Codice Civile art. 1804 - Obbligazioni del comodatario.

Caterina Costabile

Obbligazioni del comodatario.

[I]. Il comodatario è tenuto a custodire [1177] e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [1176 1, 1805 1]. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [1805 2].

[II]. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

[III]. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno [1819, 1820].

Inquadramento

Con la conclusione del contratto di comodato sorgono, a carico del comodatario, determinate obbligazioni che sono principalmente finalizzate a garantire la restituzione della cosa al momento della cessazione del rapporto.

L'art. 1804 indica le principali obbligazioni del comodatario che possono essere così distinte:

a) obbligo di custodire e conservare la cosa comodata;

b) obbligo di usarla esclusivamente secondo le pattuizioni contrattuali ovvero secondo la natura della cosa stessa;

c) obbligo di non trasferire ad altri il godimento della stessa, senza autorizzazione del comodante.

Nell'ipotesi in cui il comodatario non adempia ai summenzionati obblighi, il comodante può richiedere l'immediata restituzione della cosa ed il risarcimento del danno (Teti, 41).

In dottrina è discusso se, nel silenzio della norma, sussistano obbligazioni anche a carico del comodante, in particolare quella di «far godere» al comodatario la res oggetto del contratto.

Obbligo di custodire e conservare

Fondamentale è l'obbligo del comodatario di custodire e di conservare la cosa comodata, vale a dire di vigilare ed agire perché la cosa mantenga la sua integrità e la sua consistenza. Dette obbligazioni sono evidentemente finalizzate a consentire la restituzione della cosa al momento della cessazione del rapporto.

Tali obbligazioni, tuttavia, pur essendo strumentali, mantengono autonomia rispetto all'obbligazione finale di restituzione, come risulta dal fatto che il mancato adempimento di esse è tutelato in maniera indipendente dal diritto alla restituzione: se, infatti, il comodatario non adempie questi obblighi il comodante può richiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento degli eventuali danni (art. 1804, comma 3).

Secondo la norma dell'art. 1804, comma 1, la custodia e la conservazione devono essere effettuate con la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. III, n. 296/2015; nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inadempiente il comodatario che non si era preso cura della vegetazione spontanea che circondava l'immobile).

L'obbligo di conservare la cosa ha come contenuto lo svolgimento di tutte le attività necessarie al mantenimento della res nella sua consistenza originaria, salvo il deterioramento derivante dall'uso consentito. Sono inclusi in tale obbligazione gli obblighi del comodatario di provvedere alla manutenzione della cosa sostenendo le spese ordinarie e quelle straordinarie che dovessero risultare urgenti e necessarie (art. 1808 c.c.).

La giurisprudenza ha rimarcato che anche se oggetto di comodato è un fondo rustico, ovvero una cosa produttiva, non sussiste l'obbligo del comodatario di restituirlo in condizioni ottimali secondo le regole di buona tecnica agraria, a meno che non vi sia prova che tale obbligo sia stato contrattualmente assunto o che il fondo era in tali condizioni al momento della sua consegna al comodatario (Cass. III, n. 6636/1997).

Il comodatario deve inoltre custodire la cosa vigilando sulla sua integrità. L'obbligo di custodia permane, ex art. 1177 c.c. sino al momento dell'effettiva restituzione della cosa al comodante, anche se questi sia in mora accipiendi (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 282; Tamburrino, 1006).

La S.C. ha chiarito che in caso di furto del bene in comodato, il comodatario è responsabile per colpa qualora, avuto riguardo alle circostanze concrete, non abbia posto in essere tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza. Pertanto, il comodatario convenuto in giudizio per la risarcibilità dei danni a titolo di responsabilità «ex recepto», al fine di raggiungere la prova della non imputabilità della perdita deve provare di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano per evitare la sottrazione del bene, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, non essendo invece necessaria la prova che il furto è stato compiuto con violenza o con minaccia alle persone (Cass. III, n. 16826/2003).

Obblighi relativi all'utilizzo della cosa

Il comodatario è tenuto a servirsi della cosa comodata unicamente per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa (Luminoso, 3).

Questa obbligazione comporta il dovere di servirsi della cosa solo secondo l'uso determinato in contratto, che può essere anche uno solo dei vari usi cui la cosa normalmente può essere adibita (Tamburrino, 1003).

