Codice Civile art. 1586 - Pretese da parte di terzi.

Francesco Agnino

Pretese da parte di terzi.

[I]. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.

[II]. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto a assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi [108 c.p.c.].

Inquadramento

La norma si spiega considerando che la legittimazione passiva in un eventuale giudizio intrapreso da terzi per far valere le proprie pretese spetta al locatore del bene e non al conduttore. Il locatore, però, deve essere messo in grado di difendersi al meglio.

Profili processuali

Nella controversia promossa per il rilascio d'immobile, nei confronti di chi si assuma occuparlo senza titolo, la circostanza che il convenuto, allegando un rapporto di locazione con un terzo, indichi il nome del locatore, non può implicarne l'estromissione, con la prosecuzione della causa contro detto locatore, secondo la previsione dell'art. 1586, comma 2, qualora l'attore neghi la sussistenza di quel rapporto di locazione, atteso che permane in tal caso la legittimazione passiva del convenuto stesso rispetto all'oggetto della lite (Cass. n. 2068/1986).

In particolare, la norma dell'art. 1586 riguarda l'ipotesi del terzo che agisca in via giudiziale contro il conduttore, vantando un diritto sulla cosa locata a costui, prevenendo in tal caso la laudatio auctoris. Al contrario, il conduttore è passivamente legittimato per le azioni nei suoi confronti proposte, allorché si basino su di una sua personale responsabilità per fatto illecito, lesivo del diritto di un proprietario confinante rispetto al bene locato (Cass. n. 162/1969).

Inoltre, l'assegnatario di un alloggio dell'istituto case popolari, fino al momento dell'attribuzione della proprietà, ha l'identica posizione del conduttore e, pertanto, mentre di fronte ad Atti di molestia che precludano o, comunque, incidano sull'uso o sul godimento dello immobile assegnatogli e legittimato ad agire contro il terzo; qualora, invece, la molestia si sostanzi nella pretesa di diritti sulla cosa, ha la legittimazione a resistere al terzo che agisca in via giudiziaria, ma non e legittimato ad agire nei confronti del terzo molestante e deve dare pronto avviso della molestia al locatore (Cass. n. 5607/1979).

L'azione diretta all'accertamento del divieto - previsto nel regolamento condominiale - di adibire l'immobile a determinate destinazioni ha natura di confessoria servitutis ed implica la legittimazione passiva di colui che, oltre a contestare l'esistenza del diritto, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine) in quanto il giudicato che ne deriva - contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino - può esser fatto valere solamente nei confronti di tale soggetto; gli autori materiali della lesione del diritto, tra cui il conduttore nei cui confronti si richieda la cessazione della destinazione abusiva, invece, possono essere evocati in giudizio solamente se la loro condotta sia concorrente con quella di detto soggetto o comunque presupponga la contestazione della servitù (Cass. n. 1105/2026).

Bibliografia

Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano, 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

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