Codice Civile art. 2360 - Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (1).

Mauro Di Marzio

Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (1).

[I]. È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

(1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.

Inquadramento

L'art. 2359 c.c. introduce una serie di disposizioni dedicate al fenomeno del controllo e del collegamento societario, distinguendo l'una e l'altra ipotesi a seconda dell'intensità del legame esistente tra le società. In particolare, sono da considerare controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono invece da considerare collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

È dunque controllata la società che si trova sotto l'influenza dominante di altra società, come tale in grado di determinarne l'attività (Campobasso, 292).

In giurisprudenza è stato chiarito che la nozione di collegamento di cui all'art. 2359 c.c. è molto ampia e si basa sulla sussistenza di un unico elemento di fatto, ossia l'influenza notevole dell'una sull'altra, a prescindere dalle modalità con cui essa si manifesti. Di conseguenza, è ben possibile anche un collegamento effettuato da parte di una società tramite il controllo di diritto di una società a sua volta collegata di diritto ad un'altra, di modo che possa dar luogo a fenomeni di influenza notevole tra la prima e l'ultima società (Cass. n. 10726/2017). Inoltre, non sussiste incompatibilità tra la contemporanea sussistenza di un holder persona fisica e una società capogruppo delle società dirette dal primo: si tratta di una possibile coesistenza sia fenomenica (attenendo a due assetti organizzativi che possono emergere in fatto accanto alla regolazione formale dell'assetto giuridico-societario), sia giuridico-valoriale, ciascuna entità essendo esposta a regole di responsabilità proprie di comparti non di per sé sovrapponibili (Cass. n. 5520/2017). Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare — anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato — un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa (Cass. n. 26346/2016). Si è aggiunto nella giurisprudenza di merito che, nonostante la reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto (fornitura di beni o di servizi) sia sintomatica di una posizione contrattuale forte di una società rispetto a un'altra, ciò non è di per sé sufficiente per configurare la fattispecie di controllo esterno in quanto la legge richiede che i rapporti contrattuali che generano quel controllo siano «particolari» ovvero che, sulla base di essi, la società controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale. L'atteggiarsi dei rapporti negoziali, per integrare la fattispecie del controllo esterno, deve generare la traslazione all'esterno della società del potere di direzione dell'attività sociale, ma ciò non si verifica sulla base della sola reiterazione nel tempo di più ordini (Trib. Roma 13 giugno 2016). Ai fini della fattispecie normativa di controllo, di cui all'art. 2359 c.c., è estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all'altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all'opposto, il controllo è integrato dal potere di chi ne sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte (Trib. Milano, 24 luglio 2018).

Inoltre, la configurabilità del controllo esterno di una società su di un'altra postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata. L'accertamento della esistenza di tali rapporti, come della esistenza di comportamenti nei quali possa ravvisarsi un abuso della posizione di controllo tale da convertire una situazione di per sé non illecita nel contesto della vigente disciplina codicistica in una condotta illecita causativa di danno risarcibile, costituisce indagine di fatto, rimessa, come tale, all'apprezzamento del giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per aspetti di contraddizione interna all'iter logico formale della decisione, ovvero per omissione di esame di elementi determinanti per la decisione stessa (Cass. n. 12094/2001).

Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate

L'art. 2359-bis c.c. sottopone l'acquisto da parte della controllata di azioni della società controllante a limiti analoghi a quelli dettati per l'acquisto di azioni proprie.

Osserva la dottrina che l'estensione dell'applicabilità della norma discende dal rilievo che il rapporto di controllo comporta criticità sovrapponibili a quelle già viste per il caso di acquisto di azioni proprie (Campobasso, 284).

Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

L'art. 2359-ter c.c. estende le sanzioni indicate dall'art. 2359, comma 4 c.c. all'acquisto effettuato in violazione dell'art. 2359-bis c.c., riproducendone il contenuto. Le azioni o le quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis c.c. devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto secondo le modalità fissate dall'assemblea della controllata. In difetto, la società controllante deve procedere al loro annullamento ed alla corrispondente riduzione del capitale sociale.

Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante.

Nei casi previsti per le azioni proprie dall'art. 2357-bis, comma 2 c.c. la controllata può acquistare azioni o quote della controllante senza il rispetto dei limiti di cui all'art. 2359-bis c.c.

Ciò accade quando l'acquisto della azioni o delle quote della società controllante ha luogo: 1) a titolo gratuito, trattandosi di azioni interamente liberate; 2) per effetto di successione universale o di fusione o scissione; 3) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre in caso di azioni interamente liberate. Non è richiamata l'ipotesi di acquisto in esecuzione di una deliberazione di riduzione del capitale in quanto compatibile solo con gli acquisti di azioni proprie e non di azioni di altra società (Campobasso, 285).

Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante.

L'art. 2359-quinquies c.c. stabilisce un divieto assoluto di sottoscrizione di azioni o quote della società controllante da parte della controllata, anche in caso di sottoscrizione indiretta: in tal caso il sottoscrittore è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio.

Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni.

L'art. 2360 c.c. sancisce il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, la quale ricorre quando due società decidono parallelamente di costituirsi o di aumentare il capitale l'una sottoscrivendo, per il medesimo importo, l'emissione dell'altra.

Il divieto mira ad impedire che, attraverso la sottoscrizione reciproca, le società possano far figurare un aumento di capitale sostanzialmente fittizio a cui non corrisponde alcun effettivo accrescimento patrimoniale (Frè, Sbisà, 539).

Bibliografia

V. sub art. 2346 c.c.

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