Codice Civile art. 1887 - Efficacia della proposta.InquadramentoIl contratto di assicurazione è un tipico contratto per condizioni generali in quanto l'attività di gestione del rischio all'interno della comunione degli assicurati richiede la stipulazione di contratti di massa che possano presentare una omogeneità delle coperture assicurative. La disposizione in esame disciplina un particolare aspetto del procedimento di formazione del contratto di assicurazione e precisamente quello del termine di efficacia della proposta contrattuale. Il legislatore ha, invero, previsto che, qualora la proposta dell'assicurando diretta all'assicuratore sia stata fatta in forma scritta, essa «rimanga ferma» cioè sia irrevocabile per di quindici giorni o di trenta giorni quando occorre una visita medica; termine il cui dies a quo è quello della data di consegna della proposta all'assicuratore o, in caso di spedizione postale, tale momento (Donati, Volpe Putzolu, 140). La dottrina interpreta la previsione dell'art. 1887 reputandola come una forma di contemperamento delle contrapposte esigenze dell'assicuratore di avere un ragionevole spatium deliberandi per valutare il rischio e dell'assicurato di non restare esposto sine die all'incertezza della intervenuta accettazione della propria proposta (Buttaro, 1958, 483; Rossetti, 2013, 900). Detta disposizione non trova applicazione in riferimento alle assicurazioni sulla vita, anche se collegate a strumenti finanziari, alle assicurazioni di nuzialità, di natalità ed alle operazioni di capitalizzazione, in quanto implicitamente abrogata dall'art. 176 d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) secondo cui la proposta contrattuale proveniente dall'assicurando è sempre revocabile (fatto salvo che il contratto abbia durata inferiore ai sei mesi), ovviamente sino a che il contratto non si sia perfezionato. L'art. 1887 è derogabile solo in favore dell'assicurato, essendo possibile solo la fissazione di termini di irrevocabilità più brevi di quelli previsti dal legislatore (Salandra, in Comm. S.B., 1966, 212). Il codice delle assicurazioni e la tutela dell'utente finaleMentre il codice civile si preoccupa soprattutto di tutelare l'interesse dell'assicuratore a conoscere esattamente le circostanze di rischio, il codice delle assicurazioni si preoccupa di tutelare l'utente finale che accede al servizio di assicurazione. L'art. 166 d.lgs. n. 209/2005 dispone che il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente deve essere redatto in modo chiaro ed esauriente e che le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza. Il successivo art. 183 d.lgs. n. 209/2005 le imprese e gli intermediari nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati. Ulteriori obblighi di informazione a favore dell'assicurato e a carico dell'impresa di assicurazione sono previsti dagli artt. 185,, 185-bis, 185-ter, 186 e 187 d.lgs. n. 209/2005 relativi alla documentazione informativa e precontrattuale che le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti (sia in relazione al ramo danni, sia a quello vita) devono predisporre e fornire agli utenti finali. Il sistema è corroborato dalle sanzioni previste dagli artt. 318, 319 e 320 d.lgs. n. 209/2005 che arrivano fino alla revoca dell'autorizzazione nei casi più gravi di inadempimento (art. 242 d.lgs. n. 209/2005). Accettazione della proposta e conclusione del contrattoIn base ai principi generali la conoscenza dell'accettazione della proposta determina la conclusione del contratto di assicurazione, trattandosi di un contratto consensuale. La conclusione del contratto prescinde, dunque, dalla consegna della polizza o dal pagamento del premio. La giurisprudenza ha all'uopo sottolineato che il documento, predisposto dall'assicuratore con tutte le clausole proprie della polizza, sottoscritto dal soggetto che intende assicurarsi, non è idoneo alla costituzione del rapporto assicurativo fino a quando non intervenga l'accettazione dell'assicuratore dato che costituisce una proposta a fermo. Nessuna importanza deve essere attribuita al fatto che il documento medesimo rechi la firma dell'agente dell'assicuratore che abbia sollecitato e promosso la proposta di detto soggetto, visto che l'agente non è abilitato a concludere il contratto in nome e per conto dell'assicuratore, a meno che tale potere di rappresentanza non risulti espressamente conferito ovvero non derivi da preposizione institoria per l'esercizio di una sede secondaria o di un ramo dell'impresa assicuratrice (Cass. I, n. 6621/1981). I giudici di legittimità hanno, inoltre, ritenuto che la circostanza che il sottoscrittore di una proposta di polizza, inoltrata ad una compagnia di assicurazione, versi nelle mani dell'agente di quest'ultima una somma di denaro a titolo di pagamento del premio, non può assurgere a fatto equipollente all'accettazione della proposta da parte dell'assicuratore, ai fini del perfezionamento del contratto (Cass. I, n. 6932/1983). In questo contesto si comprende il valore tecnico della clausola «con riserva di accettazione da parte della direzione» o altre analoghe nel caso in cui la proposta sia raccolta da un intermediario assicurativo. La S.C. ha rimarcato che detta tipologia di clausole non limita, né riguarda in alcun modo la responsabilità dell'assicuratore, pertanto la sua specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. potrebbe ritenersi necessaria solo qualora la clausola si configurasse come attributiva della facoltà di recesso in un contratto già concluso da soggetto abilitato a rappresentare la società di assicurazione. Di contro, qualora si tratti di contratto solo predisposto da un agente privo di poteri rappresentativi, la detta clausola è priva di effetti attenendo semplicemente alla formazione del contratto, in relazione alla necessaria accettazione della proposta da parte della società, ai fini