Invero, l'obbligazione di servirsi della cosa per l'uso previsto riflette in positivo, sul piano del rapporto contrattuale, i limiti dello stesso diritto personale di godimento sulla cosa di cui è titolare il comodatario. Nell'ambito di tali limiti, il beneficiario può quindi utilizzare liberamente la cosa, senza però avere diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (art. 1808, comma 1).

Ove manchi una determinazione espressa, supplisce la considerazione della natura della cosa: l'uso sarà dato da quello cui normalmente, secondo la sua essenza, è destinato il bene in oggetto (Carresi, 1959, 694).

Divieto di trasferimento a terzi della cosa

Al comodatario è vietato concedere in godimento la cosa ad un terzo senza il consenso del comodante, e la trasgressione a tale divieto faculta in via di principio il comodante a chiedere l'immediata restituzione della res, oltre al risarcimento del danno. Di tal che, al comodatario sono vietati sia il subcomodato che qualsiasi altra concessione in godimento, a titolo oneroso o a titolo gratuito (Trib. Salerno 22 febbraio 2008).

L'obbligo di non subcomodare senza autorizzazione del comodante viene pacificamente qualificato come una conseguenza del carattere personale e fiduciario del comodato che certamente è costituito intuitu personae (Giampiccolo, in Tr. G. S.-P., 1972, 23; Tamburrino, 1004).

In caso di violazione, il subcomodato (o più in generale la subconcessione) è da ritenersi valido ed efficace tra le parti, ma costituendo inadempimento del comodatario, legittima il comodante a richiedere — anche nei confronti del subcomodatario, quale detentore abusivo, l'immediata restituzione della cosa ed il risarcimento dei danni (art. 1804, comma 3).

Il comodante può, tuttavia, autorizzare la subconcessione, eventualmente anche in momento successivo alla consegna, sia in maniera espressa che tacita: in quest'ultima ipotesi il consenso del comodante può desumersi dalla natura della cosa, dall'uso contrattuale o dalle relazioni intercorrenti tra le parti (Carresi, in Tr. Vas., 1957, 48).

Restituzione e risarcimento del danno

Ad avviso della dottrina il terzo comma dell'art. 1804 integra una ipotesi di recesso per giusta causa, quale autotutela degli interessi regolati in contratto indipendentemente da eventuale responsabilità contrattuale (Fragali, in Comm. S. B., 1966, 297).

La giurisprudenza ha evidenziato che non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento nei confronti del comodatario attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo.

Invero, in detta ultima ipotesi il comodante è tenuto ad avvalersi del diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 c.c. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario (Cass. III, n. 6203/2014).

Obbligazioni del comodante

In dottrina risulta discusso se, nel silenzio della norma, sussistano obbligazioni anche a carico del comodante, in particolare quella di «far godere» al comodatario la res oggetto del contratto.

L'orientamento assolutamente prevalente da risposta positiva all'interrogativo evidenziando che l'obbligazione di «far godere» si estrinseca in obbligazioni specifiche del comodante: quella, anzitutto, di astenersi da ogni turbativa non solo di fatto, ma anche di diritto, derivante da atti di disposizione del bene o da condotte dirette ad indurre il comodatario a restituire anticipatamente la cosa. In secondo luogo, nell'obbligo di riconsegnare la cosa nel caso in cui il comodatario ne avesse perso la disponibilità materiale e fosse in potere del comodante ripristinarla (Giampiccolo, 1972, 30; Luminoso, 4; Teti, 46).

Si tratta, dunque, di obblighi che hanno per contenuto non soltanto un generico non facere, ma anche un non facere qualificato (dovere di astenersi da turbative di diritto che soltanto il concedente può compiere) ed un facere (obbligo di riconsegnare), i quali sono suscettibili di gravare unicamente sul comodante giacché solo quest'ultimo è in grado di violarli. Su un piano più generale, poi, si ritiene che una obbligazione di «far godere» della cosa gravi sul concedente in tutti i rapporti che danno luogo alla costituzione di un diritto personale di godimento.

Bibliografia

Carresi, Comodato, in Nss D.I., Torino, III, 1959; Luminoso, voce Comodato, Enc. giur. Roma, 1988; Pellegrini, Contratto di comodato a termine e morte del comodante, in Riv. dir. civ. 2000, II, 477; Quadri, Comodato e «casa familiare»: l'intervento delle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2004, 1440; Quadri, Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di comodato e assegnazione della «casa familiare», in Corr. giur.2015, 19; Tamburrino, voce Comodato, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Teti, Comodato, in Dig. civ., 1988.

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