Codice Civile art. 1726 - Revoca del mandato collettivo.Revoca del mandato collettivo. [I]. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa [2609 2]. InquadramentoIl mandato che sorge dalla volontà di più soggetti non può che estinguersi con il concorso della volontà di tutti questi soggetti. Presupposti per la configurabilità del mandato collettivoSecondo quanto testualmente dispone l'art. 1726, si ha mandato collettivo quando lo stesso viene conferito da più persone, con unico atto e per un affare di interesse comune, per cui la revoca è inefficace (salvo che ricorra una giusta causa) se proviene da uno solo dei mandanti, come del pari è inefficace la morte di uno dei mandanti. Al riguardo, è pacifico in dottrina e giurisprudenza (Cass. n. 708/1963) che, per aversi la figura del mandato collettivo e come tale irrevocabile, debbano sussistere entrambi i suindicati requisiti. La circostanza, peraltro, che una pluralità di soggetti conferisca il mandato con un unico atto può rappresentare solo un indizio della coincidenza di interessi, ma non è sufficiente perché ricorra il secondo dei suindicati presupposti, e cioè la sussistenza di un affare comune, che interessi ugualmente tutti i vari mandanti, per l'identità dell'oggetto o del contenuto, cioè di un affare unico, indivisibile ed indistinto. La disciplina dell'art. 1726 c.c. in tema di mandato collettivo, disponendo che la revoca proveniente da uno solo dei mandanti non ha effetto, corrisponde alla considerazione che, essendo il rapporto sorto unitariamente e con carattere di indivisibilità, non è concepibile il suo scioglimento nei confronti di uno solo dei mandanti, salvo che, come espressamente prevede il legislatore, non ricorra una giusta causa, nel qual caso lo scioglimento si verifica nei confronti di tutti. Perché si possa configurare, quindi, l'ipotesi di cui alla menzionata norma codicistica, occorre che la volontà di ciascuno dei mandanti sia legata da vicendevole dipendenza di causa. Tipica ipotesi di mandato collettivo è costituita dall'arbitrato, riconducibile ad un mandato conferito congiuntamente, in quanto dà vita ad un rapporto che interessa non solo una delle parti compromittenti, ma anche l'altra, in quanto solo dal concorso della volontà di entrambe le parti viene conferito al collegio arbitrale il mandato a definire la controversia con il proprio dictum. Altra ipotesi di mandato collettivo è quella del mandato conferito da più soggetti per l'acquisto di un bene, atteso che in tal caso il mandatario o acquista il bene o non l'acquista; laddove la revoca di uno dei soggetti componenti la parte mandante renderebbe, in caso di acquisto, inadempiente il mandatario, tenuto ad acquistare il bene nella sua interezza, e non di una parte soltanto. Viceversa, non costituisce mandato collettivo quello conferito dai contitolari di un bene per la sua alienazione, essendo ben possibile la vendita separata di ciascuna quota di comproprietà del bene da parte di ogni singolo contitolare. Al riguardo, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che non è collettivo (e, pertanto, non occorre per la revoca il consenso di tutti i mandanti) il mandato conferito da più persone per la vendita di beni ereditari indivisi, non essendo sufficiente, perché sussista la figura giuridica del mandato collettivo, la semplice coincidenza dl interessi distinti e divisi, che può dar luogo, invece, ad un mandato plurimo. Ipotesi quest'ultima che ricorre appunto quando il mandato abbia per oggetto la vendita di un bene indiviso, in cui l'interesse di ciascun comproprietario è associato solo per ragioni di convenienza, non potendo farsi luogo alla vendita del bene in comune se non con la partecipazione di tutti i comproprietari (Cass. n. 1184/1974, questa sentenza prende in esame l'ipotesi di mandato conferito da più mandanti per la vendita di un bene ereditario indiviso). È ben vero che quest'ultima sentenza prende in esame l'ipotesi di mandato conferito da più mandanti per la vendita di un bene ereditario indiviso, ma la fattispecie è del tutto assimilabile a quelladi un mandato relativo alla vendita di un bene che sia comunque in comproprietà ed indiviso. Non è il tipo di domanda giudiziale a qualificare il mandato collettivo, bensì il compimento di un'attività giuridica che non si presti ad essere frazionata, da desumersi, se non dalla specifica pattuizione di tutti i mandanti