Codice Civile art. 1744 - Riscossioni.InquadramentoLa norma si spiega considerando che l'agente non ha l'incarico di concludere i contratti ma solo di promuoverne la stipula. Peraltro, anche laddove la facoltà di riscossione gli sia riconosciuta, questa rimane un'attività meramente materiale e non implica la possibilità di concedere sconti o dilazioni. Attribuzione della facoltà di riscossione ed oneri formaliIn tema di contratto di agenzia, l'attribuzione all'agente della facoltà di riscossione dei crediti del preponente, di cui all'art. 1744, può avvenire in qualunque forma e provata con ogni mezzo di prova, anche per presunzioni (Cass. n. 9353/2012, nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto raggiunta la prova dell'attribuzione, mediante autorizzazione telefonica, di detta facoltà di riscuotere i crediti in base alla testimonianza resa dal procacciatore di affari incaricato di promuovere la conclusione del contratto di vendita dedotto in lite; Cass. n. 15484/2006). Lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, per cui viene escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l'attribuzione di un incarico di riscossione, alla luce dell'art. 6 dell'Accordo Economico Collettivo, A.E.C., 19 dicembre 1979 per gli agenti e rappresentanti di commercio di aziende industriali (vigente alla data della nascita del rapporto) che prevede tale compenso solo quando sussista un obbligo particolare e ulteriore dell'agente, e non un'attività meramente facoltativa di riscossione che il medesimo può svolgere nel proprio interesse (Cass. n. 7467/2018). Pertanto lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, correttamente viene escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l'attribuzione di un incarico di riscossione, alla luce proprio dell'art. 6 dell'A.E.C. 19 dicembre 1979 per gli agenti e rappresentanti di commercio di aziende industriali (vigente alla data della nascita del rapporto) che prevede — secondo l'interpretazione compiuta dal giudice di merito, immune da censure — tale compenso solo quando sussista un obbligo particolare ed ulteriore dell'agente, e non un'attività meramente facoltativa di riscossione che il medesimo può svolgere nel proprio interesse. A tali considerazioni, va altresì aggiunto che, sempre secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21079/2013), poiché lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l'obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l'attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all'originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all'art. 2225 c.c., dovendosi per converso ritenere che (Cass. n. 8110/1995) l'originaria stipulazione del contratto di agenzia che preveda la facoltà dell'agente di riscuotere i crediti del preponente, non dà luogo ad un autonomo rapporto e non richiede uno specifico compenso. Il contratto di subagenzia si distingue da quello di agenzia assicurativa in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non per conto di un'impresa assicuratrice; conseguentemente il subagente è sprovvisto di potere rappresentativo dell'impresa assicuratrice, a meno che quest'ultima non attribuisca tali poteri direttamente al subagente: le somme riscosse dal subagente non entrano, di regola, direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente-subpreponente, salvo il sorgere contestuale, in capo a quest'ultimo, dell'obbligo di rimettere all'impresa assicuratrice un importo pari ai premi riscossi detratte le provvigioni (Cass. n. 15645/2017). Inoltre, posto che lo svolgimento da parte dell'agente di attività — di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, correttamente viene escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l'attribuzione di un incarico di riscossione (Cass. n. 6077/1997). L'art. 1744 c.c. però non prevede una forma particolare per la concessione della facoltà di riscossione, ma stabilisce soltanto che ove la stessa sia stata attribuita all'agente «egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione»; la disciplina collettiva resa efficace erga omnes con d.P.R. n. 145/1061, art. 4, comma 2, testualmente recita «l'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta; né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto»; le due frasi sono staccate da idonea punteggiatura che separa nettamente «la facoltà di riscuotere per la ditta» dalla concessione di «sconti e dilazioni» per cui da un punto di vista lessicale la norma convenzionale prevede l'accordo scritto con specifico riferimento soltanto agli «sconti o dilazioni» e non anche alla «facoltà di riscuotere» L'interpretazione letterale è confortata da quella logica, perché in sostanza la norma convenzionale non fa che ripetere la disciplina legislativa di cui al citato art. 1744 c.c., traducendo la «speciale autorizzazione», prevista dalla legge per la concessione di sconti e dilazioni, nel «diverso accordo scritto» all'uopo necessario (Cass. n. 15484/2006). È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Se è vero che, di norma, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico (Cass. n. 25942/2021, nella specie, la società immobiliare aveva ricevuto l'incarico da un solo contraente, mentre l'altro contraente non aveva assunto alcun impegno in ordine al pagamento del compenso, per cui nulla era dovuto). BibliografiaBaldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi, Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |