Codice Civile art. 2353 - Azioni di godimento (1).Azioni di godimento (1). [I]. Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale. (1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. Il testo dell'articolo recitava: «[I]. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale». InquadramentoUna speciale categoria di azioni è contemplata dall'art. 2353 c.c., quella delle azioni di godimento, la cui caratteristica è assicurare la parità di trattamento degli azionisti nel frangente di una specifica operazione, ossia la riduzione reale del capitale sociale, attuata mediante sorteggio ed annullamento di un certo numero di azioni dietro rimborso del solo valore nominale delle stesse (Campobasso, 219). Poiché il valore reale delle azioni può essere superiore a quello nominale vengono rilasciati agli azionisti speciali titoli, quali appunto le azioni di godimento. Si tratta di azioni postergate quanto a diritti patrimoniali: esse, cioè, partecipano alla ripartizione dell'attivo di liquidazione solo dopo che alle altre azioni sia stato rimborsato il valore nominale, che i titolari di azioni di godimento hanno già ricevuto (Campobasso, 219). Le azioni di godimento non attribuiscono il diritto di voto e, dunque, neppure il diritto di intervento in assemblea e di impugnare le deliberazioni di quest'ultima. BibliografiaV. sub art. 2346. |