Codice Civile art. 1792 - Intestazione e circolazione dei titoli.InquadramentoLa fede di deposito e la nota di pegno possono essere intestate a nome del depositante o di un terzo da questi indicato e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata. Trattandosi di titoli di credito all'ordine agli stessi risulta applicabile la disciplina di cui agli artt. 2008 e ss. L'intestazione del doppio titolo ad un terzo è assai frequente nella pratica utilizzazione dei titoli di deposito ed avviene spesso a favore di una banca, qualora le merci depositate nei magazzini generali vengano utilizzate a garanzia di un finanziamento. La giurisprudenza ha osservato che il terzo designato, ancorché non direttamente partecipe del negozio tra depositante e depositario, si inserisce sin dall'inizio nel meccanismo negoziale dei titoli dei quali è primo prenditore con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità delle eccezioni da parte del depositario, la posizione di questi non è equiparabile a quella del semplice giratario dei titoli medesimi (Cass. III, n. 1859/1974). La S.C. ha inoltre ritenuto che nell'ipotesi di pegno costituito mediante consegna al creditore della fede di deposito e della nota di pegno di merce depositata presso i magazzini generali, la responsabilità per la perdita della detta merce incombe, ex art. 1787 c.c., sul depositario e non sul creditore pignoratizio che, non avendo il possesso materiale delle cose, non può rispondere della loro perdita o deterioramento ai sensi dell'art. 2790 c.c. (Cass. III, n. 2472/1990). La girata del doppio titolo: forma, contenuto, requisitiSe la girata si riferisce al doppio titolo, è sufficiente che sia apposta sulla fede di deposito, non essendo necessario riprodurla sulla nota di pegno, sempre però che questa sia tuttora unita alla fede (Lener, 275). La girata deve essere scritta sul titolo, deve essere sottoscritta e la sottoscrizione deve essere autografa ed autonoma. Sono ritenute ammissibili la girata in bianco e quella al portatore, mentre viene reputata nulla la girata parziale atteso che la legge di circolazione è quella dei titoli all'ordine. Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta (De Majo, 71). Il doppio titolo può anche essere trasferito con un mezzo diverso dalla girata, ma in tal caso gli effetti saranno quelli di una cessione. Quanto agli effetti della girata va precisato che la girata simultanea della fede di deposito e della nota di pegno ha il solo effetto di legittimare il possessore alla riconsegna delle cose depositate e non comporta il trasferimento della proprietà delle merci al giratario, effetto che può essere conseguito solo con una parallela stipulazione di compravendita. Le girate cd. improprieSussiste dibattito in dottrina in ordine all'ammissibilità delle girate cd. improprie. Risulta unanime la soluzione positiva in ordine alla ammissibilità della girata «per procura» o «per incasso» (art. 2013) (Clarizia, 548; De Majo, 72), Di contro, risulta ampiamente discussa l'ammissibilità della girata «in garanzia» (art. 2014 c.c.). L'opinione maggioritaria la reputa ammissibile sia in relazione al doppio titolo che alla sola fede di deposito (Angeloni, 169; Clarizia, ult. cit.; Fiorentino, in Comm. S. B., 1967, 123; Lener, ult. cit.) osservando, con riguardo alla girata in garanzia della fede di deposito, che il girante costituisce in pegno il titolo rappresentativo della merce, e non la merce stessa: quindi il possesso che viene trasferito al creditore pignoratizio è il possesso del titolo mediante la forma caratteristica della girata in garanzia. Chi non concorda con tale impostazione (De Majo, ult. cit.) osserva che il distacco della nota di pegno dalla fede di deposito è l'unica forma prevista per la costituzione in pegno di tali titoli: disposta legislativamente una speciale forma per la girata in garanzia, produttrice di particolari effetti, non potrebbe dunque essere consentita al privato di mutare le regole della circolazione, risultanti da apposita norma. La girata al magazzino generaleLa girata del doppio titolo al magazzino generale viene ritenuta ammissibile, precisandosi in tal caso che il magazzino non può ulteriormente girare il titolo (De Majo, ult. cit.). Infatti, nel caso in cui il magazzino generale avesse ricevuto il titolo in girata per negoziazione del titolo stesso, la successiva girata praticamente costituirebbe un'illecita emissione del doppio titolo su merci dello stesso magazzino generale (emissione vietata dall'art. 7 r.d. n. 126/1927): nel caso invece in cui il doppio titolo fosse stato girato al magazzino generale per quietanza del ritiro della merce, la successiva girata da parte del magazzino costituirebbe una emissione a vuoto, perché ovviamente il magazzino non potrebbe avere presso di sé le merci già restituite. BibliografiaAngeloni, Magazzini generali, in Nss. D.I., X, Torino 1964; Bozzi, Magazzini Generali, in Enc. dir., Milano, 1975; Clarizia, Nota di pegno, in Enc. dir., Milano, 1978; De Majo, Fede di deposito, in Enc. dir., Milano, 1968; Lener, Nota di pegno, in Dig. comm., 1994; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Massamormile, Magazzini generali, in Dig. comm., Torino, 1993; Rescigno, Fede di Deposito, in Dig. comm., 1991; Zuddas, Il deposito in albergo e nei magazzini generali, Torino, 2006. |