del perfezionamento dell'accordo negoziale (Cass. I, n. 6932/1983). Va evidenziato che le parti possono stabilire — con clausole scritte e contenute nella proposta — che il contratto produca i suoi effetti solo nel momento in cui la polizza viene emessa e sottoscritta ovvero che sia perfetto solo se redatto mediante la polizza, elevando la forma scritta a requisito di validità; possono altresì convenire che il pagamento del premio costituisca elemento necessario per il perfezionamento del contratto che acquisterà in tal caso carattere reale. La S.C. ha, invero, ritenuto che deve ritenersi lecita, in base al principio dell'autonomia privata, la clausola negoziale — contenuta nelle condizioni generali di una polizza assicurativa — che regoli il momento conclusivo del contratto diversamente dai criteri generali di cui agli art. 1326 e 1335 c.c., prevedendo che il contratto assicurativo necessiti del pagamento del premio (o della prima rata del premio) ed assumendo tale pagamento non già come semplice condizione di efficacia di un contratto già concluso e obbligatorio fra le parti ma altresì come requisito essenziale per il perfezionamento del vinculum iuris fra le stesse parti. (Cass. III, n. 1239/2000). La copertura provvisoriaAl fine di evitare che l'assicurato, nelle more tra la proposta e la conclusione del contratto, rimanga esposto al rischio di verificazione dell'evento che intende assicurare si è andata affermando nella prassi la consuetudine di ricorrere alla c.d. copertura provvisoria. Con tale espressione si suole indicare un autonomo contratto destinato a coprire il rischio fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, al quale si applicano le norme di cui agli artt. 1882 ss. ed il cui documento probatorio prende il nome di nota di copertura. La giurisprudenza ha evidenziato che la c.d. nota di copertura può costituire un documento probatorio del contratto già concluso, rivolto a garantirne l'efficacia in attesa del rilascio della polizza, ovvero può evidenziare l'intervento di un accordo provvisorio, diretto a coprire il rischio nelle more dell'«iter» formativo del contratto, ferma restando la libertà delle parti di addivenire o meno alla conclusione dell'affare definitivo. Nella prima ipotesi la nota di copertura provvisoria costituisce l'atto scritto documentativo, in via provvisoria, del rapporto assicurativo vincolante per l'assicuratore, pertanto la successiva polizza con la quale si formalizza il rapporto già concluso non può contenere clausole restrittive in contrasto con la nota di copertura provvisoria e, nel caso di diversa delimitazione del rischio assunto e garantito con la nota, per la validità della relativa clausola è richiesta una specifica approvazione per iscritto a norma del comma 2 dell'art. 1341 (Cass. I, n. 9298/1987). Contratti conclusi via internetIl codice delle assicurazioni non detta alcuna norma espressa sui contratti conclusi tramite internet limitandosi a conferire una delega in bianco all'ISVAP. Dei contratti assicurati conclusi tramite internet si occupano gli artt. 67 e ss. d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) e alcuni regolamenti ISVAP (Regolamenti n. 5/2006, n. 34/2010 e n. 35/2010). Nessuna delle disposizioni in parola disciplina direttamente la fase di conclusione del contratto, lasciando agli interpreti il problema di stabilire come, quando e dove debba ritenersi concluso il contratto e quali condizioni debbano sussistere perché possa ritenersi integrato il requisito della forma scritta (in arg. v. Rossetti, 2013, 905 ss.). La revocabilità della proposta nell'assicurazione sulla vita ex art. 176 d.lgs. n. 209/2005L'art. 1887 non trova applicazione in riferimento alle assicurazioni sulla vita, anche se collegate a strumenti finanziari, alle assicurazioni di nuzialità, di natalità ed alle operazioni di capitalizzazione, in quanto implicitamente abrogata dall'art. 112, d.lgs. n. 174/1995 integralmente trasfuso nell'art. 176 d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) secondo cui la proposta contrattuale proveniente dall'assicurando è sempre revocabile (fatto salvo che il contratto abbia durata inferiore ai sei mesi), ovviamente sino a che il contratto non si sia perfezionato. Trattasi di previsione legislativa volta con evidenza a tutelare il contrente debole. Lo ius poenitendi nell'assicurazione sulla vita ex art. 177 d.lgs. n. 209/2005L'art. art. 177 d.lgs. n. 209/2005 stabilisce che il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita (di durata superiore ai sei mesi) entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. La norma ha ripreso il contenuto del disposto di cui all'art. 111, d.lgs. n. 174/1995, che, nel dare attuazione alle disposizioni di cui alla direttiva 92/515/CEE, ha introdotto in materia di assicurazione sulla vita il c.d. diritto di ripensamento del contraente dopo la conclusione del contratto di assicurazione sulla vita. Lo ius poenitendi è ormai da tempo considerato uno strumento attraverso il quale apprestare tutela alla libertà di scelta del contraente debole, la cui debolezza è misurata in termini di potere contrattuale e di asimmetria informativa. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso, i cui termini e le modalità di l'esercizio devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, deve rimborsare al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'assicurazione ha, comunque, diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto. BibliografiaButtaro, voce Assicurazione (contratto di), in Enc. dir., III, Milano, 1958; Butaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Martello, voce Mutue (società assicuratrici), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, I, Padova, 2013; Santagata C., La fusione delle società assicuratrici, in Ass., 1989, I, 261; Scalfi, Assicurazione (contratto di), in Dig. comm., Torino, 1987. |