Codice Civile art. 1589 - Incendio di cosa assicurata.

Francesco Agnino

Incendio di cosa assicurata.

[I]. Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo [1891], la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo [1223].

[II]. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

[III]. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore [1916].

Inquadramento

La norma è volta ad evitare che si produca un indebito arricchimento (art. 2041 c.c.) a favore del locatore.

Applicazioni giurisprudenziali

La transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare, ma non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo. Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l'assicuratore della cosa locata non si estende all'obbligazione risarcitoria del conduttore, ai sensi dell'art. 1589, per la parte eccedente l'indennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa derivante da incendio (Cass. n. 10564/2002).

L'incendio, quale evento eccezionale che abbia determinato il danneggiamento della cosa locata, forma oggetto di un'ipotesi normativa assolutamente estranea alle esigenze di manutenzione conseguenti all'uso, alle quali non è riconducibile; ne consegue che la eventuale (legittima) disciplina convenzionale di esse non può interferire con la disciplina di cui all'art. 1589, prevedente la responsabilità del conduttore limitatamente a quanto non risarcito dall'assicuratore (Cass. n. 4330/1999).

Anche nell'ipotesi in cui il locatore abbia assicurato la cosa distrutta o deteriorata dall'incendio (art. 1589), il conduttore è sempre tenuto a pagare l'importo dell'intero danno, poiché, oltre a rimborsare all'assicuratore, che agisca nei di lui confronti in surrogazione, quanto da costui versato, a titolo di indennizzo al locatore, dovrà a questi corrispondere la differenza tra l'indennizzo medesimo e il danno effettivo; al fine di limitare entro detti limiti la sua responsabilità verso il locatore, il conduttore dovrà dimostrare, in base ai normali principi sull'onere della prova, di avere effettuato il pagamento all'assicuratore, per contro il conduttore, ove provveda all'intero risarcimento del locatore, resta liberato da ogni obbligo verso l'assicuratore (Cass. n. 4405/1979).

Bibliografia

Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano, 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

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