Codice Civile art. 1386 - Caparra penitenziale.InquadramentoLa caparra penitenziale è il corrispettivo del diritto di recesso, convenzionalmente stabilito, nell'ipotesi in cui le parti abbiano inteso riservarsi il diritto di recedere dal contratto, con conseguente possibilità di sciogliere il contratto stesso per effetto della dichiarazione unilaterale recettizia del recedente ed il solo obbligo del medesimo di soggiacere alla perdita della caparra data o di restituire il doppio di quella ricevuta, senza che l'altra parte possa pretendere altro (Cass. n. 3027/1982) Caratteri della caparra penitenziaria e distinzione dalla caparra confirmatoriaLa S.C. ha più volte sottolineato che la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale si differenziano tra loro, in quanto la prima costituisce una norma di liquidazione convenzionale del danno, pattuita dai contraenti anteriormente all'eventuale inadempimento, che lascia peraltro libera la parte non inadempiente di pretendere l'esecuzione o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni, secondo i principi generali (anziché ritenere la caparra ricevuta o pretendere il doppio di quella data); la seconda costituisce invece il corrispettivo del diritto di recesso, convenzionalmente stabilito, nell'ipotesi in cui le parti abbiano inteso riservarsi il diritto di recedere dal contratto, con conseguente possibilità di sciogliere il contratto stesso per effetto della dichiarazione unilaterale recettizia del recedente ed il solo obbligo del medesimo di soggiacere alla perdita della caparra data o di restituire il doppio di quella ricevuta, senza che l'altra parte possa pretendere altro (Cass. n. 3027/1982). In particolare, la caparra penitenziale che si ha quando alla stipulazione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili, a differenza della caparra confirmatoria funziona non già come un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volontà unilaterale (cfr. Cass. n. 6577/1988, per la quale l'accertare se le parti abbiano voluto dare alla caparra carattere confirmatorio — che va presunto nel silenzio delle parti o quando la formula negoziale sia equivoca — ovvero penitenziale compete al giudice del merito, ed il suo apprezzamento al riguardo è incensurabile in sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici). La caparra ha normalmente carattere confirmatorio e la sua previsione in contratto, quand'anche accompagnata dalla definizione di «penitenziale» e dal richiamo alla norma di legge che tale tipo di caparra contempla (art. 1386 c.c.), non è sufficiente a far ritenere sussistente un diritto di recesso unilaterale ad nutum, inteso come ius poenitendi, svincolato dall'altrui inadempimento, occorrendo invece che un tale diritto sia stato espressamente pattuito, dovendosi ritenere in mancanza di ciò che la caparra abbia natura confirmatoria e quindi sanzionatoria, dell'inadempimento dell'altra parte (Cass., n. 11946/1993). In altro precedente più risalente, la S.C. ha declinato tale principio sottolineando che la mera indicazione, in un contratto, della dazione di una somma a titolo di caparra, anche se espressamente definita penitenziale, non è di per sé sola sufficiente ad attribuirle natura penitenziale ai sensi dell'art. 1386 c.c., ma occorre che risulti la stipulazione di una pattuizione di recesso, alla quale la dazione stessa sia collegata come corrispettivo di tale facoltà, atteso che l'art. 1386 c.c. costituisce norma speciale rispetto al disposto dell'art. 1385 c.c., che invece attribuisce in generale alla caparra la funzione di quantificazione del danno in favore del contraente non inadempiente il quale, in caso di inadempimento della controparte, preferisca recedere dal contratto anziché chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (Cass. n. 2399/1988). BibliografiaBasini, Risoluzione del contratto e sanzione dell'inadempiente, Milano, 2001; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Bonilini, Sulla natura vessatoria della clausola penale, in Contratti 1993, 247; Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1949; Cataudella, I contratti. Parte generale, Torino, 2014; De Luca, La clausola penale, Milano, 1998; De Nova, Clausola penale e caparra, in Dig. civ., Torino, 1988; Di Majo, La riduzione della penale ex officio, in Corr. giur. 2005, 1538; Magazzù, Clausola penale, in Enc. dir., Milano, 1960; Marini, La clausola penale, Napoli, 1984; Moscati, Pena privata e autonomia privata, in Riv. dir. comm., 1985, I, 511 ss.; Trimarchi, La clausola penale, Milano, 1954; Trimarchi, voce Caparra, in Enc. dir., Milano, 1960; Zoppini, La pena contrattuale, Milano, 1991. |