Decreto legislativo - 24/02/1998 - n. 58 art. 120 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Mauro Di Marzio

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

 

1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto1.

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al cinque per cento2.

2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per societa' [ad elevato valore corrente di mercato e] ad azionariato particolarmente diffuso 3

[ 3. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB ]. 4

4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel commi 2 che comportano obbligo di comunicazione5;

b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione dei diritti di voto6;

c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;

d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico[, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico] 7;

d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile 8.

d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione9;

d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni10.

4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilita' del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui e' parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non e' dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della societa' di cui sono state acquistate le azioni.

La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonche' e' oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle( soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso 11.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 712 .

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

 

[1] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera q), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

[6] Lettera sostituita dall'articolo 20, comma 1, lettera s), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

[8] Lettera inserita dall'articolo 9.68 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Per l'attuazione del presente comma vedi la deliberazione CONSOB 24 novembre 1998, n. 11715 e la deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.

[11] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e successivamente modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40.

[12] Comma sostituito dall'articolo 9.68 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165.

Inquadramento

L'art. 120 TUF prevede l'obbligo di comunicazione del superamento di determinate soglie di partecipazione al capitale in funzione della realizzazione della trasparenza degli assetti proprietari. In particolare, il legislatore ha ritenuto fondamentale l'interesse del mercato alla conoscenza dell'identità dei soggetti titolari di partecipazioni rilevanti, come strumento necessario per una valutazione adeguata ed informata del valore dell'impresa quotata. È dimostrato infatti che la differente natura dei soci può produrre differenti obiettivi per la società tra propensione al rischio dell'impresa e distribuzione temporale dei flussi di cassa (Enriques, Gargantini, Novembre, 720). Tuttavia, in ragione della idoneità di tali obblighi di trasparenza a produrre costi di compliance in capo al socio, nonché movimentazioni dei corsi azionari sulla base delle informazioni rese al mercato, la norma si presta ad essere utilizzata come strumento di riduzione di scalate, per il fatto che si rende noto alla generalità della volontà di un socio di accrescere la propria partecipazione oltre le soglie rilevanti (Giudici, 1622). Tale ratio, almeno intesa come tentativo di scoraggiare i corporate raiders ed incoraggiare l'investimento di «lungo periodo», può essere desunta ulteriormente dalla lettura del nuovo comma 4-bis che prevede, al superare di soglie ulteriori, l'obbligo di comunicare «gli obiettivi che (il socio) ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi». In una prospettiva sistemica, poi, la trasparenza degli assetti proprietari è stata posta in relazione alla finalità di assicurare l'efficienza del mercato, ovverosia la tendenza dei prezzi di mercato a riflettere tutte le informazioni pubblicamente disponibili sul mercato. In particolare, è stato messo in evidenza come la trasparenza permetta ai partecipanti al mercato di valutare la probabilità di un evento idoneo a trasferire il controllo dell'impresa (Schouten, 127).

La definizione di «partecipazione rilevante»

Il legislatore immediatamente al comma 1 indica il fondamentale richiamo all'esercizio del diritto di voto, e dunque alla idoneità della partecipazione a rilevare sul piano della governance dell'impresa, come metro di valutazione della rilevanza della partecipazione. Si prevede così che «per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto», e che parimenti, nel caso di azioni a voto plurimo rilevi il numero di voti posseduti in rapporto al totale dei voti esercitabili. Conseguentemente, si è detto, il rischio di tale impostazione è quello di includere nell'obbligo di comunicazione i soci che hanno accesso a diritti di voto ma non hanno un corrispondente interesse economico (cd. empty voters) ed escludere coloro che non sono proprietari delle azioni né esercitano i diritti di voto ma hanno un interesse economico nell'andamento dell'impresa e possono acquistare potere di voto (cd. hidden owners) (Enriques, Gargantini, Novembre, 721). A tal punto merita di essere presa in considerazione la disciplina che regola la trasparenza sulla scissione tra voto ed interesse economico, partecipazioni potenziali ed in derivati. In particolare, il Regolamento Consob Emittenti, all'art. 118, prevede che sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Dall'altra parte, a far da contraltare, sono considerate partecipazioni le azioni per le quali il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario, ovvero spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, ovvero spetti in virtù di delega a terzi, o invece il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo. Per il caso di prestito titoli o di riporto su azioni, invece, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato sia sul prestatario o riportatore. Infine, si sensi del comma 3 sono computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate. Fondamentale importanza, per un'effettiva tutela della trasparenza è la comunicazione delle partecipazioni detenute sotto forma di strumenti derivati, sia che siano regolati per mezzo della consegna fisica delle azioni, sia che se ne preveda la liquidazione in denaro (Strippoli, 244). L'art. 119 del Regolamento Emittenti prevede infatti che la comunicazione di partecipazioni in strumenti finanziari include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, con l'indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti. In particolare, secondo l'art. 116-terdecies, sono «partecipazioni potenziali» le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati, nonché i derivati che attribuiscono al titolare il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti. Sono invece «altre posizioni lunghe» ogni caso differente in grado di determinare l'assunzione di un interesse economico positivamente correlato all'andamento del sottostante.

Le soglie e il termine

L'art. 120, con la regolamentazione secondaria, prevedono differenti soglie da cui deriva l'obbligo di comunicazione, sia alla Consob che alla società partecipata. In particolare, si prevede come generale la misura del 3%, salvo che per il caso in cui la società partecipata sia una PMI, per cui la soglia è elevata al 5%. Coerente a tali previsioni è la corrispondente disposizione dell'art. 117 del Regolamento Emittenti, mentre, per la partecipazione in strumenti finanziari la soglia fissata dal 119 del Regolamento Emittenti è del 5%. L'art. 121 regola poi il termine entro il quale la comunicazione deve essere effettuata. Essa è questione di non poco conto, per il fatto che, soprattutto con la rapidità delle contrattazioni odierne, maggiore è il termine, maggiore è la possibilità di godere di uno spazio temporale i cui è possibile accumulare partecipazioni senza essere immediatamente obbligato alla comunicazione. In particolare, il Regolamento prevede che la questa debba essere effettuata entro 4 giorni, termine sensibilmente inferiore a quello previsto nella regolazione statunitense, che prevede un termine di 10 giorni. La Consob, poi, ai sensi dell'art. 122, ha l'obbligo di pubblicare le informazioni entro 3 giorni. Ulteriormente, poi, l'art. 117 prevede soglie ulteriori al 3%, per cui la comunicazione è dovuta anche nel caso di superamento del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale.

Il nuovo comma 4-bis

Il nuovo comma 4-bis prevede che in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari alle soglie del 10%, 20% e 25% del capitale sociale, il socio debba dichiarare anche gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. La norma si pone nel solco della legislazione statunitense, che già dalla iniziale predisposizione di una regolazione in materia di comunicazione di partecipazione rilevanti prevedeva la specificazione se l'obiettivo degli acquisti fosse quello di acquistare il controllo sull'attività dell'emittente (control of the business), ovvero di liquidare la società, vendere i suoi beni, fonderla con un'altra società, ovvero effettuare altre rilevanti modifiche nell'attività della società o nella struttura societaria. In particolare, la comunicazione deve indicare: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. In caso di violazione del dovere imposto dal comma 4-bis, poi, oltre alle sanzioni che si vedranno nel paragrafo successivo, la legge all'art. 193 comma 2 prevede che la Consob possa irrogare come sanzione: a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis.

La sanzione

L'art. 120, comma 5 prevede come sanzione generale, per l'omissione delle comunicazioni previste, sia ai sensi del comma 2 che del comma 4-bis, la perdita del diritto di voto. Tuttavia non appare chiara nella formulazione normativa se tale divieto di esercitare il diritto di voto operi solo per la partecipazione eccedente la soglia o si estenda all'intera partecipazione posseduta. È stato messo in evidenza, il testo parla delle «azioni o gli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni» e le comunicazioni riguardano la partecipazione nella sua interezza, non la parte eccedente la soglia, per cui si potrebbe esser portati ad affermare che la sanzione operi nel senso di vietare il voto a tutta la partecipazione (Giudici, 1628). La delibera eventualmente presa con il voto determinante di chi non abbia effettuato le dovute comunicazioni è annullabile e l'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob, nel termine di sei mesi. Non è tuttavia richiesto che l'impugnazione sia idonea a recare danno alla società, per il fatto che, si ritiene, prevale la tutela della trasparenza informativa verso il mercato, all'effettività di un danno prodotto in capo alla società (Jaeger, 956).

In giurisprudenza si è osservato che, in tema di sanzioni amministrative per inadempimento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni azionarie rilevanti, la violazione di distinti obblighi informativi gravanti sulla stessa persona - quale partecipante in proprio e legale rappresentante di una società partecipante - comporta l'applicazione di distinte sanzioni a norma dell'art. 193, comma 2, del Tuf (Cass. II, n. 19865/2015).

Bibliografia

V. sub art. 119 d.lgs. n. 58/1998.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario