Ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione (generico)InquadramentoIl procedimento per revocazione delle sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione, disciplinato in modo specifico dagli artt. 391-bis, 391-ter e 391-quater c.p.c., si differenzia notevolmente dalla revocazione delle sentenze e ordinanze della sentenza di secondo grado. Il ricorso è consentito: avverso il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito, per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primo comma dell’art. 395; per opposizione di terzo; e avverso le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi protocolli. FormulaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO PER REVOCAZIONE PER il sig. ...., C.F. ...., residente in .... e domiciliato in ...., alla via ...., n. .... presso lo studio dell'avv. .... (qualifica, nome e cognome e indirizzo P.E.C. del difensore), da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto. - ricorrente - CONTRO .... 1 - resistente - FATTO 1. Il sig. ...., in data ...., ha ricevuto notifica del .... 2 , n. .... del ...., emesso da .... 2. L'atto così notificato aveva per oggetto .... 3 dovuto per l'anno .... per il complessivo importo di € .... 3. Con ricorso del ...., (notificato, consegnato o spedito) il ...., l'odierno resistente ha instaurato il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ...., proponendo i seguenti motivi: a) .... b) .... c) .... 4. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ...., sezione ...., con sentenza n. ...., depositata il ...., ha respinto il ricorso (parzialmente o integralmente), affermando che: a) .... b) .... c) .... 5. Avverso la detta sentenza, il ricorrente .... ha proposto appello innanzi a codesta Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del ...., che con sentenza n. .... depositata il .... e non ancora notificata, lo ha respinto, affermando che: a) .... b) .... c) .... 5. Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del ...., il ricorrente .... ha proposto ricorso per cassazione avanti a codesta S.C., che con sentenza n. depositata il .... e non ancora notificata, lo ha respinto, affermando che: a) .... b) .... c) .... Quanto sopra premesso, il sig. .... RICORRE IN REVOCAZIONE avanti a codesta Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza meglio sopra indicata, per i seguenti MOTIVI I. .... II. .... III. .... Per tutto quanto premesso e considerato, il sig. ...., rappresentato e difeso come sopra CHIEDE che codesta Corte Suprema di Cassazione per i motivi suesposti, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia: 1) revocare la sentenza n. .... depositata il ....; 2) cassare con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del ...., la sentenza n. .... depositata il ...., già impugnata con ricorso per cassazione, ovvero decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiarare nullo, annullare ovvero comunque privare di ogni effetto giuridico l'atto impositivo impugnato descritto in narrativa; 3) condannare il resistente al pagamento di spese diritti ed onorari del presente procedimento. Si producono i seguenti documenti: 1) copia della sentenza della Corte di Cassazione n. ...., depositata il ....; 2) copia della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del .... n. ...., depositata il ....; 3) ..... Luogo e data .... Il difensore .... MANDATO ALLE LITI Mi rappresenti e difenda nel presente giudizio di revocazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l'avv. ...., presso il cui studio eleggo domicilio ad ogni effetto di legge. Luogo e data .... .... (firma del ricorrente) È autentica .... (firma del difensore) [1] [1] Indicare il soggetto di cui all'art. 18, lett. c), del d.lgs. n. 546/1992. [2] [2] Indicare l'atto impugnato. [3] [3] Indicare il tributo oggetto dell'atto notificato. CommentoPrincipi generali. Le sentenze (e, in casi particolari, anche provvedimenti di natura diversa) pronunciate in grado di appello, e ancora appellabili, e quelle per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione ordinaria nei casi di cui all’art. 395 c.p.c. e per revocazione straordinaria nei casi cui all’art. 396 stesso codice. Norme specifiche sono dettate per la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione (artt. 391-bis segg.). Il d.lgs. 546/1992 segue soltanto in parte la disciplina dettata da queste disposizioni nell’ammettere la revocazione nell’ambito del contenzioso tributario. La trasposizione, con adattamenti, della disciplina civilistica riguarda unicamente la revocazione delle sentenze appellabili e delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello. Rimane estranea a questa normativa di richiamo la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione. La cognizione in proposito è riservata alla Corte ed è disciplinata dalle norme concernenti il giudizio di legittimità dettate dal codice di rito civile. La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione. Nel corso degli ultimi trent'anni si è assistito a un progressivo allargamento della revocabilità delle sentenze della cassazione. Già la Corte costituzionale, con sentenza n. 17/1986, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 395 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (nullità della sentenza) e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., ciò in quanto la Corte di Cassazione nei ricorsi aventi ad oggetto la nullità della sentenza è giudice del fatto processuale. È stato, quindi, introdotto con la l. n. n. 353/1990 l'art. 391-bis c.p.c. che ha previsto la revocazione per errori di fatto a termini dell'art. 395 c.p.c. La Corte costituzionale con sentenza n. 36/1991, è intervenuta nuovamente sul tema, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio. L'impugnabilità con revocazione è, poi, stata estesa interpretativamente anche alle ordinanze della Corte di Cassazione (Cass. Sez. U, n. 6663/1992), per quanto l'art. 395 c.p.c. facesse riferimento alle sole sentenze, pronunciate in grado di appello o in unico grado, con esclusione delle ordinanze. La lacuna normativa è, poi, stata colmata dall'art. 16 d. lgs. n. 40/2006, che ha esteso la revocabilità alle ordinanze previste dai nn. 4, 5 dell'art. 375 c.p.c. La Corte costituzionale ha, poi, esteso l'impugnabilità anche alle ordinanze che hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex art. 375, n. 1, c.p.c. (Corte cost., n. 207/2009). L'art. 391-bis c.p.c., nella sua attuale formulazione, come novellata dal citato d.l. n. 168/2016, individua i provvedimenti revocabili nella «sentenza o ordinanza» pronunciata dalla Corte di cassazione che risulti affetta «da errore di fatto» ai sensi dell'art. 395, n. 4) c.p.c. La revocazione per errore di fatto, pertanto, è ormai ammessa contro tutte le sentenze e ordinanze della Cassazione, senza altra specificazione. Il d.lgs. n. 40/2006 ha, poi, introdotto l'art. 391-ter c.p.c., che ha esteso la revocazione dei provvedimenti della Cassazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 primo comma c.p.c. ma solo limitatamente ai casi in cui la Corte ha deciso la causa nel merito nel caso previsto dall'art. 384, secondo comma, c.p.c., ossia quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e sia stato accolto o rigettato l'originario ricorso del contribuente. Non è, invece, proponibile ricorso per revocazione delle sentenze della cassazione nel caso previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c. per contrasto tra la sentenza e altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata (Corte cost. n. 77/2006), non potendosi pervenire interpretativamente a un allargamento delle ipotesi di revocazione nei casi non previsti dalla legge (Cass. S.U., n. 23833/2015; Cass. S.U., n. 17775/2013), né si tratta di un vulnus al diritto di difesa in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, essendo l'attuazione delle regole che presidiano il giudicato rimesso alla disciplina interna dei singoli Stati membri (Cass. Sez. trib., 8630/2019). Devono, inoltre, ritenersi esclusi dal novero dei provvedimenti impugnabili ai sensi di tale norma, poiché non aventi forma di sentenza o ordinanza, i decreti di estinzione di cui all'art. 391 c.p.c., essendo prevista soltanto la possibilità di proporre un'istanza di fissazione dell'udienza collegiale per la trattazione del ricorso nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto (Cass. VI, n. 6607/2016). Il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione in esito a proposta di definizione accelerata assume la forma del decreto - ancorché non esplicitata dall'art. 380-bis c.p.c., il cui secondo comma fa rinvio, però, all'art. 391 c.p.c. - ed è soggetto al procedimento di correzione di errore materiale, poiché a tale decreto fa espresso riferimento l'art. 391-bis c.p.c. (Cass. sez. lav., ord. n. 32770/2024). I motivi di revocazione. È ammessa la revocazione quando la sentenza è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (art. 395, n. 1) c.p.c.); se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza (art. 395, n. 2) c.p.c.); se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario (art. 395, n. 3 c.p.c.); se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato (art. 395, n. 6 c.p.c.). La revocazione è consentita esclusivamente avverso il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito: il riferimento è al comma secondo dell'art. 384 c.p.c. secondo cui la Corte decide nel merito qualora non siano necessari accertamenti Regole particolari sono dettate dall’art. 391-quater in ordine alla revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Non rientrano tra i provvedimenti impugnabili per revocazione tutte le sentenze e le ordinanze che la Corte abbia già emesso all'esito di un primo giudizio di revocazione. Tale esclusione deriva dal divieto sancito dall'art. 403 c.p.c., secondo cui «non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione», nonché dal costante orientamento di legittimità, secondo cui le pronunce emessa dalla Cassazione nel giudizio di revocazione non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, a norma dell'art. 403, comma 1, c.p.c. (Cass. I, n. 20724/2017). Neppure le pronunce di cassazione con rinvio possono essere oggetto di revocazione, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere denunciato innanzi al giudice del rinvio, purché si tratti di errore che abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio (Cass. VI, n. 12046/2018). Il procedimento. Il codice di rito civile opera una distinzione. Per i casi di cui all’art. 391-ter c.p.c. la revocazione è domandata con ricorso che deve contenere gli elementi indicati dall’art. 398. A pena di inammissibilità devono essere indicati il motivo della richiesta e le prove relative alla dimostrazione dei fatti che sono oggetto dei motivi di impugnazione. Il ricorso deve seguire le regole previste in genere per l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità. Tra esse acquistano particolare rilevanza quelle di cui all’art. 366, concernenti la specificità e l’esaustività dei motivi di gravame. Il ricorso per revocazione deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, non essendo utilizzabile quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione (Cass. I, n. 16224/2015) e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del motivo di revocazione, prescritto dall'art. 398, comma 2, c.p.c. (nonché, nei casi di cui all'art. 391-ter c.p.c., le prove relative alla scoperta del vizio) e l'esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione revocatoria, non essendo necessaria l'esposizione dei fatti di cui all'originario ricorso per cassazione, né la riproposizione dei relativi motivi (Cass., S.U., n. 13863/2015). L'ultimo comma dell'art. 391-bis c.p.c. stabilisce che «in caso di impugnazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo». La S.C. ha tuttavia ammesso la sospensione dell'esecuzione delle sentenze con cui la Cassazione ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c. (Cass. VI, n. 18300/2015). L'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione, anche in caso di proposizione di ricorso per revocazione, comporta che non possa essere proposta la domanda di definizione agevolata delle controversie in pendenza del giudizio di cassazione, il che conferisce alla revocazione delle sentenze della cassazione il carattere di rimedio impugnatorio straordinario (Cass., Sez. III, n. 4678/2022; Cass., Sez. I, n. 9174/2006). Per l'effetto, per controversie «pendenti» per le quali è proponibile la definizione agevolata devono intendersi quelle la cui decisione giurisdizionale sia ancora impugnabile con i mezzi ordinari, non anche quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione (Cass., Sez. trib., n. 16708/2023; Cass., Sez. trib., n. 26939/2022). Quanto alla decisione della Corte, l'art. 391-bis c.p.c. stabilisce che la Corte «sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza»; anche per le ipotesi regolate dall'art. 391-ter c.p.c., la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c. se ritiene l'inammissibilità, «altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice». Ovviamente, se il ricorso per revocazione risulta ammissibile e viene ritenuto fondato, la Corte, pronunciata la revocazione, procede al giudizio rescissorio, decidendo il ricorso oggetto della decisione revocata, in virtù di un nuovo esame che prescinde dalle rationes decidendi della sentenza revocata (Cass. VI, n. 12215/2017). Nel caso in cui, per la decisione si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte pronuncia la revocazione e rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost. (Cass. Sez. trib., ord. n. 16379/2025). L’art. 391-quater (per quanto possa interessare nel contenzioso tributario) modifica parzialmente la disciplina sin qui sintetizzata. La revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo è ammessa se: la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto si stato della persona; oppure se l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea non è idonea a compensare le conseguenze della violazione. Il ricorso è proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea e l’accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio innanzi alla Corte europea. |