Codice Civile art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.InquadramentoLa disciplina dettata dagli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti è estesa dalla disposizione in parola alle ipotesi in cui il contratto sia concluso mediante rappresentante (art. 1890 c.c.) o mediante interposto (art. 1891 c.c.). Invero, qualora il contratto sia stato stipulato in nome o per conto (artt. 1890, 1891) di un terzo può accadere che il contraente avendo ricevuto da parte dell'interessato informazioni inesatte o incomplete nel rendere le relative dichiarazioni sia in buona fede, mentre non lo è il terzo assicurato (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 255). L'art. 1894 rende giuridicamente rilevante la conoscenza, rispettivamente, da parte del rappresentato e dell'interessato, delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze del contraente, ai fini dell'applicazione delle relative norme a favore dell'assicuratore. La norma attribuisce esclusiva rilevanza allo stato soggettivo del terzo (rappresentato nell'assicurazione in nome altrui o assicurato nell'assicurazione per conto di terzi). La sua conoscenza della reticenza o della inesattezza delle dichiarazioni inerenti al rischio, rese dal contraente, costituisce requisito indispensabile per la tutela dell'assicuratore e per l'applicazione dei rimedi di cui agli artt. 1892 e 1893. In dottrina si è osservato che sono state associate le conseguenze che discendono dalle dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente a quelle dell'assicurato, e ciò al fine di evitare che quest'ultimo, dato che il contratto è stato concluso da altri, possa sottrarsi alle misure che gli artt. 1892 e 1893 predispongono a tutela dell'assicuratore (La Torre, 101; Salandra, in Comm. S.B., 1966, 255). Le dichiarazioni inesatte e reticenti nell'assicurazione in nome o per conto terziL'art. 1894 attribuisce esclusiva rilevanza allo stato soggettivo del terzo, ovvero del rappresentato nell'assicurazione in nome altrui e dell'assicurato nell'assicurazione per conto terzi, poiché la conoscenza da parte di costui del carattere scorretto delle informazioni inerenti al rischio, rese dal contraente, è il requisito indispensabile ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti. La disposizione è integrativa dell'art. 1391 in tema di rilevanza degli stati soggettivi in tema di rappresentanza di cui l'art. 1894, comma 2, applica il principio al fine di evitare che il rappresentato possa giovarsi dello stato di ignoranza o della buona fede del rappresentante (Fanelli, in Tr. C. M. 1973, 473). Più specificamente, il legislatore ha disposto che per salvare il contratto dall'annullamento o dal recesso non basta che l'assicurato non sia in mala fede, ma è necessario che non conosca le reticenze o le inesattezze delle dichiarazioni fatte dal contraente (La Torre, 102). Il rinvio contenuto nella norma in esame resta inoltre escluso nel caso in cui il contratto sia stato concluso all'insaputa dell'assicurato e questi non abbia potuto avvertire in tempo l'assicuratore del vero stato del rischio (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 237). BibliografiaButtaro, voce Assicurazione (contratto di), in Enc. dir., III, Milano, 1958; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Martello, voce Mutue (società assicuratrici), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, I, Padova, 2013; Santagata C., La fusione delle società assicuratrici, in Ass., 1989, I, 261; Scalfi, Assicurazione (contratto di), in Dig. comm., Torino, 1987. |