Codice Civile art. 1659 - Variazioni concordate del progetto.

Francesco Agnino

Variazioni concordate del progetto.

[I]. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

[II]. L'autorizzazione si deve provare per iscritto [2725].

[III]. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Inquadramento

L'appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera in base al progetto del committente (o del progettista): pertanto, non può apportarvi unilateralmente variazioni non necessarie. Il comma 3 si spiega considerando che se il prezzo dell'opera è stato determinato a forfait, si presume che le parti abbiano inteso attribuire all'appaltatore il vantaggio ovvero, anche, lo svantaggio derivanti da possibili variazioni.

In tema di appalto, sia pubblico che privato, la Corte di cassazione ha affermato che, poiché il risultato promesso dipende non solo dall'esecuzione dell'opera, ma anche dalla sua corretta progettazione, tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore rientra, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere. Si è infatti osservato che la verifica della natura e della consistenza del suolo implica un'attività conoscitiva da svolgersi con particolari mezzi tecnici, e quindi conforme agli obblighi assunti dall'appaltatore, il quale, essendo tenuto a mettere a disposizione la propria organizzazione ed a tenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commissionatagli, ha l'obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie e adeguate per l'esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica idoneo in concreto a soddisfare l'interesse del committente. In tal senso depone anche l'art. 1664 c.c., comma 2 il quale dev'essere interpretato in conformità con il principio generale enunciato sia dall'art. 1467, comma 2 c.c. sia dal comma 1 del cit. art. 1664 c.c., secondo cui le parti, nei contratti a prestazioni corrispettive, assumono il rischio di eventuali alterazioni del valore economico delle rispettive prestazioni entro limiti rientranti nella normale alea negoziale, che ciascun contraente deve conoscere al momento della stipula: nel contratto di appalto, obbligandosi l'appaltatore al compimento dell'opera con gestione a proprio rischio, rientrano nell'ambito di detta alea anche le difficoltà di natura geologica alle quali non possa attribuirsi carattere d'imprevedibilità in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alla diligenza richiesta, e delle quali deve quindi ritenersi che si sia tenuto conto nella formazione del sinallagma.

L'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende infatti anche dall'adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno, sicché la relativa indagine, nell'ipotesi in cui non presenti particolari difficoltà, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall'organizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività costruttiva, non può che far carico all'appaltatore. Si è pertanto ritenuto che la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori o da richiedere modalità di esecuzione diverse e più gravose non possa essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del suolo (o sottosuolo) sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere dilazioni od indennizzi, potendo la sua responsabilità essere esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accettabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali (Cass. n. 28812/2013; Cass. n. 3932/2008; Cass. n. 12995/2006; Cass. n. 5632/2002).

Onere della prova

L'appaltatore può dimostrare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (Cass. n. 3040/1995; Cass. n. 7242/2001; Cass. n. 142/2014).

Il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. n. 208/2006; Cass. n. 7242/2001; Cass. n. 3040/1996; Cass. n. 19099/2011).

Pertanto, l'art. 1659 regola l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportate variazioni o modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto dalla norma in esame non si applica né alle variazioni indicate dal committente né a quelle concordate tra le parti, potendosi in tal caso la prova ricavare da qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva.

Ad ogni modo, qualora le modifiche aggiuntive al progetto siano di tale natura ed importanza da potersi considerare oggetto di un nuovo contratto di appalto, separato ed indipendente dal primo, non trovano applicazione le limitazioni probatorie di cui all'art. 1659, e l'autorizzazione del committente può essere desunta ed accertata con qualsiasi mezzo di prova ed anche in via presuntiva (Cass. n. 5935/1991).

Per pacifica giurisprudenza, del resto, l'appaltatore può provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (Cass. n. 3040/1995: il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente; Cass. n. 106/1980; Cass. n. 466/1983; Cass. n. 7851/1994; Cass. n. 3040/1995): l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore; Cass.n. 7242/2001).

Ogni variazione dei lavori richiede ad substantiam l'ordine scritto della Direzione, che non è neanche surrogabile da tacita accettazione postuma, in difetto del quale l'appaltatore non può esigere il maggior corrispettivo, neppure se la variazione sia stata eseguita su iniziativa dell'Amministrazione stessa (non applicandosi agli appalti pubblici le disposizioni degli artt. 1659 e 1661 c.c., che, negli appalti privati, richiedono la forma scritta ad probationem per le variazioni concordate e ne prescindono del tutto per quelle ordinate dal committente (Cass. n. 8786/2012; Cass. n. 13297/2012).

Vero è che i lavori addizionali eventualmente effettuati — e non autorizzati — possono comunque eccezionalmente dar luogo a compenso.

Occorre però che ricorrano dei presupposti, e cioè che sia stata formulata tempestiva riserva e che ricorrano contestualmente tre condizioni, essendo necessario che i lavori siano stati qualificati come indispensabili in sede di collaudo, che siano stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e che comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori contrattuali, rientri nei limiti della spesa approvata (Cass. n. 13432/2003; Cass. n. 12681/2004; Cass. n. 12985/2009).

Bibliografia

AA.VV., L'appalto privato, Trattato diretto da Costanza, Torino, 2000; Amore, Appalto e claim, Padova, 2007; Cagnasso, Appalto nel diritto privato, in Dig. disc. priv., I, Torino, 1987; Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cianflone, Giovannini, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 2003; De Tilla, L'appalto privato, Il diritto immobiliare, Milano, 2007; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013; Iudica, Appalto pubblico e privato. Problemi e giurisprudenza attuali, Padova, 1997; Lapertosa, Responsabilità e garanzia nell'appalto privato, in AA.VV., Appalto pubblico e privato. Problemi e giurisprudenza attuali, a cura di Iudica, Padova, 1997; Lucchini-Guastalla, Le risoluzioni di diritto per inadempimento dell'appaltatore, Milano, 2002; Luminoso, Codice dell'appalto privato, Milano, 2010; Mangini, Rudan Bricola, Il contratto di appalto. Il contratto di somministrazione, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1972; Mascarello, Il contratto di appalto, Milano, 2002; Moscarini, L'appalto, Tratt. Rescigno, XI, Torino, 1984; Musolino, Appalto pubblico e privato, a cura di Cendon, I, Torino, 2001; Pedrazzi, Responsabilità decennale del costruttore venditore, gravi difetti dell'immobile e termine di decadenza, in Danno resp., 1998; Ponzanelli, Le clausole di esonero dalla responsabilità civile, Milano, 1984; Rubino, Appalto privato, Nss. D.I., I, 1, Torino, 1957; Savanna, La responsabilità dell'appaltatore, Torino, 2004; Ugas, Appalto e intuitus personae, in Codice dell'appalto privato, a cura di Luminoso, Milano, 2010

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario