03 Luglio 2026

La distribuzione costituisce la fase ultima del processo esecutivo di espropriazione, seguendo quindi la fase liquidativa.

Inquadramento

La distribuzione costituisce la fase ultima del processo esecutivo di espropriazione, seguendo quindi la fase liquidativa.

Nell'esecuzione mobiliare la distribuzione di preferenza è prevista in via amichevole, cioè d'accordo fra i creditori (art. 541 c.p.c.). Si tratta di un autentico piano concordato redatto dai creditori, che dà origine ad un accordo extraprocessuale, in alternativa al quale l’accordo può intervenire all’udienza sul piano predisposto dal giudice. Quest’ultimo sul piano «amichevole» ha facoltà di intervento limitato, sostanzialmente di verifica della sussistenza del consenso di tutti i creditori. Quanto ai creditori intervenuti senza titolo, essi devono aderire solo se il loro credito sia stato riconosciuto, altrimenti se hanno ottemperato alla previsione di iniziare entro il termine perentorio l’azione per la formazione del titolo, si provvederà all’accantonamento.

Nell'esecuzione immobiliare la distribuzione è invece sempre di natura giudiziale, preceduta da una fase di deposito del relativo progetto in cancelleria e culminante nell’approvazione – a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/22 – da parte del professionista delegato. Se intervenisse, l’accordo si formerà sul progetto predisposto dal giudice (oggi dal professionista, come eventualmente variato e depositato dal giudice).

Nell’espropriazione immobiliare i creditori sono tenuti a precisare il loro credito, e quindi il delegato provvede, entro trenta giorni dal saldo prezzo, a predisporre una bozza di progetto di distribuzione che trasmette al giudice dell’esecuzione (art. 596, comma 1, c.p.c.), il quale nei successivi dieci giorni (art. 596, comma 2, c.p.c.) può variarlo e quindi procede al deposito del progetto (salvo non lo rinvii al delegato affinché egli lo modifichi secondo le istruzioni che il giudice stesso avrà dettato). A quel punto le parti possono formulare le loro osservazioni.

Si tiene quindi una «audizione delle parti» (nell’ipotesi ordinaria in cui la fase distributiva sia oggetto di delega, art. 596, comma 2, c.p.c.), davanti al professionista delegato, che se non sorgono contestazioni ai sensi dell’art. 512 c.p.c. procede ad «approvare» il progetto depositato. Si noti che anche i creditori che non esprimano consenso o comunque non compaiono sono considerati assenzienti (art. 597 c.p.c.), per cui è estremamente importante che le comunicazioni ai creditori (e al debitore) siano effettuate ritualmente.

Dalla comparizione delle parti suddetta (o in caso di udienza, se la delega non venne per qualsiasi ragione conferita) non sono più ammessi interventi, neppure di carattere tardivo, perché il termine ultimo è quello di cui all'art.565 c.p.c. (per l'espropriazione mobiliare art. 528 c.p.c.).

In genere l'avvenuta distribuzione, ed in particolare l’approvazione del progetto di distribuzione, comporta la chiusura del processo esecutivo, ma ciò non accade in caso di accantonamento ai sensi dell'art.499 c.p.c., in relazione ai creditori intervenuti senza titolo i cui crediti non siano stati riconosciuti (cfr. infra).

Nella fase della distribuzione la distinzione tra creditori con titolo e senza titolo si attenua, nel senso che mentre fino alla vendita i primi sono assoluti protagonisti perché unici che possono promuovere atti, e la loro rinuncia comporta estinzione del processo esecutivo indipendentemente dalla presenza di intervenuti senza titolo, dopo di ciò la rinuncia deve essere effettuata anche dai non titolati, perché dopo la fase liquidativa permane solo il diritto a partecipare alla distribuzione, come ben si ricava dall'art. 629, comma 2, c.p.c., e il processo esecutivo dunque proseguirebbe anche senza i creditori titolati.

Venendo al contenuto del progetto, esso si divide in due parti a) progetto di graduazione (con indicazione della causa di prelazione e del tempo dell'intervento) e b) progetto di distribuzione (con indicazione delle somme spettanti ai singoli creditori, nonché di quelle accantonate, e di quelle spettanti a terzi soggetti, massime i debitori e anche i coniugi in regime di comunione dei beni in caso di alienazione di beni rientranti nella comunione stessa).

La massa attiva

Il progetto presuppone la formazione della massa attiva.

Le componenti della massa attiva (per i quali deve farsi riferimento all'art. 509 c.p.c.) sono:

a) Ricavato della vendita

b) Frutti (interessi e canoni)

c) Somme versate in conversione non adempiuta (art. 495 c.p.c.), che spettano peraltro a tutti i creditori intervenuti fino alla fase di conversione stessa, senza distinzione tra chirografari e prelazioni, visto che letteralmente si tratta di «somme» che «formano parte dei beni pignorati», e dunque vanno distribuite proporzionalmente; con la precisazione che a seguito della novella all'art. 495 c.p.c. ad opera della l. n. 132/2015, è prevista una vera e propria distribuzione periodica delle somme in conversione, in via definitiva ogni sei mesi, la quale opera definitivamente a favore dei creditori come dimostra il richiamo all'art. 510 c.p.c. ivi contenuto, per cui le somme così distribuite, in caso di successiva inadempienza, non verranno più a far parte del compendio pignorato

d) Conguaglio dell'assegnazione del bene a un creditore;

e) Ricavato della vendita del bene comune ottenuto in sede divisionale, o relativi conguagli; quanto a questi ultimi, si tratta delle somme versate dai comproprietari in base al progetto divisionale; in caso di mancato versamento, sarà il credito relativo, assistito dal titolo esecutivo costituito dall’ordinanza che approva il progetto divisionale o dalla relativa sentenza, e dal privilegio ipotecario previsto dall’art. 2817, n. 2, c.c., ad essere assegnato al primo dei creditori rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto.

f) cauzione confiscata all'aggiudicatario inadempiente ai sensi dell'art. 587 c.p.c.; il relativo decreto ha efficacia esclusivamente esecutiva e natura sanzionatoria, per cui si spiega la sua adozione inaudita altera parte. Tale decreto è dunque di natura ben differente da quello adottato ex art. 177 disp. att. c.p.c., che ha invece efficacia costitutiva e natura risarcitoria (per cui occorre la valutazione di addebitabilità in capo all'aggiudicatario, facendosi capo alle circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 1460 c.c., cfr. Cass. civ., n. 8631/1999). Inoltre, mentre l'importo della cauzione viene distribuito, quello oggetto di condanna ex art. 177 disp att. c.p.c. va fatto valere in apposito processo esecutivo, e in sede di distribuzione viene assegnato, al primo dei creditori che rimanga totalmente o parzialmente insoddisfatto, il relativo credito assistito da titolo esecutivo costituito dal decreto suddetto.

In caso di estinzione del processo esecutivo o dell'esubero della cauzione rispetto al soddisfacimento dei creditori, la stessa non andrà restituita all'aggiudicatario perché ormai la somma gli è stata confiscata (contra Travi) e inoltre l'art. 632 c.p.c. stabilisce che in caso di estinzione il ricavato va al debitore, e l'art. 509 c.p.c. annovera la cauzione nell'attivo. Nulla impedisce che le parti si accordino nel senso che invece la cauzione vada al creditore.

Quanto al credito ex art. 177 disp att. c.p.c. esso rappresenta come detto un risarcimento attribuito dalla legge in favore dei creditori; siccome il relativo decreto viene emesso in sede distributiva: in caso di estinzione non ci sarà quindi nessun legittimato; peraltro c'è chi sostiene che una volta soddisfatti i creditori col ricavato, la legittimazione spetterebbe al debitore che avrebbe avuto, in caso di adempimento, diritto al sopravanzo (Farina). Io ritengo che in questo caso ci sia al più un profilo risarcitorio da far valere in un giudizio ordinario, mentre l'art. 177 disp. att. c.p.c. è chiaro in punto di esclusiva legittimazione dei creditori quali beneficiari del decreto. In ogni caso il presupposto del decreto è l'avvenuta aggiudicazione del bene (sul decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. cfr. da ultimo Cass. civ. n. 2309/2026).

Tutte queste problematiche non riguardano invece il caso di inadempienza rispetto all'ordinanza di assegnazione, perché anzitutto la sanzione conseguente all'irrevocabilità dell'offerta è rappresentata essenzialmente dall'acquisizione della cauzione in caso di mancato pagamento del prezzo offerto nel termine e dalla soggezione dell'inadempiente al decreto di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c. Orbene, intanto all'istanza di assegnazione non si accompagna il versamento di una cauzione, neppure in caso di assegnazione mista o assegnazione vendita (in cui v'è da versare un conguaglio per soddisfare i creditori anteriori e/o per la differenza col credito dell'assegnatario). In questo stato di cose, se l'assegnatario non versa il conguaglio nel termine di cui s'è appena detto, non resterà che riporre il bene in vendita senza che al creditore si possa applicare alcuna sanzione effettiva. La natura non irrevocabile dell'istanza di assegnazione comporta poi l'inapplicabilità anche del disposto di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c. Inapplicabilità del resto confermata anche da argomenti di natura letterale, laddove la norma attuativa fa espresso riferimento appunto all'«aggiudicatario» inadempiente.

Certo il creditore, non pagando il conguaglio entro il termine stabilito dal giudice, decade dall'assegnazione, tenendo conto che la natura del termine stesso è identica a quella dell'analogo termine previsto dall'art. 587 c.p.c. (Cass. civ. n. 262/2010).

La massa passiva

Sempre ai fini del progetto di distribuzione, va poi formata la massa passiva.

Col termine massa passiva si intende l'insieme di crediti e spese che gravano sul ricavato. Va in proposito fatta la premessa per cui nel processo esecutivo non esiste una vera prededuzione, ma a rigore solo spese anticipate dal creditore ed a lui dovute con credito assistito da privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. (in tal senso espressamente Cass. n. 22105/2025).

In realtà poi, nella pratica, si preferisce prelevare direttamente dal ricavato (per quanto non coperto dall'anticipazione che normalmente i creditori versano dopo l'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c.) le somme necessarie a soddisfare le spese di custodia, stima, l'onorario del delegato, le imposte per le cancellazioni, le spese di pubblicità. Non possono ricomprendersi le spese condominiali maturate nel periodo della procedura, che gravano invece sul debitore (il condominio dovrà quindi per esse intervenire ex art. 499 c.p.c.; diverso il caso delle spese di riparazione che evitano il perimento del bene; se anticipate dal condominio vanno in privilegio giustizia, ma a favore del creditore che le abbia anticipate. Si tratta però solo delle spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità, e quindi intese ad evitare la chiusura anticipata del processo, (Cass. civ. n. 12877/2016).

Vanno poi riconosciute, sempre con il privilegio «spese di giustizia» di cui ai citati artt. 2770-2775 c.c., le spese affrontate dai creditori per conservare la garanzia patrimoniale (quindi per sequestri conservativi, azione surrogatoria, azione per la separazione dei beni del defunto, e pignoramento; non quelle per precetto o titolo; non quindi quelle per l'azione revocatoria, che giova solo a chi la promuove, e non quelle per il sequestro giudiziario, non strumentale al p.e.) e per procedere in sede esecutiva, tranne però il secondo pignoramento, a meno che poi il primo sia caducato; e tranne le spese superflue (es. pignoramento dell'usufrutto dopo il relativo consolidamento nella nuda proprietà già pignorata).

Circa i giudizi di opposizione: a) sono assistite dal suddetto privilegio quelle della fase cautelare; b) anche quelle della fase di merito se inerenti alla proprietà del bene staggito o alla sua pignorabilità, in caso di rigetto dell'opposizione stessa; ritengo peraltro siano privilegiate allo stesso modo anche le spese negli altri casi, visto che servono a mantenere il processo esecutivo che altrimenti si estinguerebbe, almeno quando non vi sia un altro intervenuto titolato.

Quanto ai giudizi di divisione, direi che le relative spese gravano sulla massa in sede di progetto divisionale, non nel progetto di distribuzione.

Con riferimento al privilegio ipotecario, le disposizioni prevedono l'equiparazione del credito per interessi a quello per capitale in ordine al privilegio riconosciuto.

Peraltro, si pongono alcune questioni in ordine alla durata del privilegio, alla relativa formalità ed alla natura degli interessi.

La norma di riferimento è costituita dall’art. 2855 c.c.

Intanto il privilegio riguarda anche le spese per la costituzione dell'ipoteca.

Relativamente agli interessi, il privilegio si applica solo a quelli convenzionali delle due annate precedenti il pignoramento ed a quella in corso, il tutto al saggio convenzionale ove indicato nella nota di trascrizione. Mancando tale indicazione e comunque a partire dalla scadenza dell'anno in corso gli interessi saranno dovuti solo nella misura legale fino alla vendita del bene su cui si esercita il privilegio (oppure, ma la questione non ha interesse per gli istituti di credito, fino al primo riparto anche parziale in caso di privilegio generale).

Nulla va riconosciuto, neppure in via chirografaria, alla differenza tra interessi legali e interessi convenzionali fino alla vendita.

Quanto al concetto di annata in corso si fa riferimento ai dodici mesi e non all'anno solare.

Sorge poi il problema degli interessi di mora, nel senso che un primo orientamento, tenuto conto dell'indistinzione della norma in argomento, ritiene che anche gli interessi di mora siano soggetti alle regole sopra citate e ad essi si estenda quindi il privilegio.

Un orientamento più rigoroso, peraltro, esclude gli interessi di mora dal novero del privilegio, e li declassa quindi senz'altro al chirografo, fondandosi sulla considerazione per cui l'art. 2855 c.c. fa esplicito riferimento alla collocazione di un capitale che produce interessi, dal che discende che tali interessi non possono che essere quelli corrispettivi, dovuti alla naturale produttività del denaro, quindi alla sua remunerazione (Cass. civ., n. 17044/14) e non a quelli moratori che adempiono ad una funzione risarcitoria, per i quali quindi non v'è spazio per il richiamo neppure in via d'analogia.

Va prestata attenzione al fatto che, in caso di risoluzione di un mutuo anteriormente al pignoramento o di titolo giudiziale, tutti gli interessi si convertono in interessi moratori, e quindi per essi non vi sarebbe privilegio, fermo restando quello sugli interessi legali come sopra disciplinati dall'art. 2855 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 6403/15).

Tali principi si applicano anche al caso di mutuo fondiario.

Vengono poi soddisfatti i creditori privilegiati di grado ulteriore e infine i chirografari. Tra essi quelli tardivi (cui sono equiparati i tempestivi inerti ex art. 499, comma 4, c.p.c., che cioè non hanno esteso il pignoramento) vengono soddisfatti solo se sopravanza qualcosa dopo soddisfatti i tempestivi, e ciò in virtù di un privilegio processuale riconosciuto ai primi.

Dopo tutti questi viene il debitore per l'eventuale residuo spettantegli.

Si noti che il debitore ha diritto al residuo in qualità di proprietario del bene venduto, e non come soggetto collocato nel progetto di distribuzione, tanto vero che l’art. 510, ultimo comma, c.p.c., prevede che le somme suddette vengono «consegnate» al debitore, e quindi ciò a prescindere da un espresso provvedimento, che avrà mera natura ricognitiva.

Altra situazione particolare concerne il coniuge del debitore in regime di comunione legale. Questi non è a sua volta debitore, ma semplice soggetto passivo dell’esecuzione. Avrà diritto alla metà lorda del ricavato, nel senso che alla stessa non va sottratta una quota proporzionale delle spese dell’esecuzione, in quanto egli, in base al regime patrimoniale tra coniugi, aveva diritto al regime di comunione, il cui scioglimento (pur limitatamente a quel bene) subisce e pertanto non deve pagarne le spese. Tuttavia, di recente, il S.C. ha chiarito che se al coniuge, anziché l’avviso (o «denuntiatio») di avvenuto pignoramento dell’intero bene fosse (pur impropriamente) notificato il pignoramento, i creditori personali del coniuge stesso potrebbero intervenire nel processo esecutivo. In tal caso, poiché l’esecuzione avverrà anche nei confronti del coniuge, nel senso che verrebbero soddisfatti anche i suoi creditori a seguito della vendita della cosa comune, la sua quota dovrà essere gravata delle spese del processo esecutivo (Cass. n. 11481/2025).

Il creditore fondiario e le interferenze fra le procedure concorsuali ed esecutive individuali

In base all'art. 41 TUB il creditore fondiario ha diritto all'assegnazione diretta delle somme al di fuori del progetto di distribuzione, addirittura da parte dell'aggiudicatario. Inoltre, in caso di pendenza del fallimento (oggi di liquidazione, sia giudiziale che controllata, secondo il dictum della S.C.) del debitore, lo stesso creditore ha diritto di iniziare o proseguire ugualmente l'esecuzione individuale, e di ottenere in tal sede l'assegnazione provvisoria del ricavato fino all'ammontare del relativo credito, fermo restando che spetterà al giudice delegato la verifica del relativo credito dalla quale dipende l'assegnazione definitiva (Cass. civ., n. 23572/2004).

Si tratta di un'ipotesi di privilegio processuale che, secondo l’orientamento del S.C., si applica non solo in caso di liquidazione giudiziale, ma anche di liquidazione controllata (Cass. n. 22914/24). Tuttavia, tale privilegio non deroga alla disciplina in materia d'accertamento del passivo, ed al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall’ art. 151 CCII, non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore. In particolare, è quella concorsuale la sede competente all'ammissione del credito ed alla definizione dello stesso alla luce delle spese generali che dovranno essere pro quota poste a carico del fondiario per l'amministrazione e gestione del bene, donde la differenza fra il credito assegnato in via provvisoria (provvisorietà che qualifica la natura processuale del privilegio) dal g.e. e quello verificato dal g.d. verrà richiesta al fondiario in sede di riparto finale.

Tale sistema era stato in passato interpretato nel senso che il g.e. – se l'ammissione al passivo non era ancora avvenuta – doveva prima accertare che il creditore che pretende il privilegio fosse effettivamente fondiario; in caso positivo assegnava il ricavato fino all'importo del credito in via provvisoria al fondiario, in riconoscimento del privilegio processuale allo stesso spettante. Procedeva quindi a liquidare gli ausiliari, ma riservava il potere di pagare gli stessi al g.d., perché i pagamenti vanno di necessità effettuati in sede concorsuale. Ovviamente se il g.d. non avesse successivamente ritenuto la natura fondiaria del credito, gli organi della procedura concorsuale avrebbero avuto titolo alla restituzione delle somme.

Una  pronuncia della Suprema Corte ha modificato tale interpretazione.

In evidenza

In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva.

In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare, sicché il creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento; il curatore fallimentare, qualora richieda l'attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell'importo da assegnare all'istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l'emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall.) che - direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente - dispongano la suddetta graduazione (Cass. civ.  n. 23842/2018).

Essa, tenendo fermo il principio di cui all'art. 52 l. fall. (oggi 151 CCII) secondo cui in caso di fallimento (ora liquidazione giudiziale o controllata) del debitore l'unico soggetto che possa accertare i crediti, e con esso il relativo privilegio, è il g.d. (Cass. civ. n. 12683/2011), ha ritenuto che in nessun caso il creditore che si asserisce fondiario possa pretendere l'assegnazione provvisoria del ricavato finché il relativo credito non sia stato non solo insinuato, ma anche ammesso allo stato passivo.

Una volta ammesso, il g.e. non potrà però far altro che effettuare l'assegnazione provvisoria, ma il curatore avrà pur sempre diritto non solo a vedersi assegnato l'eventuale supero rispetto al credito fondiario, ma altresì le spese che siano riferibili a quel bene affrontate dalla procedura concorsuale (non va dimenticato che il bene oggetto di privilegio fondiario, ancorché venduto in sede esecutiva in virtù del privilegio processuale, fa pur sempre parte dell'attivo fallimentare). Si tratta in particolare non solo di spese specifiche, che devono essere state autorizzate dal g.d., come imposte (imu, tasi), spese condominiali ecc., ma anche – ai sensi dell'art. 223 CCII, anche della quota di quelle generali imputabili a ciascun bene, secondo un criterio di proporzionalità. Fin qui, in base al precedente orientamento, tali somme venivano senz'altro calcolate in sede di riparto finale e quindi richieste al fondiario da parte del curatore, eventualmente – in caso di rifiuto – anche in via giudiziaria ordinaria. In altri casi, per semplificare, si operava in sede di processo esecutivo (spesso su «accordo» del g.d.) una decurtazione del ricavato, generalmente pari al 20 %, che veniva attribuita direttamente al fallimento (ma in genere con il consenso del creditore fondiario), salvo eventuale conguaglio finale. Con il più recente orientamento invece anche tali somme possono essere soddisfatte integralmente in sede di progetto di distribuzione. Molti tribunali, quindi, procedono ad esempio alla liquidazione del curatore limitatamente all'attività riferibile al bene in oggetto (mettendo nell'attivo solo il ricavato e nel passivo solo il credito fondiario), ma altri tribunali (v. es. circolare del Tribunale di Alessandria), hanno optato per la redazione di un vero e proprio progetto di riparto parziale il cui esito viene poi portato dal curatore in sede esecutiva affinché le somme vengano appunto corrisposte alla procedura concorsuale.

La rilevanza del fondiario in sede distributiva non è però limitata alle interferenze con le liquidazioni concorsuali.

Anche in caso che queste non ci siano vi sono rilevanti aspetti, primo fra tutto il già segnalato diritto del fondiario ad essere soddisfatto al di fuori del progetto di distribuzione. Il creditore fondiario ha poi diritto a percepire direttamente dal custode le rendite del bene, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi.

Non è necessaria né un'istanza né l'approvazione del rendiconto.

Poi nell'ordinanza di delega si stabiliscono le modalità con cui l'aggiudicatario verserà il ricavato al fondiario fuori dal progetto. In genere tramite il versamento dell'80 %, mentre il 20 % viene versato alla procedura.

Tutte queste somme sono peraltro percepite sempre a titolo provvisorio, salvo restituzione del supero (es. per spese maggiori o per prededuzione). Peraltro, il privilegio è limitato al credito fondiario, non all'intero ricavato e neanche all'intero credito (se in parte chirografario.

Tutto questo non esenta il creditore fondiario dal precisare il credito nell'ambito del progetto di distribuzione, alla luce del quale eventualmente dovrà restituire parte di quanto percepito, e in cui verrà dedotta comunque tale somma.

Altra particolarità sta nel diritto dell'aggiudicatario, entro 15 gg dall'aggiudicazione, di subentrare nel contratto di mutuo, purché paghi entro tal termine le rate scadute, gli interessi e le spese. Se non lo farà avrà ancora tempo all'ordinario saldo prezzo nel termine indicato nell'ordinanza di vendita (solitamente 120 giorni).

Affinché però si producano tutti tali effetti il giudice deve riconoscere la natura fondiaria del credito, anche ai sensi del limite di cui all'art. 39 TUB e il grado poziore dell'ipoteca.

Gli accantonamenti

L'istituto dell’accantonamento (art. 510, secondo comma, c.p.c.) riguarda essenzialmente ed espressamente solo il creditore intervenuto tardivo non riconosciuto, che dimostri di aver presentato domanda per ottenere il titolo entro trenta giorni dall'udienza per il riconoscimento. Si ritiene poi ammissibile la richiesta di accantonamento da parte dei creditori senza titolo intervenuti tardivamente, i quali dovranno dimostrare di aver intentato l'azione entro trenta giorni dal deposito dell'intervento, ma non saranno soggetti al procedimento di riconoscimento perché appunto tardivi. Anche per essi sarà disposto l’accantonamento.

L'istanza di accantonamento può essere presentata in qualsiasi momento, anche all'udienza di distribuzione.

All'accantonamento avrebbero diritto anche il creditore pignorante o quello intervenuto il cui titolo sia stato oggetto di sospensione dell'efficacia esecutiva successivamente al pignoramento. In particolare, potrebbe essere questa la soluzione per il creditore oggetto d'opposizione ma rispetto al quale sussistono altri creditori muniti di titolo, per cui non si può procedere alla sospensione ex art. 624 c.p.c. Ma ciò solo se si ritiene che sia proprio quella distributiva la sede in cui la relativa opposizione venga in effettivo rilievo (salvo egli abbia precedentemente posto in essere atti d'impulso).

L'accantonamento per legge dura tre anni. Si ritiene, per dare una lettura costituzionalmente orientata, che lo stesso termine sia rimettibile ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Tale termine è comunque soggetto alla sospensione feriale.

Decorso il termine, su istanza o d'ufficio il giudice fissa udienza per la distribuzione, che in caso di mancata formazione del titolo opererà a vantaggio degli altri creditori, o del debitore se i primi siano stati integralmente soddisfatti. Se il titolo ottenuto dal creditore è per un importo differente, occorre un nuovo progetto di distribuzione, ma non un nuovo piano di graduazione, per cui si potrà anche fare a meno del previo deposito in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La subcollocazione

Prevista dall'art. 511 c.p.c., la subcollocazione consiste nel diritto di collocazione del creditor creditoris, in luogo di quest'ultimo, nel ricavato (Cass. civ., n. 2608/1987). Essa, dunque, non va qualificata come una forma d'intervento, perché non è diretta nei confronti del debitore, e il richiamo all'art. 499 c.p.c. è limitato agli aspetti formali. È quindi svincolata dai presupposti per l'azione esecutiva e tipica della sola fase distributiva essendo strumentale alla distrazione in favore del ricorrente di tutta o parte della somma dovuta al creditore. È pur sempre uno strumento esecutivo, in quanto per il suo tramite il sostituto soddisfa forzatamente il proprio credito nei confronti del sostituito, e vede come soggetto passivo non appunto il debitore ma l'originario creditore (Cass. civ., n. 6019/2017).

Così stando le cose la relativa istanza può essere formulata anche da un creditore non titolato, che semplicemente si affermi tale (Cass. civ., n. 8001/2015). Ma se il credito non è certo, liquido ed esigibile, requisiti quindi non necessari ai fini dell'ammissibilità della domanda, il g.e. non gli può consegnare la somma in luogo del creditore, cioè essi rilevano ai fini dell'utile collocazione. Tali requisiti vanno dimostrati documentalmente. Se così non sarà, il giudice procederà normalmente all'attribuzione all'originario creditore.

Difficile poi sostenere che il subcollocato possa pretendere di porre nel nulla l'eventuale rinuncia del creditore, ovvero la sua istanza di assegnazione.

La direttiva secondo cui le controversie tra subcollocato e creditore non possono ritardare la distribuzione in favore degli altri, significa che se tra i due può insorgere controversia ex art. 512 c.p.c., il g..e potrebbe anche adottare un provvedimento sospensivo ai sensi del 2° comma della norma citata, ma solo parziale relativamente alla quota spettante al creditore.

La distribuzione parziale

Una delle novità introdotte dalla legge n. 119/2016 riguarda, (ma solo per l'espropriazione immobiliare essendo riferita all'art. 596 c.p.c.) la possibilità di eseguire piani parziali di riparto, analogamente a quanto avviene in sede concorsuale in forza dell’art. 227 CCII. Mancando una disciplina del diritto intertemporale, si applicherà il generale principio tempus regit actum.

La norma consente di smobilizzare risorse finanziarie permettendone la distribuzione tra i creditori in corso di procedura quando, ad esempio, si è proceduto alla vendita di solo alcuni lotti, essendo invece in corso la liquidazione di altri; e questo a sicuro vantaggio soprattutto dei creditori che abbiano anticipato i costi di spese prededucibili.

La previsione della possibilità di eseguire riparti parziali, per come è prevista dall'art. 596 c.p.c., è esclusa nelle ipotesi in cui vi sia un solo creditore (cui si riferisce l'art. 510, comma 1, c.p.c.).

Oggetto di riparto parziale è il novanta per cento delle «somme da ripartire».

La locuzione sembrerebbe richiamare gli importi da distribuirsi tra i creditori, e dunque la percentuale andrebbe calcolata al netto del compenso spettante al custode ed al professionista delegato alla vendita, nonché del 50% del compenso dovuto all'esperto nominato per la stima, poiché gli stessi non sono oggetto di «ripartizione» tra i creditori, mentre le argomentazioni in senso contrario basate sul fatto che viene individuata una percentuale massima e manca una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 227 CCII, che individui le somme che devono comunque essere accantonate per, non paiono decisive.

È da ritenere poi che l'accantonamento disposto in ogni piano di riparto debba considerarsi sottratto alle distribuzioni effettuate in sede di ulteriori riparti parziali, permanendo l'esigenza cautelare sottesa fino alla distribuzione finale.

Il piano di riparto parziale deve essere depositato in cancelleria «non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo».

L'uso dell'indicativo presente «provvede»”, lascia intendere che questi siano obbligatori, e che dunque ad essi debba procedersi all'esito di ogni singola vendita. Tuttavia, è da ritenere che sia consentito al Giudice di non eseguire riparti parziali per esigenze di economia processuale, laddove ad esempio la somma ripartibile sia di non apprezzabile entità, come in sede fallimentare (Miele).

I riparti parziali andranno eseguiti non già distribuendo le some proporzionalmente, bensì rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione; ciò al fine di evitare che detto ordine risulti alterato ove, eseguito un riparto parziale, non vi saranno più importi distribuibili.

La distribuzione condizionata

Gli ultimi due periodi del 2° comma dell'art. 596 c.p.c., come introdotti sempre dalla legge n. 119/2016, prevedono la distribuzione anche in favore dei creditori che hanno diritto all'accantonamento (non titolati contestati che stanno agendo per munirsi di titolo esecutivo) ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512 c.p.c., e infine a quelli che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento.

La distribuzione nei confronti di tali soggetti è condizionata al rilascio di idonea fideiussione per i cui requisiti si rimanda alle minuziose disposizioni del testo.

Quanto all'interpretazione della disposizione, mentre appare evidente che l'assegnazione condizionata si applicherà nelle ipotesi in cui il g.e., in sede di risoluzione delle controversie distributive, ritenga di adottare un provvedimento di sospensione, poiché altrimenti non vi sarebbe alcuno spazio applicativo, crea difficoltà la previsione di distribuzione in favore dei creditori che avrebbero diritto alla distribuzione ove non risultassero fondate le pretese di quelli contestati (sebbene, sia detto per inciso, dal punto di vista pratico in questi tre anni la distribuzione condizionata abbia in generale avuto rarissime occasioni di applicazioni a mia notizia).

Può ritenersi in proposito che, in caso di accantonamento, la portata della previsione sia nel senso che, eseguito il riparto, se alcuni creditori risultano in tutto o in parte insoddisfatti, essi potranno beneficiare dell'assegnazione condizionata, previa istanza da formularsi all'udienza di discussione del progetto, perché dopo ormai il progetto sarà approvato. E in tal caso, chiedendo entrambi – gli aventi diritto all'accantonamento e quelli ulteriori che rimarrebbero insoddisfatti in caso di prevalenza dei primi – la distribuzione condizionata, il giudice non potrà che regolarsi secondo le regole generali. Trattandosi quindi di creditori formalmente pari ordinati (entrambi chirografari o aventi il medesimo privilegio) distribuirà in proporzione; altrimenti distribuirà in favore di chi vanti il diritto di prelazione di grado anteriore.

Se poi vi fosse il concorso di creditori oggetto di controversia distributiva ci si regolerà similmente, anche se ad essere contestato fosse il privilegio.

Stabilità dell'ordinanza distributiva o dell'atto di approvazione

Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione è costituito da un'ordinanza, ovviamente se adottato dal g.e. e non dal professionista.

Dal punto di vista formale, non esistono posizioni univoche in ordine al momento in cui tale provvedimento diventi irrevocabile, poiché non vi è accordo in ordine al momento in cui esso deve ritenersi eseguito ai sensi dell'art. 487 c.p.c.

Da parte di alcuni si sostiene che l'esecuzione si avrebbe solo con l'emissione dei mandati di pagamento (Bonsignori), o addirittura con la loro riscossione (Scardaccione). Anche in giurisprudenza, in passato,  si sosteneva che l'esecuzione non può che essere identificata col momento in cui siano esaurite tutte le attività relative all'adempimento degli obblighi imposti dal giudice con l'ordinanza (Cass. civ., n. 4078/98 in FI, 1998, I, 2897).

Tuttavia più di recente (Cass. civ. n. 32143/2023) si è chiarito che è l’approvazione del progetto a chiudere il processo esecutivo, non potendosi ammettere che lo stesso sia chiuso da un atto di pagamento, dipendente da aspetti del tutto estranei alle dinamiche processuali.

In evidenza

L'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo laddove essa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché, in caso contrario, l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c., nella quale la parte interessata è, a quel punto, già incorsa.

(Cass. 32143/23)

Dunque, sebbene senz'altro il momento della riscossione ha un suo rilievo consistente nell'effetto liberatorio (totale o parziale) per il debitore, deve valorizzarsi la valenza di atto conclusivo del processo che assume l'ordinanza distributiva, con conseguente effetto di spoliazione del g.e. circa i suoi poteri (a quel punto il giudice functus est munere suo), incluso quello di modificare o revocare il provvedimento conclusivo, ferma restando la facoltà della parte di opporsi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.

Ciò peraltro va oggi coordinato con la previsione per cui l’approvazione del progetto, in seno alla comparizione delle parti, è adottata dal delegato.

Non pare, cioè, ammissibile che, sottraendo – come giusto – la definizione del processo (con tutte le conseguenze giuridiche che ne conseguono, non ultima l’inammissibilità dei rimedi oppositivi, si pensi alla rilevanza in tema di opposizione a decreto di trasferimento in caso di aliud pro alio) al compimento di attività materiali da parte della cancelleria se non addirittura dell’istituto di credito, si affidi però tale momento al professionista delegato. Ciò in quanto in tutto il processo esecutivo appare evidente come al giudice, nonostante il conferimento della delega al professionista, rimangano affidati rilevanti poteri di intervento e controllo, tanto che egli ne mantiene la direzione (art. 484 c.p.c.; con specifico riguardo al delegato cfr. art. 591-bis, undecimo comma, c.p.c.), e nella stessa fase distributiva, come visto, egli riveste un ruolo fondamentale sia in quanto deve vagliare e depositare il progetto, sia in quanto è titolare del potere di risolvere le controversie ex art. 512 c.p.c.

Del resto, lo stesso art. 591-bis, quattordicesimo comma, c.p.c., stabilisce che il delegato, entro dieci giorni dall’approvazione del progetto, deve depositare un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. Ora né la comunicazione dell’approvazione né il rapporto avrebbero senso se il g.e. ormai avesse ultimato le sue funzioni come sarebbe consono a seguito della chiusura del processo, tanto più che a rigore il delegato nei sette giorni successivi all’approvazione dovrebbe aver ordinato il pagamento, per cui il progetto sarebbe anche eseguito e non ci sarebbe spazio per la revoca (ma al più solo ormai per un rimedio contro l’approvazione, ma da parte dei creditori o del debitore).

Si ritiene quindi che tali disposizioni ed i principi espressi dalle stesse impongano che l’atto di approvazione venga sottoposto al g.e., il quale può approvarlo oppure può anche revocarlo. Solo in caso di autorizzazione/approvazione, scatterebbe il termine di sette giorni.

Ciò consentirebbe di verificare la regolarità delle rilevanti operazioni effettuate dal delegato, tra cui il controllo delle notifiche a creditori e debitore, in assenza delle quali l’approvazione non potrebbe adottarsi, e così pure del fatto che in sede di comparizione delle parti non si siano verificate delle improprie modifiche del progetto o risolte, magari inconsapevolmente, delle controversie.

Pacifico invece che sia immodificabile l'approvazione del progetto frutto dell'accordo delle parti (cd. riparto amichevole), salvo l'intervento, prima delle riscossioni, di un negozio modificativo (Bonsignori), nonché l'efficacia autoesecutiva del provvedimento di assegnazione del credito pignorato, con conseguente sua immediata irrevocabilità (Cass. civ., n. 3958/2007).

Dal punto di vista dei rimedi invece, la regola generale è costituita da un lato dal fatto che avverso l'ordinanza distributiva come avverso tutti i provvedimenti esecutivi è possibile esperire il rimedio dell'opposizione agli atti, e d'altronde avverso l'ammissione dei crediti si può esperire sia in generale l'opposizione all'esecuzione sia, in sede distributiva (e con particolare riferimento ai crediti di cui sono titolari gli intervenuti) la contestazione di cui all'art. 512 c.p.c. La sussistenza dei rimedi offerti dal processo esecutivo dovrebbe così determinare - ove gli stessi non fossero compulsati - un effetto preclusivo in capo all'ordinanza. Dall'altro lato deve rimarcarsi l'assenza di qualsiasi potere di accertamento in capo al g.e. (a parte appunto l'ipotesi della controversia distributiva di cui all'art. 512 c.p.c.).

La questione, con riferimento all’atto di approvazione del delegato, sarà affrontata al paragrafo successivo.

Da tanto deriva che mentre la preclusione in parola opera in maniera decisa ove la ragione creditoria sia fondata su un titolo giudiziale definitivo, ovvero se a fronte ad esempio di un titolo extra-giudiziale il debitore abbia omesso di avvalersi degli strumenti oppositivi offerti dal processo esecutivo, negli altri casi (in cui l'opposizione sia stata proposta, o il titolo giudiziale sia solo provvisorio e sia in corso il giudizio di opposizione o d'impugnazione, si pensi al caso del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma opposto), si potrà affermare solo la natura puramente erogatoria dell'ordinanza, che non può quindi essere messa in discussione all'interno del processo esecutivo, ma non esclude il diritto del debitore a ripetere le somme al di fuori del processo stesso (Cass. civ., n. 790/1991, in FI, 1992, I, 1884). A tali ipotesi da ultimo delineate, si aggiunge senz'altro quella di cui all'art. 499, comma 6, c.p.c., relativa al creditore intervenuto senza titolo il cui credito non venga contestato dal debitore, per l'espresso riferimento della norma alla rilevanza solo endoesecutiva della non contestazione. In tale ultimo caso, nel giudizio in cui si effettuerà la contestazione del credito, l’eventuale riconoscimento espresso ottenuto ai sensi dell’art. 499 c.p.c. potrà valere o come atto ricognitivo ex art. 1988 c.c., ovvero come atto confessorio.

La delega e l'impugnazione degli atti del delegato

A seguito delle modifiche al codice di rito introdotte a seguito del d.lgs. n 149/2022, l’intera fase distributiva è ormai di norma oggetto di delega, residuando la possibilità che la stessa sia riservata al g.e. solo se si ravvisi che tale provvedimento sia contrario agli interessi delle parti.

Dunque, il g.e., in sede distributiva, oltre al potere di vigilanza accordatogli in generale dall’art. 484 c.p.c. e in particolare dall’art. 591-bis, undecimo comma, c.p.c., deve solo provvedere ad approvare il progetto di distribuzione e a depositarlo, e – se è vero quanto detto al paragrafo precedente – deve poi approvare l’atto finale del delegato, dal ché discende anche il relativo potere di revoca.

Ciò determina, come visto, che l’approvazione del progetto compete al delegato, e ci si deve allora domandare come si impugni tale atto.

Ritengo che sia difficilmente predicabile l’applicabilità dell’art. 591-ter c.p.c. (reclamo avverso gli atti del delegato) infatti riferito alle operazioni di vendita, tra cui la distribuzione non può annoverarsi.

D’altronde l’applicazione del rimedio generale e residuale di cui all’art. 617 c.p.c. mal si concilia con la natura del soggetto che tale atto emette (il rimedio in parola essendo previsto per gli atti del g.e. che servono al progredire del processo esecutivo, ovvero agli atti prodromico e introduttivo della parte creditrice, segnatamente precetto e pignoramento, oltre ovviamente all’altro atto che costituisce esercizio dell’azione esecutiva, cioè quello d’intervento).

La soluzione più lineare sarebbe allora quella che l’approvazione, in sé, non sia impugnabile, e che invece lo sia l’atto del g.e. che «vista» l’approvazione, come tale impugnabile per vizio derivato ai sensi appunto dell’art. 617 c.p.c.

Si tratta peraltro, allo stato, solo di una proposta di soluzione, in attesa che si pronunci la giurisprudenza.

Le controversie distributive: rinvio

Per le problematiche relative alle controversie distributive, attesa la vastità dell'argomento, rinvio A. Crivelli, Le controversie distributive, su IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it)

Riferimenti

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Bove, La distribuzione in Balena, Bove, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006;

Capponi, L'opposizione distributiva dopo la riforma dell'espropriazione forzata, in CorG, 2006, 1760;

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Crivelli, La distribuzione, in Crivelli (a cura di), Esecuzione forzata e processo esecutivo, I, 2012;

id., Questioni controverse in tema di conversione del pignoramento, REF, 2018, 308 ss.;

Farina, l'Aggiudicazione;

Miele, sub Art. 113 l.f., in Ferro (a cura di), La legge fallimentare, Padova, 2011;

Merlin, Le controversie distributive, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, II, Milano, 2006;

Monteleone, sub art. 512 c.p.c., in AA.VV. La riforma del processo civile, a cura di Cipriani, Monteleone, Padova, 2007;

Perago, La distribuzione del ricavato, in AA.VV. L'esecuzione forzata riformata, a cura di Miccolis, Perago, Torino 2009;

Romano, Espropriazione forzata e contestazione del credito, Napoli, 2008;

Scardaccione, Osservazioni sulla revoca dell'ordinanza di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, RDPr, 1955;

Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2016, cap. IX;

Tota, sub art. 512 c.p.c., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di Briguglio, Capponi, II, Padova, 2007;

Travi, Espropriazione Immobiliare;

Vincre, Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato, Padova, 2010.

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