Codice Civile art. 1747 - Impedimento dell'agente.Impossibilità di adempimento e sospensione del mandato di agenziaOve l'agente versi nell'impossibilità di adempiere il mandato affidatogli in conseguenza, dapprima, di provvedimenti restrittivi della libertà personale e, successivamente, di misure cautelari personali prevedenti l'obbligo di dimora in un dato comune, è legittima la sospensione del mandato di agenzia da parte del mandante trovando la stessa fondamento nel principio sinallagmatico nell'esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, sotteso non solo all'eccezione dilatoria ex art. 1461, ma anche all'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460, la cui ratio è ravvisabile nell'esistenza di un pericolo attuale di inadempimento riconducibile alla sfera dell'obbligato, tale da pregiudicare l'equilibrio sinallagmatico del contratto (Cass. n. 22167/2009: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ravvisato una forma di autotutela, non vietata dall'ordinamento, nella sospensione del mandato da parte della mandante, la Siae, in seguito all'arresto dell'agente per associazione per delinquere nell'ambito di un'inchiesta relativa ad operazioni internazionali di riciclaggio di titoli, e al clamore generato dalla vicenda, davanti al quale la società aveva inteso cautelarsi in attesa degli sviluppi della situazione senza, tuttavia, recedere dal contratto). Come è noto, l'art. 1742 c.c. prevede che con il contratto agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata; e l'art. 1 dell'accordo 30 giugno 1938, nel testo modificato dall'accordo 15 maggio 1951, dispone a sua volta: «è agente di commercio, anche se impropriamente chiamato produttore o procacciatore di affari, chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona». Il contratto di agenzia è un contratto a prestazioni corrispettive. Da una parte, infatti, l'agente assume una serie di obblighi, il principale dei quali è quello di assolvere all'incarico secondo le istruzioni ricevute e di fornire al preponente le informazioni relative alle condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra notizia utile a valutare la convenienza degli affari (art. 1746 c.c.); dall'altra ha nei confronti della parte preponente il diritto alla provvigione per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione (art. 1748 c.c.). Non si deve credere, peraltro, che i doveri della parte preponente nel rapporto di agenzia si limitino al solo pagamento della provvigione, la parte stessa, infatti, ha una serie di doveri indicati dalle norme del codice civile, e, tra gli altri, quello (desumibile dall'art. 1749 c.c., e, più in generale, dal principio di buona fede e di correttezza di cui all'art. 1375 c.c.), di svolgere tutta l'attività necessaria perché l'agente possa svolgere la sua attività. Con riguardo a contratto di agenzia, pertanto, ove il preponente receda illegittimamente dal rapporto ed ometta, di conseguenza, di fornire all'agente la cooperazione indispensabile per lo svolgimento della sua attività, non ne consegue la risoluzione del contratto, che deve considerarsi ancora in corso fino alla prevista scadenza, bensì ne deriva la responsabilità del preponente stesso, che è tenuto — pur in mancanza di una costituzione in mora — al risarcimento del danno in favore dell'agente (Cass. n. 1614/1990). BibliografiaBaldi, Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ., 1974, I, 7 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi-Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini, Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |