Codice Penale art. 612 ter - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 1 2

Giovanna Verga

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti  1 2

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

[II]. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

[III]. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

[IV]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità  fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

[V]. La pena è  aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.3

[VI]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

competenza: Trib. monocratico

arresto: obbligatorio

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: a querela; d'ufficio (quarto comma, e ultimo periodo sesto comma)

[1] Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019.

[2] L'art. 85, comma 2-ter d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come da ultimo modificato dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199, dispone che: «Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto». La Corte cost. con sent.  24 luglio 2025, n. 123,  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 ter del citato art. 85  d.lgs. n. 150, cit., «nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale».

Inquadramento

Tra le nuove fattispecie delittuose introdotte dalla l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "Codice Rosso"), quella che ha destato un particolare interesse già durante la fase di discussione e approvazione del provvedimento è sicuramente quella disciplinata dall'art. art. 612-ter, ovvero la "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti"(c.d. Revenge porn)

La norma ha il dichiarato scopo di combattere in maniera maggiormente vigorosa la violenza di genere, fenomeno oggi purtroppo in espansione, accogliendo la comune esigenza di pene esemplari per gli autori di tali riprovevoli atti.Corsivo (Alt+I)

L'esigenza di una criminalizzazione ad hoc è stata rinvenuta nella profonda offensività del fatto-reato, in base al quale il reo – per le più svariate motivazioni, di rancore personale, per vendetta ovvero per recare puramente e semplicemente un danno – divulga video od immagini afferenti l'intimità del proprio partner o di altra persona, senza che questi abbia prestato il consenso alla diffusione o alla cessione dei contenuti che li ritrae.

A tal proposito si osservi come, prima dell'introduzione della novella legislativa di cui all'art. 612-terc.p., i medesimi comportamenti erano suscettibili di essere ricompresi in differenti incriminazioni, le quali spaziavano dal reato di diffamazione (art.595 c.p.), a quello di stalking (art.612-bis c.p.) o di lesione alla privacy (art.167, d.lgs. n.196/2003).

Considerato che il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è collocato, dopo la minaccia e gli atti persecutori e prima dello stato di incapacità procurato mediante violenza, nella Sezione III, dedicata ai delitti contro la libertà morale, a sua volta inserita nel Capo III («Dei delitti contro la libertà individuale») del Titolo XII del Codice penale, incentrato sui delitti contro la persona è stato osservato che il delitto in argomento non realizza solo una grave lesione al decoro della persona, perchè la diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale esplicito comporta anche un disprezzo per la dignità della persona, circostanza che ne ha determinato l'opportuno inserimento tra i delitti contro la libertà morale (Padovani, 54.). Non è mancato però chi ha manifestato perplessità sulla  collocazione sistematica, poiché da essa discenderebbe un inquadramento della fattispecie tra i delitti lato sensu di minaccia, mentre solitamente l'autore agirebbe per finalità diverse da quella di minacciare. Di qui la conclusione che sarebbe stata preferibile la collocazione del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti in un autonomo titolo dedicato alla "tutela della riservatezza sessuale" da inserirsi dopo i delitti di violenza sessuale e prima dell'attuale Sezione III del Titolo XII (in tal senso, cfr. la Integrazione alle osservazioni dell'Unione delle Camere Penali Italiane al disegno di legge n. 1200 all'esito dell'audizione innanzi alla Commissione Giustizia del Senato in data 11.6.2019, nonché la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione del 27.10.2019, 18 s.).

E' comunque indubbio che con il delitto di cui all'art. 612-ter si intenda tutelare la libertà della persona, gravemente vulnerata sul piano della vita di relazione poiché violata nella propria sfera sessuale

Così come con riguardo alla clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato» è stato messo in luce il rapporto non semplice e lineare (Romano, 494) con altre fattispecie.

Si pensi, innanzitutto, al rapporto con l'art. 167-bis del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.  n. 196/2003, come introdotto dall'art. 15, comma 1., lett. c, D.Lgs. n. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Dir. 24.10.1995, n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). In particolare, il citato art. 167-bis, disciplinando la comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, prevede che: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli artt. 2 ter, 2 sexies e 2 octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione. 3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167».

Detto reato prevede una clausola di riserva analoga a quella contenuta nell'art. 612-ter ed una pena detentiva uguale, benché nel delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti vi sia anche la pena congiunta della multa da euro 5.000 a euro 15.000,00 e, dunque, risulti più grave della norma contenuta nel codice in materia di protezione dei dati personali.

E a quello con l'art. 617-septies in materia di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, come introdotto dall'art. 1, D.Lgs. n. 216/2017, recante disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, 82°, 83° e 84°, lett. abcd ed el. 103/2017. Più precisamente, l'art. 617-septies prevede che chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punibile (a querela della persona offesa) con la reclusione fino a quattro anni. Tuttavia, la punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Dal confronto di tale disposizione con l'art. 612-ter emerge che, in quest'ultima, non è prevista analoga esclusione della punibilità; mentre l'art. 617-septies punisce anche l'acquisizione fraudolenta di conversazioni, anche telefoniche o telematiche. E' stato così evidenziato che vi sono tra le due norme, rapporti non semplici e lineari (sul punto, cfr. Cisterna, 77).

E' stato inoltre osservato che l'oggetto della condotta è indicato con l'utilizzo di un'espressione semantica “… immagini o video a contenuto sessualmente esplicito…”, suscettibile, per la sua intrinseca genericità, di ingenerare difficoltà interpretative e, perciò, potenzialmente lesiva dei principi della riserva di legge e di tassatività cristallizzati all'art. 25 Cost.

L’ipotesi di cui al primo comma

Il primo comma punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Essendo tipiche le modalità di estrinsecazione del reato sembra restare esclusa la mera detenzione del materiale ad uso personale.

Al comma 1 è prevista una clausola di riserva, che rende applicabile il reato previsto all'art. 612-terin quanto il fatto commesso non integri un più grave reato.

Trattasi di reato comune, il cui soggetto attivo non è necessariamente l'autore materiale delle riprese, essendo ricompresa nella fattispecie anche l'ipotesi di sottrazione e successiva divulgazione.

Considerato che per “sottrazione” non può che intendersi quella compiuta con metodo violento o fraudolento, non rientra nel primo comma l'ipotesi in cui sia lo stesso soggetto passivo a cedere volontariamente il materiale all'agente, situazione che sembrerebbe rientrare nelle disposizioni del secondo comma.

Il fatto deve essere commesso “senza il consenso delle persone rappresentate”.

Oggetto del reato sono “immagini o video a contenuto sessualmente esplicito”, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate

secondo la giurisprudenza (Cass. V, n. 14927/2023), ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità.

L’ipotesi di cui al secondo comma

Il secondo comma punisce con le stesse sanzioni le condotte di invio, consegna, cessione, diffusione o pubblicazione delle immagini o dei video di cui al primo comma  da parte di chi li ha a sua volta ricevuti o comunque acquisiti al fine di recare nocumento alle persone rappresentate. Fattore che restringe fortemente l’area della rilevanza penale di tal genere di comportamenti, confinando nello spazio grigio del penalmente irrilevante condotte non meno censurabili, quali quelle di chi, senza il consenso della vittima, ne diffonda immagini o video di contenuto sessualmente esplicito per farsene vanto o per ragioni ludiche.

L’elemento soggettivo

Secondo la giurisprudenza (Cass. V, n. 19201/2024), ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui al primo comma dell'art. 612-ter è sufficiente il dolo generico e, dunque, la consapevolezza e volontà di consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video, realizzati con il consenso della vittima, ma destinati a rimanere privati; diversamente, ai fini della sussistenza del delitto di cui al secondo comma della norma citata, è necessario che il soggetto che ha ricevuto le immagini o i video da terzi, ponga in essere la medesima condotta con il dolo specifico di arrecare nocumento al soggetto rappresentato.

Le circostanze

 

Le circostanze aggravanti

Il terzo e quarto comma contemplano le circostanze aggravanti le due fattispecie di reato.

È prevista al terzo comma una circostanza aggravante ad effetto comune se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Al quarto comma è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Si potrebbe porre la questione interpretativa se tali condizioni di vulnerabilità debbano sussistere al tempus commissi delicti, cioè al momento della diffusione del materiale esplicito, ovvero al tempo della realizzazione delle foto o dei video, trattandosi, in entrambi i casi, di situazioni meritevoli di tutela rafforzata.

Segue . Le modifiche introdotte dal ddl sul femminicidio

L'art. 1, comma 1, lett. h), della legge sul femminicidio (l. n. 181/2025)  ha inserito, nell'art. 612-ter, dopo il quarto comma, il seguente nuovo quinto comma:

«La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

Anche per questo reato, come già per quello di cui all'art. 612-bis c.p., viene introdotta una nuova circostanza aggravante, che comporta un aumento di pena (da un terzo a due terzi della pena base) superiore rispetto a quello ordinario (fino ad un terzo): trattasi, pertanto,  di una circostanza aggravante speciale (perché prevista per il solo reato di cui all'art. 612-terad effetto speciale, ordinariamente bilanciabile con le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, ex art. 69 c.p., senza restrizioni o deroghe, non espressamente previste.

Per la descrizione degli elementi costitutivi di tale nuova circostanza aggravante (che evocano pedissequamente le condizioni fattuali integranti l'elemento costitutivo del neointrodotto reato di “femminicidio”) e la disamina dei problemi che essi possono porre, si rinvia sub art. 577-bis.

Per quanto riguarda i problemi di diritto intertemporale, la modifica, all'evidenza sfavorevole, varrà naturalmente per le condotte poste in essere a partire dal 17/12/2025, data di vigenza della legge

Consumazione e tentativo

Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che ha natura di reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest'ultimo e la persona ritratta (Cass. V, n. 14927/2023: fattispecie in cui la Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato che, senza il consenso della vittima, aveva inviato immagini ritraenti la ex amante in situazioni sessualmente esplicite ai soli familiari della stessa, interessati a non alimentarne la successiva diffusione a terzi estranei).

Il tentativo è ammissibile, poiché, con riferimento a ciascuna delle condotte incriminate, l'iter criminis risulta frazionabile.

Casistica

Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti:

- la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento (Cass. V, n. 14927/2023);

- la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato su un sito web di incontri con accesso limitato ai soli iscritti, lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto tale facoltà, in virtù del consenso espresso da quest'ultima al momento dell'apertura dell'account, è circoscritta ai soli appartenenti alla comunità virtuale a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all'interno di essa (Cass. V, n. 25516/2024).

Profili processuali

L'ultimo comma ricalca sostanzialmente l'ultimo comma dell'art. 612-bis, prevedendo un termine maggiore per la proposizione di querela (sei mesi), l'irrevocabilità della querela se non in sede processuale, nonché la procedibilità d'ufficio nei casi di cui al quarto comma o quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Trova applicazione l'art. 85, comma 2-ter, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come da ultimo modificato dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199, che dispone che “per i delitti previsti dagli articoli 609-bis612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto». 

 In tema di sequestro probatorio, la giurisprudenza ha ritenuto che l'attività della polizia giudiziaria non necessita di convalida nel caso in cui, nell'ambito di indagini relative al delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter commesso mediante accesso alla "rete", il decreto del pubblico ministero disponga, senza ulteriori specificazioni, l'ablazione di dispositivi informatici in uso all'indagato, in quanto, trattandosi di beni correlati alla tipologia del reato per cui si procede, l'indicazione non lascia spazio alla discrezionalità degli operanti. (Cass. V, n. 38219/2022). 

Gli adeguamenti di natura processuale introdotti dalla legge sul femminicidio

La legge sul femminicidio prevede, per il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter, numerosi adeguamenti di natura processuale; in particolare:

- il delitto di cui all'art. 612-ter è sempre attribuito al tribunale in composizione monocratica (cfr. nuovo art. 33-ter, comma 1-bis, c.p.p.). Peraltro, il reato di cui all'art. 612-ter (punito nell'ipotesi base con pena massima pari ad anni sei di reclusione), anche per effetto della nuova circostanza aggravante di cui al quinto comma, è punito con pena non superiore ad anni dieci di reclusione (pena massima sei anni, più due terzi: dieci anni), e sarebbe stato, comunque, attribuito al tribunale in composizione monocratica: questa previsione speciale non è, quindi, agevolmente comprensibile, se non immaginando un lapsus, volendo probabilmente scriversi “bis” in luogo di “ter”, poiché è il reato di cui all'art. 612-bis, aggravato dal nuovo quarto comma, ad essere stato attribuito quoad poenam (pena massima sei anni e sei mesi più due terzi: dieci anni e dieci mesi), in difetto di una deroga espressa ad hoc, al tribunale in composizione collegiale;

- la persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, deve essere informata del diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, c.p.p. (tra i quali rientra quello di cui all'art. 612-ter), della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2 c.p.p. (cfr. nuovo art. 90-bis, comma 1, lettera d-bis, c.p.p.);

c) fermo quanto previsto dall'art. 90-bis c.p.p., la persona offesa del delitto, consumato o tentato, previsto dall'art. 612-ter, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater c.p.p. (cfr. nuovo art. 90-bis.2 c.p.p.);

– la comunicazione dell'evasione o della scarcerazione dell'imputato in stato di custodia cautelare, del condannato o dell'internato spetta, ricorrendone le condizioni, anche alla persona offesa del reato di cui all'art. 612-ter, e non più soltanto a quella del reato di cui all'art. 612-bis, come in precedenza  previsto (cfr. nuovo art. 90-ter, comma 1-bis, c.p.p.);

- oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo dell'art. 267, comma 3, c.p.p. (a norma del quale, le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione) non si applica quando si procede per il delitto di cui all'art. 612-ter, quinto comma (cfr. nuovo art. 267, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.): non sarà, pertanto, necessaria la c.d. “motivazione rafforzata” per la proroga delle intercettazioni dopo il quarantacinquesimo giorno;

- la disposizione secondo la quale, ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, c.p.p., non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si applica nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 612-ter, commi da primo a quinto; inoltre, fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari (cfr. nuovo art. 275, commi 2-bis, secondo periodo e 3.1, c.p.p.);

- la distanza prevista dall'art. 282-bis, comma 6, c.p.p. in tema di allontanamento dalla casa familiare è portata, per il solo delitto di cui all'art. 612-bis, da cinquecento a mille metri (cfr. nuovo art. 282-bis, comma 6, c.p.p.). La disposizione non menziona anche il femminicidio tentato ed il delitto di cui all'art. 612-ter: alla prima lacuna sarà possibile ovviare valorizzando la neo-introdotta equiparazione tra omicidio e femminicidio (l'art. 13 del ddl approvato dal Senato stabilisce che, in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'art. 575 c.p. – appunto menzionato in forma tentata dall'art. 282-bis -, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'art. 577-bis c.p., e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio), alla seconda no; analogo ampliamento (sempre da cinquecento a mille metri) è previsto dal nuovo art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p. per tutti i reati in ordine ai quali venga applicata la misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

- i provvedimenti emessi in sede di riesame ed appello cautelare che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 612-ter c.p. (uno dei reati menzionati dal richiamato art. 362, comma 1-ter, c.p.p.) devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore (cfr. nuovi artt. 309, comma 10-bis, e 310, comma 2-bis, c.p.p.). Analoga esigenza potrebbe porsi anche in sede di legittimità (ex art. 311 c.p.p., ben potendo la Cassazione annullare senza rinvio l'ordinanza coercitiva e disporre l'immediata remissione in libertà del ricorrente ex art. 624-bis c.p.p.), ma la novella allo stato non sembra essere stata del medesimo avviso;

- quando procede per il reato di cui all'art. 612-ter c.p. (uno dei reati menzionati dal richiamato art. 362, comma 1-ter, c.p.p.), il pubblico ministero può chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile (cfr. nuovo art. 316, comma 1-ter, c.p.p.);

- nel catalogo dei reati menzionati dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. viene inserito, oltre a quello di cui all'art. 612-bis, anche quello di cui all'art. 612-ter; il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. merita di essere ricordato che, quando si procede per il delitto di cui all'art. 612-ter, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.: tra l'altro, si prevede che siano specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal P.M. (cfr. nuovi artt. 2, comma 2-bis, e 6, comma 1-bis, ultimo periodo, D. lgs. n. 106 del 2006);

- nei procedimenti per il delitto, consumato o tentato, di cui all'art. 612-ter c.p., la richiesta di c.d. “patteggiamento”, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio;  nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte; il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni; nell'udienza, non soltanto il PM ed il difensore dell'indagato, ma anche la persona offesa o il suo difensore, sono sentiti se compaiono (cfr. nuovi artt. 444, comma 1-quater, e 447, commi 1, primo e terzo periodo, e 2, c.p.p.);

- nei procedimenti per il delitto, consumato o tentato, di cui all'art. 612-ter c.p., il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria (cfr. nuovo art. 499, comma 6-bis, c.p.p.)».

Aggiungiamo che, pur ove ricorra la nuova circostanza aggravante di cui al quinto comma, resta inalterato il regime di procedibilità ed il fermo non sarà consentito.

Gli adeguamenti del processo di esecuzione introdotti dal ddl sul femminicidio

La legge sul femminicidio ha previsto, per il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter, anche alcuni adeguamenti riguardanti l'esecuzione della pena; in particolare, si prevedono nuovi obblighi di comunicazione in favore della persona offesa vittima del reato di cui all'art. 612-ter e dei prossimi congiunti di essa, in occasione dell'uscita del condannato dall'istituto penitenziario dove trovavasi ristretto (cfr. nuovo art. 58-sexies Ord. pen.).

Bibliografia

Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale, in RIDPP, 2019, 2045; Cisterna, Reclusione a sei anni con la sola circolazione di filmati sui social, in Gdir, 2019, 37, 77; Pavich, Le modifiche al codice penale, in Marandola, Pavich (a cura di), in Codice rosso l. n. 69/2019, Milano, 2019, 21; Romano, L'introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 10, l. n. 69/2019), in Romano-Marandola (a cura di), Codice Rosso. Commento alla l. n. 69/2019, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Pisa, 2020.

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