682/2006), va rilevato che il comma 2 di tale articolo dispone: «la sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti, e l'indennità deve essere subito corrisposta». Ne deriva che i miglioramenti vanno accertati alla fine dell'annata agraria; l'accertamento mira a tutelare sia la posizione del coltivatore che quella del concedente e costituisce presupposto del diritto alla indennità. Una volta accertati i miglioramenti, è rimesso alla scelta del coltivatore chiedere subito il pagamento dell'indennità o rimandare la richiesta ad un momento successivo; il diritto all'indennità sorge, tuttavia, alla fine dell'annata agraria ed è da questo momento che decorre il termine prescrizionale (Cass. n. 14526/2002; Cass. n. 483/2003; Cass. n. 4794/2001). BibliografiaBarraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano, 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005. |