Codice Civile art. 1781 - Diritti del depositario .

Caterina Costabile

Diritti del depositario.

[I]. Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito [1802, 2761 3].

Inquadramento

Le obbligazioni del depositante sono: 1) rimborsare al depositario le spese fatte per la conservazione della cosa; 2) tenere il depositario indenne dalle perdite cagionate dal deposito; 3) corrispondere il compenso nel caso di deposito oneroso; 4) rimborsare le spese della restituzione.

La norma in esame disciplina le obbligazioni del depositante afferenti al rimborso delle spese fatte per la custodia, all'indennizzo delle perdite cagionate dal deposito ed al pagamento del compenso.

Il depositario ha dritto al rimborso di tutte le spese necessarie od opportune per la custodia e la conservazione della cosa.

Le perdite indennizzabili sono quelle derivanti direttamente dalla cosa depositata, in quanto causa di danni al depositario o a terzi.

Il diritto al compenso e la sua misura possono risultare da patto espresso, oppure derivare implicitamente dalle circostanze di cui all'art. 1767.

Rimborso spese

Per quanto riguarda il rimborso delle spese, il depositario avrà dritto al rimborso di tutte le spese necessarie o anche solo opportune alla conservazione della cosa, secondo un criterio di proporzionalità rispetto allo scopo da raggiungere e al valore della cosa depositata (Mastropaolo, 6).

La dottrina maggioritaria ritiene che non siano rimborsabili le spese effettuate per il miglioramento della cosa senza il consenso del depositario in considerazione del fatto che normalmente non compete al depositario l'uso della cosa e che è proprio in funzione dell'uso della cosa che può sorgere l'esigenza di effettuare dei miglioramenti (Dalmartello, Portale, 265; Fiorentino, in Comm. S. B., 108).

La custodia giudiziaria

Il rapporto che si instaura tra la p.a. ed il privato investito della funzione di custode di cose sequestrate si configura — salvo quanto previsto dagli artt. 58 e 59 d.P.R. n. 115/2002 — come un vero e proprio contratto di deposito, con conseguente applicabilità, per la parte non contrastante con la natura pubblicistica della funzione anzidetta, degli articoli del codice civile che disciplinano il contratto di deposito.

La giurisprudenza ha evidenziato che, in tema di compenso del depositario di veicoli sottoposti a sequestro penale od amministrativo, il rimborso per le opere di conservazione, previsto dall'art. 1781, è dovuto soltanto nella misura in cui siano provati specifici costi di conservazione (Cass. II, n. 16208/2008).

In una recente pronuncia si è ritenuto che le spese di custodia di veicolo sequestrato nell'ambito di procedimento penale sono dovute, per il periodo successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del dissequestro di cui all'art. 150 del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soggetto (anche non proprietario) indicato nel provvedimento come avente diritto alla restituzione, il quale, se intende contestare tale qualità, è tenuto a proporre opposizione ai sensi del comb. disp. degli artt. 127 e 263, comma 5, c.p.p., fermo restando il potere di agire in sede civile per il rimborso nei confronti dell'effettivo obbligato (Cass. II, n. 14368/2024).

Sempre con riguardo al sequestro del veicolo, i giudici di legittimità hanno statuito che, qualora il ritiro di un veicolo rimosso perché in divieto di sosta non risulti possibile a causa dei danni arrecatigli durante le operazioni di rimozione, l'obbligo di pagamento delle spese di custodia sorge esclusivamente a seguito della riparazione dello stesso, ovvero dell'integrale risarcimento dei danni, ad opera del depositario (Cass. III, n. 7493/2007).

La S.C. ha, inoltre, di recente ritenuto che nell'ipotesi in cui un veicolo oggetto di furto sia recuperato dalla polizia giudiziaria ed affidato ad un depositario, questi non può pretendere dal proprietario, o dell'impresa assicuratrice che abbia risarcito il danno a quest'ultimo, un corrispettivo per il deposito nell'ipotesi in cui né la polizia né egli stesso abbiano informato il proprietario dell'avvenuto ritrovamento e del deposito (Cass. III, n. 759/2011).

L'indennizzo perdite per le perdite cagionate dal deposito

La dottrina (Fiorentino, in Comm. S. B., 110; Mastropaolo, in Tr. Res., 544) reputa che le perdite indennizzabili siano solo quelle derivanti direttamente dalla cosa depositata, in quanto causa di danni al depositario o a terzi, mentre vanno escluse le perdite che costituiscono il sacrificio imposto necessariamente dallo stesso contratto (ad es. spese inerenti all'organizzazione del servizio in forma di impresa) o che al contrario derivano solo indirettamente dal deposito (ad es. perdite subite dal depositario per non aver più potuto lucrosamente utilizzare il locale adibito a custodia).

Diritto al compenso e diritto di ritenzione

Il diritto al compenso e la sua misura possono risultare da patto espresso, oppure derivare implicitamente dalle circostanze di cui all'art. 1767 c.c. Se il compenso non è pattuito e le parti non si accordino, esso andrà determinato secondo le tariffe, gli usi o in mancanza di questi, secondo equità; il giudice dovrà tener conto della durata della custodia, della natura delle cose e delle concrete circostanze in cui il rapporto si svolge (Galasso A., Galasso G., 273; Mastropaolo, 21).

A tutela dei crediti del depositario verso il depositante, il codice prevede un privilegio speciale sulla cosa depositata (art. 2761 c.c.) e attribuisce al depositario un diritto di ritenzione della cosa medesima finché non sia soddisfatto del suo credito (art. 2756 c.c.).

La giurisprudenza ha ritenuto che nel deposito a titolo oneroso il depositario conserva il diritto al compenso anche per il periodo durante il quale esercita il diritto di ritenzione sulle cose depositate fino alla soddisfazione del suo credito, atteso il protrarsi della prestazione di custodia e tenuto conto che, altrimenti, l'esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento al depositario, quale creditore insoddisfatto, si risolverebbe in pregiudizio per lo stesso creditore (Cass. III, n. 6520/1997).

La S.C. ha, inoltre, precisato che il sequestro penale della merce oggetto di deposito e la successiva vendita giudiziale dei beni sequestrati rendono impossibili le prestazioni del depositario e, incidendo direttamente sul sinallagma funzionale del rapporto, ne impediscono l'ulteriore attuazione; ne consegue che, a partire dalla data del sequestro penale, il depositario non ha più diritto al corrispettivo in dipendenza del rapporto di deposito, ma soltanto al compenso da parte dello Stato, se nominato custode delle cose sequestrate (Cass. I, n. 10322/1992).

Bibliografia

Dalmartello, Portale, voce Deposito, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952; Galasso A., Galasso G., Deposito, in Dig. civ., 1989; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Majello, Il deposito nell'interesse del terzo, in Banca, borsa tit. cred. 1961, I, 311; Mastropaolo, Deposito (in generale), in Enc. giur., Roma, 1988; Salomoni, La responsabilità del custode per la perdita della detenzione del bene ricevuto, in Resp. civ. prev., 2014, fasc. 5, 1435.

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