Decreto Legge - 24/08/2021 - n. 118 art. 3 - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto 1Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto 1 [1. E' istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile. 6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è composta da: a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1; b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è costituita la commissione; c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. 7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5. 8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente. 10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.] [1] Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione e successivamente abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. InquadramentoLa lunga enunciazione contenuta nel testo dell'art. 3 d.l. n. 118/2021 si articola su tre fronti. Esso dispone: l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; la formazione di un elenco di esperti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano e le modalità per l'iscrizione nell'elenco; la procedura di nomina dell'esperto quando è presentata la richiesta di composizione negoziale. La norma si avvale di una figura non del tutto nuova all'ordinamento, quella dell'esperto, e, nella ricorrenza di determinate condizioni oggettive e soggettive, la pone al centro di un particolare strumento di risoluzione delle crisi imprenditoriali. A questo organismo è conferita attendibilità, affidabilità e poteri da un complesso meccanismo attraverso il quale ne viene valutata e accertata l'onestà e l'indipendenza. L'iscrizione nell'elenco costituisce titolo per l'esercizio della mediazione; e, insieme, garanzia di autorevolezza e fiducia nel suo operato. La piattaforma telematicaLa piattaforma telematica è gestita dal sistema delle camere di commercio per il tramite di Unioncamere, sotto vigilanza ministeriale. Ad essa l'utente accede attraverso il sito istituzionale proprio ad ogni camera di commercio. La condizione richiesta, dell'iscrizione nel registro delle imprese, riserva agli imprenditori in regola la possibilità dell'accesso ed esclude gli imprenditori di fatto. Nel sito della camera di commercio si apre sul computer una finestra che conduce alla piattaforma. La finalità di questa è di contenere indicazioni preparate sotto forma di modelli da utilizzare per la proposizione della domanda. L'imprenditore che effettua l'accesso trova: una lista di controllo particolareggiata con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento; un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La lista è consultabile dall'imprenditore e dai professionisti da lui incaricati (gli esperti di parte). E' previsto che il suo contenuto debba essere adeguato anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Il decreto legge non dice di più ma rimanda a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia per la determinazione di quanto occorre ad assegnare un senso concreto alla disposizione: la struttura ella piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo. In sostanza, la lista contiene le istruzioni per chiedere la nomina dell'esperto e per esporre quanto occorre per dare concretezza alla domanda di composizione negoziata. Sotto quest'ultimo profilo particolare importanza assume l'enunciazione del piano che si propone come modalità potenzialmente risolutiva della situazione di squilibrio dell'impresa. Il test è predisposto per verificare se davvero sussiste il probabile risanamento dell'impresa. Esso è redatto secondo un criterio di standard, finalizzato a ridurre per quanto possibile la discrezionalità e l'attendibilità delle mere ipotesi salvifiche in una materia della più ampia gamma di ricorrenze e di difficile apprezzamento oggettivo. Inoltre, sempre dalla piattaforma è desumibile il format di cui servirsi per la compilazione della domanda alla camera di commercio oltre allo schema del procedimento da seguire. Anch'esso costituisce un modello studiato per fornire al destinatario le informazioni minime occorrenti ad apprezzare la posizione del richiedente. In definitiva, la piattaforma risponde, insieme ai modelli che offre, ad uno scopo di concretezza. Essa incanala in schemi predisposti la formulazione delle ragioni per le quali è chiesta la nomina dell'esperto e circoscrive a modelli predeterminati sia l'individuazione della ragionevole perseguibilità di una soluzione pattizia e sia le modalità per conseguirla. Dirà l'esperienza come possano coniugarsi, da un lato, la riduzione a parametri predisposti e, dall'altro, l'estrema varietà di situazioni conseguente alla diversa tipologia delle attività economiche: tenuto, in particolar modo, conto della larga sfera di libertà lasciata alle determinazioni dell'autonomia privata. L’elenco degli espertiPresso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti. L'elenco contiene i nominativi e i dati identificativi di coloro che hanno dichiarato la disponibilità a porsi come mediatori nella composizione negoziata e che ad essa sono stati ammessi. L'indicazione legislativa ripete il modello seguito per la selezione di soggetti abilitati a svolgere attività per conto o in ausilio dell'autorità giudiziaria e degli organi amministrativi. Una cernita preventiva evita accertamenti da svolgere di volta in volta e consente di mantenere la vigilanza sulla persistenza delle condizioni soggettive cui l'iscrizione è condizionata. Data la specialità della materia è naturale che siano ammessi a chiedere l'iscrizione i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro. Il loro titolo professionale li indica come destinatari principali della disciplina in oggetto. E tuttavia va osservato che il titolo non è, da solo, sufficiente, in quanto è attribuito rilievo all'aver maturato una sufficiente esperienza. Il possesso di questa è presunto, ex lege, dalla durata temporale dell'iscrizione all'albo professionale (cinque anni per i commercialisti e gli esperti contabili), che è reputata sufficiente a far conseguire la necessaria pratica ed esperienza. Per altri soggetti si chiede una certa durata dell'iscrizione unitamente all'aver effettivamente operato nel campo della ristrutturazione aziendale (così è per gli avvocati e i consulenti del lavoro). Per altri ancora una legittimazione è ravvisata, più semplicemente e indipendentemente dall'iscrizione ad albi, dall'aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti o concordati preventivi con continuità aziendale omologati, se nei confronti delle imprese non è stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Per tutte le situazioni suddette può dirsi che, in maggiore e minor grado,l'idoneità alla funzione dimostrata dalla pratica pregressa risulta di importanza che può essere prevalente sul titolo di studio e motivo che, anche da solo, può costituire il presupposto per l'iscrizione nell'elenco e per l'assunzione della funzione di esperto nella composizione negoziale delle crisi d'impresa. Titolo ed esperienza non sono ancora sufficienti a consentire l'ammissione nell'elenco. La normativa pretende ancora il requisito della formazione specifica al compito da svolgere. L'iscrizione è subordinata, infatti, al possesso della specifica preparazione i cui dettagli sono da stabilire con il decreto demandato al Ministro della giustizia. La domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti deve fornire la prova del possesso dei requisiti occorrenti per ottenerla. Assume rilievo particolare, in proposito, la produzione della documentazione comprovante il possesso dei titoli, professionali o meno, e la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi. Come è avvenuto in altre circostanze analoghe, potrà essere disposto che la formazione sia periodica. I corsi di formazione sono di spettanza delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono designare il soggetto responsabile della formazione, della tenuta e degli aggiornamenti degli elenchi degli esperti. L'iscrizione avviene su domanda. L'art. 3 del decreto legge indica in modo particolareggiato il contenuto della richiesta e la documentazione che ad essa deve essere allegata. Di particolare significato appare la menzione, da farsi, del possesso di esperienza nella materia della facilitazione e della mediazione, sicuro viatico per l'accettazione dell'istanza. |