Codice Civile art. 1883 - Esercizio delle assicurazioni.Esercizio delle assicurazioni. [I]. L'impresa di assicurazione [2195 n. 4] non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali (1). (1) V. d.lg. 7 settembre 2005, n. 209. InquadramentoIl legislatore ha previsto che può legittimamente assumere la veste di assicuratore esclusivamente un imprenditore qualificato: l'impresa di assicurazione costituisce, difatti, un'attività economica riservata a soggetti che siano autorizzati in seguito al controllo effettuato dall'autorità amministrativa sul possesso dei requisiti per l'accesso e di quelli di esercizio. L'art. 1883, nell'individuare i soggetti che possono svolgere l'attività assicurativa, fa riferimento agli istituti pubblici o alle società per azioni: una simile restrizione trova giustificazione nella necessità di limitare l'accesso all'attività assicurativa a modelli organizzativi adeguati alle tecniche gestionali e ai problemi di solvibilità del settore. L'operazione economica posta alla base del contratto di assicurazione è, infatti, caratterizzata da un procedimento tecnico complesso che consente di determinare preventivamente il costo della garanzia, predisponendo i mezzi necessari per far fronte ai relativi oneri e neutralizzando gli effetti patrimoniali di eventi futuri ed incerti. Preliminare a tale procedimento è la formazione di una massa di rischi il cui numero e la cui omogeneità siano tali da garantire l'equivalenza tra premi versati e somme necessarie per far fronte agli oneri derivanti da sinistri. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, che garantisca, mediante la compensazione e la neutralizzazione dei rischi assunti, la solvibilità dell'impresa. La disciplina dell'attività assicurativa come attività riservata ed esclusivaL'attività assicurativa deve essere qualificata come attività di impresa in quanto possiede tutti i requisiti desumibili dall'art. 2082 c.c. (natura economica, professionalità, organizzazione) e, specificamente, come attività di impresa commerciale ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 4,c.c. Trattasi, inoltre, di attività che può essere esercitata unicamente da soggetti che abbiano una particolare configurazione giuridica e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali. L'art. 11 d.lgs. n. 209/2005 stabilisce che l'attività assicurativa costituisce attività «riservata» alle imprese di assicurazione, espressione questa che allude a un divieto posto a tutela di interessi della collettività. Altro carattere è quello dell'esclusività dell'oggetto sociale che deve essere limitato all'esercizio dell'attività assicurativa dei soli rami vita o dei soli rami danni, come classificati dall'art. 2 d.lgs. n. 209/2005, essendo l'esercizio congiunto vietato (art. 11, commi 2 e 3) salvo che per le imprese che abbiano ottenuto detta autorizzazione anteriormente al 15 marzo 1979 (art. 348 d.lgs. n. 209/2005). Ambito territoriale dell'attività di impresa assicurativaL'ordinamento italiano regola l'attività assicurativa svolta nel territorio nazionale da chiunque, ovvero dalle imprese assicurative aventi sede legale in Italia, in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato Terzo. Sottoposta alla normativa italiana è, altresì, l'attività assicurativa esercitata da impresa Italiana oltre che nel territorio nazionale anche in Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato Terzo. Le imprese aventi sede nel territorio nazionale possono svolgere attività assicurativa a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) in base al procedimento amministrativo descritto dall'art. 14 d.lgs. n. 209/2005. L'impresa assicurativa italiana può altresì svolgere attività assicurativa in uno Stato membro in regime di stabilimento (artt. 16 e 17 d.lgs. n. 209/2005) o in regime di prestazione di servizi (artt. 18-21 d.lgs. n. 209/2005) dandone preventiva comunicazione all'ISVAP. Per le imprese di assicurazione che hanno sede legale in uno Stato membro si segue il principio dell'home country control cioè dell'autorizzazione amministrativa e della vigilanza del competente Stato di origine essendo necessaria per l'esercizio dell'attività nel nostro paese solo la comunicazione all'ISVAP da parte dell'autorità di controllo straniera (artt. 21-27 d.lgs. n. 209/2005). Le imprese di assicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo possono esercitare l'attività assicurativa solo in regime di stabilimento previa autorizzazione dell'ISVAP (art. 28 d.lgs. n. 209/2005), essendo vietata l'attività in regime di libera prestazione dei servizi (art. 29 d.lgs. n. 209/2005). L'esercizio abusivo dell'attività assicurativaNel porre limiti all'esercizio dell'attività assicurativa il legislatore si è altresì occupato di individuare le sanzioni per l'esercizio di tale attività in violazione delle disposizioni di legge. L'art. 305 d.lgs. n. 209/2005 individua due fattispecie di reato: 1) al primo comma sanziona con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila a euro duecentomila chiunque svolga attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione; 2) al secondo comma sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro chiunque eserciti un'attività di intermediazione assicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'art. 109 d.lgs. n. 209/2005. L'IVASS, qualora vi sia fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 dell'art. 305 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2 dell'art. 305, richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c. ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero. L'art. 167 d.lgs. n. 209/2005 sancisce la nullità del contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari. Si tratta di una nullità relativa e non retroattiva in quanto può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato e, pur obbligando l'assicuratore alla restituzione dei premi pagati, non comporta la ripetibilità degli indennizzi e delle somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (Rossetti, 2013, 680). BibliografiaButtaro, voce Assicurazione (contratto di), in Enc. dir., III, Milano, 1958; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Martello, voce Mutue (società assicuratrici), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, I, Padova, 2013; Santagata C., La fusione delle società assicuratrici, in Ass., 1989, I, 261; Scalfi, Assicurazione (contratto di), in Dig. comm., Torino, 1987. |