Codice Civile art. 1768 - Diligenza nella custodia.

Caterina Costabile

Diligenza nella custodia.

[I]. Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia [1176 1].

[II]. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [1710].

Inquadramento

L'obbligazione di custodia rappresenta il contenuto fondamentale del rapporto di deposito e viene definita dal legislatore alla luce del parametro della diligenza del buon padre di famiglia contenuto nell'art. 1176 c.c.

La prestazione di custodia secondo diligenza ha un contenuto elastico e comprende anche lo svolgimento di attività strumentali alla custodia vera e propria, che però rimane l'obbligo principale del depositario. Il depositario diligente, inoltre, deve porre in essere tutte le attività di conservazione della cosa depositata che gli consentano poi di restituirla nella sua integrità. Dalla conservazione materiale va però distinta l'attività di amministrazione, che non è dovuta dal depositario, il quale deve semplicemente limitarsi a mantenere la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta, difendendola dai pericoli di materiale distruzione o danneggiamento, non essendo contemplato l'obbligo di farla fruttificare.

In dottrina si discute se l'obbligazione di custodia sia di mezzi (Mastropaolo 1988, 8; Dalmartello, Portale, 259) oppure di risultato (Funaioli, in Tr. G. S.-P., 17).

La giurisprudenza unanime aderisce alla seconda opzione evidenziando che il depositario, per liberarsi dalla responsabilità ex recepto, non può limitarsi a provare di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768, ma deve provare, ai sensi dell'art. 1218, che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass. III, n. 22807/2014; Cass. III, n. 20809/2010; Cass. III, n. 5736/2009).

La diligenza del depositario

L'art. 1768, comma 1 stabilisce che l'obbligo di custodia della res gravante in capo al depositario deve da questi essere assolto con la diligenza del buon padre di famiglia. Com'è noto, con tale espressione si intende far riferimento a un canone di diligenza media, cioè un'attenzione, cura, perizia nell'adempimento della prestazione di buon livello.

La dottrina, tenuto conto della regola generale di cui all'art. 1176, ritiene che nel caso di deposito la rilevanza della diligenza debba essere commisurata all'attività professionale eventualmente svolta dal depositario (Fiorentino, in Comm. S. B., 70; Scalisi, in Comm. S., 74).

La prestazione di custodia secondo diligenza ha un contenuto elastico e comprende anche lo svolgimento di attività strumentali alla custodia vera e propria, che però rimane l'obbligo principale del depositario. Il depositario diligente, inoltre, deve porre in essere tutte le attività di conservazione della cosa depositata che gli consentano poi di restituirla nella sua integrità.

Dalla conservazione materiale va però distinta l'attività di amministrazione, che non è dovuta dal depositario, il quale deve semplicemente limitarsi a mantenere la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta, difendendola dai pericoli di materiale distruzione o danneggiamento, non essendo contemplato l'obbligo di farla fruttificare.

La giurisprudenza ha specificato i criteri volti alla verifica della misura della diligenza richiesta al debitore della prestazione di custodia chiarendo che, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, la diligenza va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata quando la custodia acceda ad un'attività professionale (Cass. III, n. 20657/2016; Cass. III, n. 11333/1993).

La diligenza nel deposito gratuito

Il comma 2 dell'art. 1768 dispone che la responsabilità per colpa deve essere valutata con minor rigore se il deposito è gratuito.

È discusso in dottrina il significato da attribuire alla disposizione.

Secondo un'opinione, la disposizione va intesa nel senso che al depositario a titolo gratuito è richiesto un minor grado di diligenza ricorrendo una attenuazione del criterio della diligenza di cui all'art. 1176 (Funaioli, in Tr. G. S.-P., 63; Galasso A., Galasso G., 253).

Secondo un'altra tesi, largamente prevalente, la disposizione opererebbe in sede di liquidazione del danno ed imporrebbe al giudice un minor rigore nella liquidazione (Mastropaolo, in Tr. Res., 14).

La giurisprudenza ha dal suo canto precisato che le obbligazioni del depositario a titolo gratuito sono le stesse del depositario a titolo oneroso e che perciò anche nell'ipotesi di deposito a titolo gratuito il depositario deve provare, per liberarsi da ogni responsabilità, l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento che ha provocato la perdita della cosa (Cass. III, n. 3292/1979).

Ai fini della identificazione dell'obbligazione di custodia e della relativa responsabilità, al deposito gratuito viene assimilato il c.d. deposito di cortesia che ricorre quando il depositario riceve e conserva la cosa per fare cosa gradita al depositante.

La S.C. ritiene, difatti, che la responsabilità ex recepto incombe sul depositario sia nell'ipotesi di deposito a titolo gratuito, che ha natura contrattuale — sicché sul medesimo incombe l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita della cosa — sia nell'ipotesi di deposito di cortesia, nel quale non sussiste alcun rapporto contrattuale (Cass. III, n. 7363/2000. Principio affermato con riferimento ad una vicenda relativa alla sottrazione di una borsa, contenente una somma di denaro affidata dal cliente al suo avvocato e da questi sistemata all'interno dell'abitacolo della sua autovettura, da parte di un giovane che se ne era impossessato previa effrazione del vetro del finestrino).

La diligenza nei negozi misti ed atipici

Costituisce ius receptum quello secondo cui le norme, che disciplinano nel contratto di deposito la responsabilità del depositario, sono applicabili solo nel caso in cui l'obbligazione di custodia sia assunta come principale e assorbente rappresentando l'unica prestazione qualificatrice del contratto; qualora, invece, l'obbligo di custodire abbia una funzione strumentale rispetto ad un'altra obbligazione, di carattere principale e si atteggi come meramente accessoria rispetto a quella dedotta in obbligazione, per il suo adempimento trovano applicazione, a termini dell'art. 1177 c.c. le regole stabilite per l'adempimento delle obbligazioni in generale.

Pertanto, nei contratti misti, in cui l'obbligo di custodire costituisce una prestazione accessoria rispetto all'obbligazione in cui si sostanzia il contratto, non trovano applicazione le regole sulla responsabilità ex recepto aventi natura eccezionale, bensì quelle ordinarie sulla responsabilità per colpa, le quali prevedono — invece — come parametro di valutazione la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. III, n. 22807/2014; Cass. III, n. 2084/2014).

Diversamente, nei contratti atipici riconducibili al deposito trovano applicazione le regole sulla responsabilità ex recepto.

Pertanto, con riferimento al contratto di ormeggio con obbligo di custodia (Cass. III, n. 6389/2024), in caso di avaria, deterioramento o distruzione della imbarcazione, il concessionario dell'ormeggio si libera della responsabilità ex recepto provando che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile, non essendo all'uopo sufficiente la dimostrazione di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c. (Cass. III, 10484/2004).

La S.C. ha altresì ritenuto che la società incaricata del rimessaggio di un'imbarcazione, con contratto che partecipa della natura della prestazione d'opera e del deposito, è responsabile dei danni occorsi al natante che si sarebbero potuti ragionevolmente evitare agendo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e, quindi, adottando le misure richieste dall'obbligo di custodia gravante sul depositario, senza che a nulla rilevi l'eccezionalità dell'evento meteorologico invocato per escludere la responsabilità (Cass. III, n. 20657/2016).

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al contratto atipico di parcheggio, anch'esso sottoposto alle regole sulla responsabilità ex recepto. Pertanto, nel caso di furto dell'autoveicolo, grava sul gestore dell'area recintata adibita a posteggio, ancorché realizzata in forma completamente automatizzata e senza la presenza di persone fisiche addette specificatamente a ricevere la consegna del veicolo e ad effettuare la connessa sorveglianza (Cass. III, n. 1957/2009).

Onere prova

In ordine al riparto dell'onere probatorio nell'ipotesi in cui il depositante lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, la S.C. ha rimarcato che, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, il depositante ha unicamente l'onere di provare l'esistenza del contratto e dei danni che la cosa presenta all'atto della restituzione, mentre è onere del depositario dimostrare che questi ultimi preesistevano alla consegna, ovvero non siano da attribuirsi a propria responsabilità (Cass. III, n. 7529/2009; Cass. III, n. 15490/2008).

Modificazioni convenzionali della responsabilità

Le parti possono modificare il regime legale della responsabilità aggravandola o diminuendola, nei limiti previsti dall'art. 1229 c.c.

In giurisprudenza è consolidata l'opinione dell'assoluta validità di tali clausole, che non avrebbero carattere vessatorio in quanto non limitative della responsabilità del predisponente, ma dirette semplicemente a determinare l'oggetto del contratto; tuttavia esse, se predisposte unilateralmente, richiedono una specifica approvazione per iscritto.

In particolare, con riferimento al contratto di riparazione d'autovettura, si è ritenuto la pattuizione con cui si stabilisce un termine per il ritiro del veicolo riparato non comporta, una volta scaduto detto termine e in mancanza di un patto limitativo della responsabilità, il venir meno dell'obbligo di custodia fino a quando il debitore non abbia eseguito il deposito liberatorio previsto dalla disciplina in tema di mora credendi (Cass. III, n. 10956/2010).

Bibliografia

Dalmartello, Portale, voce Deposito, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952; Galasso A., Galasso G., Deposito, in Dig. civ., 1989; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Majello, Il deposito nell'interesse del terzo, in Banca, borsa tit. cred., 1961, I, 311; Mastropaolo, Deposito (in generale), in Enc. giur., Roma, 1988; Salomoni, La responsabilità del custode per la perdita della detenzione del bene ricevuto, in Resp. civ. prev., 2014, fasc. 5, 1435.

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