di non revocare, se non congiuntamente, il mandato, quanto meno dall'esistenza di un affare comune che interessi egualmente tutti i vari mandanti per l'identità dell'oggetto o del contenuto, cioè di un affare unico, indivisibile ed indistinto, non bastando la semplice coincidenza, come nel caso di specie, di interessi distinti e divisi, associati solo casualmente o per opportunità, che può dar luogo invece ad un mandato plurimo (Cass. n. 22529/2011). Sicché, la fattispecie del mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone con il medesimo atto, ma richiede altresì che il conferimento congiunto venga disposto per un affare di interesse comune. Ora, mentre la prima circostanza risulta pacificamente dagli atti di causa, la seconda non è stata non solo dimostrata, ma nemmeno allegata. Né il requisito in discorso può farsi discendere, per una sorta di automatismo, dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell'incarico. Questa circostanza costituisce senz'altro un elemento a favore della coincidenza di interessi, ma ancora non dimostra, come risulta dal tenore letterale del dettato normativo, che richiede l'uno e l'altro requisito, che l'interesse dei mandanti al compimento della compravendita era tra loro comune. Tale situazione può riscontrarsi soltanto laddove risulti che la volontà di ciascun mandante era legata alla volontà degli altri, che vale a dire ciascuno di essi si era determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, impegnandosi quindi anche nei loro confronti, in vista del compimento di un affare unico, indivisibile ed indistinto, situazione che, sola, può giustificare la regola dell'inefficacia della revoca prestata da uno solo dei mandanti (Cass. n. 20482/2011; Cass. n. 16678/2002, che ha escluso che si abbia mandato collettivo qualora i comproprietari di un bene indiviso conferiscano ad un terzo mandato per la vendita del bene). In ogni caso l'accertamento di un tale requisito del mandato implica un apprezzamento che, avendo natura di mero fatto, esula dai poteri della Corte di Cassazione. In altri termini, il mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone per il medesimo atto, ma richiede anche che il conferimento congiunto venga disposto per un affare d'interesse comune. Tale requisito non può farsi derivare dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell'incarico, ma è necessario dimostrare che la volontà di ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, in vista del compimento dell'affare unico, indivisibile ed indistinto. Al riguardo perizia contrattuale viene tradizionalmente inquadrata nell'ambito di un mandato collettivo, con cui le parti deferiscono ad uno o più terzi scelti per la loro competenza specifica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che si impegnano preventivamente ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale. La decisione è pertanto riconducibile alla volontà dei mandanti mediante creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo. In questa ottica, la scelta del terzo, seppur affidata al Presidente del Tribunale, deve essere coerente con le determinazioni volitive delle parti circa le qualità e le competenze tecniche del terzo, vertendosi in tema di un negozio riconducibile esclusivamente alla loro volontà, impugnabile con le ordinarie azioni dirette a far valere i vizi della volontà (Cass. n. 6554/2013). La fattispecie del mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone con il medesimo atto, ma richiede altresì che il conferimento congiunto venga disposto per un affare di interesse comune. Né il requisito in discorso può farsi discendere, per una sorta di automatismo, dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell'incarico. Questa circostanza costituisce senz'altro un elemento a favore della coincidenza di interessi, ma ancora non dimostra, come risulta dal tenore letterale del dettato normativo, che richiede l'uno e l'altro requisito, che l'interesse dei mandanti al compimento della compravendita era tra loro comune. Tale situazione può riscontrarsi soltanto laddove risulti che la volontà di ciascun mandante era legata alla volontà degli altri, che vale a dire ciascuno di essi si era determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, impegnandosi quindi anche nei loro confronti, in vista del compimento di un affare unico, indivisibile ed indistinto, situazione che, sola, può giustificare la regola dell'inefficacia della revoca prestata da uno solo dei mandanti (Cass. n. 20482/2011; Cass. n. 16678/2002, che ha escluso che si abbia mandato collettivo qualora i comproprietari di un bene indiviso conferiscano ad un terzo mandato per la vendita del bene; Cass. n. 1184/1974). Ne consegue che, in conformità alla previsione dell'art. 1726 c.c., ove manchi la prova di tale unicità di interessi, la revoca del mandato non deve necessariamente provenire da tutti i mandanti (Cass. n. 20482/2011). Perché si abbia mandato in rem propriam occorre che l'interesse del mandatario sia assicurato da un rapporto sinallagmatico (fra lo stesso e il mandante) con contenuto bilaterale, che lo sottrae alla unilaterale disposizione del mandante stesso (Cass. n. 3963/1975, nonché, con riferimento al mandato conferito nell'interesse del terzo, Cass. n. 8343/1995; Cass. n. 22529/2011). Peraltro, la fattispecie del mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone con il medesimo atto, ma richiede altresì che il conferimento congiunto venga disposto per un affare di interesse comune. Tale situazione può riscontrarsi soltanto laddove risulti che la volontà di ciascun mandante era legata alla volontà degli altri, che vale a dire ciascuno di essi si era determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, impegnandosi quindi anche nei loro confronti, in vista del compimento di un affare unico, indivisibile ed indistinto, situazione che, sola, può giustificare la regola dell'inefficacia della revoca prestata da uno solo dei mandanti (Cass. n. 16678/2002, che ha escluso che si abbia mandato collettivo qualora i comproprietari di un bene indiviso conferiscano ad un terzo mandato per la vendita del bene; Cass. n. 1184/1974). In ogni caso l'accertamento di un tale requisito del mandato implica un apprezzamento che, avendo natura di mero fatto, demandato al giudice di merito (Cass. n. 20482/2011). Revoca del mandato collettivoNella perizia contrattuale la revoca, ad opera di alcuni soltanto dei mandanti, del mandato collettivo conferito ai periti è, in presenza di una giusta causa, immediatamente produttiva dell'effetto estintivo, che si produce ex nunc e che, in caso di contestazione, spetta al giudice di accertare con sentenza dichiarativa, senza che tuttavia la proposizione di tale azione costituisca affatto condizione di efficacia della revoca stessa. Ove le parti abbiano incaricato uno o più esperti, anche costituiti in collegio, di svolgere una perizia contrattuale, costituisce giusta causa di revoca la sub-delega, da parte di essi, ad un diverso esperto dell'intero incarico valutativo ricevuto, salvo non consti il consenso esplicito in tal senso dei soggetti mandanti (Cass. n. 17443/2016). In tema di associazione temporanea di imprese (ATI), le cause di estinzione del mandato in favore della capogruppo per fatti riconducibili alla volontà della mandante, assumendo rilievo nei soli rapporti interni fra le imprese riunite, sono inopponibili alla committente (Cass. n. 24180/2017, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'inopponibilità alla stazione appaltante dello scioglimento del vincolo associativo derivante dalla cessione di un ramo d'azienda da parte di un'impresa mandante). Inoltre, giova ricordare che con la perizia contrattuale le parti devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva (Cass. n. 13436/2005; Cass. n. 9996/2004). Ne deriva che il perito, il quale viene scelto proprio per la sua particolare competenza, non ha facoltà di nominare a sua volta un vero esperto, ove egli non si reputi tale. Costituisce, dunque, necessariamente un'eccezione detta ulteriore nomina, mediante sub-delega dell'incarico ricevuto. In tal senso, provvedono l'art. 1708 c.c., che indica il contenuto del mandato, l'art. 1710 c.c., sulla diligenza del mandatario, che al secondo comma impone al mandatario di rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato, e l'art. 1711 c.c., secondo cui il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute, solo qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. Prima ancora, ciò riposa sul fondamentale principio di correttezza nei rapporti interpretativi (art. 1175 c.c.), applicato a quel particolare negozio costituito dalla perizia contrattuale (Cass. n. 17443/2016). BibliografiaBaldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |