Codice Civile art. 1782 - Deposito irregolare.

Caterina Costabile

Deposito irregolare.

[I]. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità [1834].

[II]. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo [1813 ss.].

Inquadramento

Mentre il deposito ordinario attribuisce soltanto la detenzione dei beni depositati, nel deposito irregolare si verifica il trasferimento della proprietà dei beni depositati (denaro o altre cose fungibili) in capo al depositario.

È ampiamente discussa in dottrina la qualificazione giuridica del deposito irregolare essendo controverso se si tratti di un vero e proprio contratto di mutuo, di un contratto di credito sui generis o di una particolare forma di deposito.

La S.C. ha evidenziato che in caso di deposito irregolare di beni fungibili, che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria (Cass. III, 7262/2013; Cass. III, n. 17512/2011).

I giudici di legittimità hanno all'uopo precisato che il depositario acquista la proprietà del danaro (o di altre cose fungibili) solo se ha la facoltà di servirsene, in caso contrario la proprietà resta al depositante e l'obbligazione di restituzione del depositario si prescrive nell'ordinario termine decennale (Cass. lav., n. 11540/1999).

Tuttavia, è stato rimarcato che l'acquisto della proprietà da parte del depositario si verifica tutte le volte che i beni fungibili non siano stati individuati al momento della consegna (Cass. I, n. 5843/ 2001). Sembrerebbe, pertanto, che non sia necessaria la previsione della facoltà del depositario di servirsi dei beni, facoltà che invece è richiesta dal testo della disposizione normativa.

Natura giuridica

Si discute in dottrina se questo contratto — di natura reale — integri:

— un vero e proprio contratto di mutuo (Majello, 1958, 265) in quanto il depositario irregolare si trova nella stessa situazione giuridica del mutuatario posto che, acquistando la proprietà delle cose ricevute, è libero di disporne;

— un contratto di credito sui generis (Fiorentino, in Comm. S. B., 113), posto che nel caso di specie non può configurarsi obbligo di custodia in senso tecnico atteso che la cosa depositata passa in proprietà del depositario e la fattispecie si distingue dal mutuo in quanto la disponibilità della cosa non costituisce lo scopo tipico e primario del contratto;

— una ipotesi particolare di deposito (Dalmartello, Portale, 270), in quanto il contratto ha sempre ad oggetto cose mobili, presuppone la consegna e l'obbligo di custodia nell'interesse del depositante con l'unica particolarità che lo stesso si esercita su un tandundem anziché sull'idem corpus.

Disciplina applicabile

Il comma 2 dell'art. 1782 dispone che si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

In concreto tale rinvio determina il sorgere di molteplici problematiche: in particolare si discute sull'applicabilità o meno al deposito irregolare dell'art. 1815 c.c. relativo alla corresponsione degli interessi e, più in generale, sulla sua natura onerosa.

Mentre alcuni autori si sono espressi per l'applicabilità dell'art. 1815 (Fiorentino, in Comm. S. B., 99), altri hanno invece ritenuto che la soluzione vada ricercata in concreto tenendo conto in primo luogo di eventuali disposizioni espresse delle parti e considerando poi il vantaggio che il depositario trae in ogni caso dalla libera disponibilità delle cose affidategli, che costituisce chiaramente una contropartita del servizio promesso (Mastropaolo, in Tr. Res., 494).

Con riferimento alle norme sul termine per la restituzione stabilite per il mutuo (artt. 1816 e 1817 c.c.), che prevedono la fissazione ad opera del giudice, la dottrina ritiene che esse non siano compatibili con l'essenza causale del deposito e che pertanto la disciplina relativa al tempo della restituzione debba desumersi dalla normativa relativa al deposito regolare (Dalmatello e Portale, 272, Fiorentino, in Comm. S. B., ult. cit.).

Parzialmente diversa è l'opinione della giurisprudenza che, per stabilire il termine in cui il depositante può chiedere la restituzione del deposito irregolare, fa riferimento in primo luogo all'accordo delle parti, ma poi anche ad un eventuale termine fissato dal giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1782 e 1817 c.c. (Cass. III, n. 535/1979).

La dottrina ritiene pacificamente applicabili gli artt. 1819, 1820 e 1822 c.c. (Dalmatello, Portale, ult. cit.), mentre risulta discussa l'applicabilità al deposito irregolare degli artt. 1818 e 1821 c.c.

L'adesione all'una o all'altra tesi dipende dalla «natura» che si riconosca al deposito irregolare, secondo che lo si avvicini al deposito regolare o al mutuo (Dalmatello, Portale, ult. cit.).

Prescrizione del diritto alla restituzione

Nel deposito irregolare, diversamente da quanto accade nel deposito regolare senza termine (in cui la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dal momento in cui il depositante chiede effettivamente la restituzione o il depositario recede dal contratto), il termine di prescrizione del diritto alla restituzione inizia a decorrere dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione. Se un termine non è stato previsto dalle parti e non viene stabilito dal giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 782 e 1817 c.c., coincide con quello in cui la cosa è stata depositata, a norma della regola generale contenuta nell'art. 1183 c.c. (Cass. III, n. 535/1979).

Il deposito cauzionale

Il deposito cauzionale, consistente nella consegna di denaro (o di altre cose fungibili), è frequente nella pratica, soprattutto nelle locazioni, a scopo di garanzia in relazione ad un altro rapporto obbligatorio.

La giurisprudenza lo assimila al pegno irregolare in quanto la somma corrisposta a quel titolo passa in proprietà del depositario e, una volta venuta meno la funzione di garanzia, il diritto del depositante alla restituzione sorge dalla data della richiesta (Cass. II, n. 23164/2013; Cass. III, 9287/1987; Cass. III, n. 646/1980).

Con riguardo al deposito di una somma di denaro presso un notaio, effettuato dal venditore di un immobile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo, dallo stesso assunto, di provvedere alla cancellazione di ipoteca gravante sul predetto immobile, si è affermata la natura fiduciaria e cauzionale, escludente ogni disponibilità, da parte del notaio della somma depositata. Detto tipo di deposito, ad avviso dei giudici di legittimità, ha natura di deposito regolare e non è suscettibile di compensazione, ex art. 1246, n. 2 c.c. (Cass. I, n. 4071/1995; nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a seguito del fallimento del venditore-depositante, ha escluso che il debito del notaio per la restituzione della somma depositata possa formare oggetto di compensazione con un credito vantato dal notaio medesimo nei confronti della massa e per il quale si era insinuato nel passivo del fallimento).

Bibliografia

Dalmartello, Portale, voce Deposito, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952; Galasso A., Galasso G., Deposito, in Dig. civ., 1989; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Majello, Il deposito nell'interesse del terzo, in Banca, borsa tit. cred., 1961, I, 311; Mastropaolo, Deposito (in generale), in Enc. giur., Roma, 1988; Salomoni, La responsabilità del custode per la perdita della detenzione del bene ricevuto, in Resp. civ. prev., 2014, fasc. 5, 1435.

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