Decreto Legge - 24/08/2021 - n. 118 art. 14 - Misure premiali 1

Francesco Maria Bartolini

Misure premiali1

[1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 2.

6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.]

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione.

Inquadramento

Il legislatore ha inteso favorire in vario modo l'accesso al nuovo istituto della composizione negoziata e in proposito ha predisposto per l'imprenditore misure che ha definito “premiali” per farne intendere con locuzione sintetica il loro contenuto essenziale e la loro finalità.

Molti sono gli interessi in gioco, nella situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa. Per l'economia generale è utile che l'impresa prosegua la sua vita e le attività vengano continuate, una volta che le difficoltà siano state appianate.  I creditori hanno l'aspettativa di veder soddisfatti i loro diritti ma se il loro soddisfacimento può determinare il sacrificio di un'impresa suscettibile di essere salvata, deve essere trovato un punto di equilibrio.  E se spetta al solo imprenditore di affrontare la sua situazione e attivarsi per chiedere una composizione negoziata con tutti gli interessati, l'iniziativa in tal senso può essere sollecitata dalla prospettiva dei benefici conseguibili, utile a vincerne le esitazioni .

In una materia, qual è quella della composizione contrattata tra le parti, di spiccata autonomia privata, i detti benefici da far dipendere da una disposizione di legge non potevano risolversi in qualcosa di diverso dall'alleggerimento del peso di interessi, sanzioni e obblighi di natura fiscale. 

 

Le misure premiali

L'art. 14 elenca come misure premiali per l'imprenditore nell'ambito della composizione negoziata gli effetti che si producono su:

1) Gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore. Il debito deve avere natura tributaria, ovvero avere ad oggetto obblighi imposti per l'esercizio delle attività dell'amministrazione finanziaria dello Stato e degli enti territoriali finalizzate a procurare le risorse occorrenti alla spesa pubblica. Una definizione dottrinaria sulla quale può concordarsi indica il tributo come la prestazione obbligatoria imposta autoritativamente, collegata direttamente ad un fatto economico e destinata a garantire il concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica. A decorrere dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto gli interessi che man mano maturano su questi debiti tributari sono ridotti alla misura legale. Quei debiti sono riferiti, dalla disposizione citata, genericamente all'imprenditore. Deve intendersi che essi non comprendano le obbligazioni personali di costui ma solo quelle inerenti alla sua impresa. La composizione negoziata, infatti, non è una procedura di soddisfacimento concorsuale sui beni dell'impresa ma un istituto cui ricorrere “… quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa” (art. 1, primo comma). 

La riduzione non si applica nel caso di successivo fallimento o di dichiarazione dello stato di insolvenza. Questi eventi indicano all'evidenza che il beneficio concesso per agevolare l'impresa non ha più ragione d'essere. Gli interessi sono dovuti retroattivamente, sin dal momento in cui erano maturati.

2) Le sanzioni tributarie applicabili in misura ridotta. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio, che le ha irrogate, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento viene a scadenza dopo la presentazione della domanda di nomina dell'esperto. In questo caso l'istanza prenota un effetto premiale di per sé stessa, suscettibile talvolta di avere un risvolto economico di tutto rilievo.

Anche in questo caso la riduzione non si applica n ipotesi di successivo fallimento o di dichiarazione dello stato di insolvenza. Questi eventi indicano all'evidenza che il beneficio concesso per agevolare l'impresa non ha più ragione d'essere.

3) Sanzioni e interessi su debiti tributari sorti prima della domanda di nomina dell'esperto. Se oggetto della composizione negoziata sono debiti sorti prima del deposito della domanda di nomina dell'esperto, gli interessi e le sanzioni dovuti su di essi sono ridotti della metà quando: all'esito delle trattative l'imprenditore chiede l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies della legge fallimentare o, in alternativa, egli predispone il piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, stessa legge, o propone la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o accede a una delle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'ultimo comma dell'art. 11, lett. c), d.l. 118/2021. La misura premiale è intesa ad agevolare l'uscita dalla composizione negoziata, con accesso a procedure di risanamento, mediante la riduzione del peso di oneri il cui ammontare è per esperienza generale di sicuro impaccio ad una soluzione della crisi con soddisfacimento di tutti.

4) Il piano di rateazione. Un effetto premiale particolare è predisposto per il caso in cui l'imprenditore concluda un contratto che, secondo la relazione dell'esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; e per il caso in cui l'imprenditore concluda un accordo, sottoscritto anche dai creditori e dall'esperto, che produca gli effetti di cui all'art. 67, terzo comma, legge fallimentare. Nell'una o nell'altra di queste evenienze l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che la richiede una rateizzazione delle somme dovute secondo un piano di versamenti esteso fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La rateizzazione richiede l'osservanza di alcune condizioni. Il contratto e l'accordo devono essere stati iscritti nel registro delle imprese perché se ne abbia l'ufficialità e la possibilità di conoscenza occorrenti a informare e tutelare i creditori. Le somme oggetto di pagamenti rateali, non ancora soddisfatte, debbono essere dovute a titolo di: imposte sul reddito; ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta; imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori. Sono queste le fattispecie di indebitamento, per il caso di evasione dell'imposta o di altre irregolarità, che cagionano l'onere maggiore per l'impresa, suscettibile molto spesso di consumare l'attivo ricavabile dai beni dell'impresa per soddisfarle.

L'istanza di rateizzazione deve essere sottoscritta anche dall'esperto, a garanzia implicita della serietà della stessa e della possibilità concreta che gli obblighi rateali vengono adempiuti. In proposito l'art. 14 chiarisce che la sottoscrizione costituisce prova della temporanea situazione di obiettiva difficoltà in cui versa l'impresa del richiedente. La rilevanza per tal modo attribuita alla sottoscrizione è funzionale ad ottenere una assunzione di responsabilità che garantisca l'Amministrazione dal rischio di accedere a richieste aventi motivazioni difformi da quelle di rispondere al comune interesse di debitore e creditori. Si tratta di escludere il ricorso malizioso e strumentale ad un istituto finalizzato a favorire soggetti in difficoltà e in buona fede ma non anche a prestarsi come mezzo utilizzabile da chi intenda approfittarsi di benefici ai quali non ha diritto. Nello stesso tempo la richiesta di una firma che accompagni quella dell'imprenditore comporta a carico dell'esperto l'assunzione delle responsabilità eventualmente derivanti dalla non veridicità dei dati riferiti nella domanda.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 19 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti la dilazione del pagamento delle imposte dirette. Queste disposizioni hanno ad oggetto somme dovute per imposte già iscritte a ruolo e disciplinano le modalità della richiesta, l'eventuale iscrizione di garanzia ipotecaria a cura dell'agente della riscossione, gli effetti, sui pagamenti dovuti, dei provvedimenti amministrativi o giudiziali di sospensione della riscossione e, inoltre, le conseguenze dell'inadempimento del debitore. A questa normativa l'art. 14 aggiunge la previsione di una specifica causa di decadenza automatica dal beneficio della rateazione. Tanto avviene se l'imprenditore chiede il concordato preventivo, se egli viene dichiarato fallito, se nei suoi confronti è accertato lo stato di insolvenza o se è omesso il pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata. Per quest'ultima circostanza l'espressione utilizzata lascia intendere che configura l'inadempienza anche il ritardo nell'eseguire il pagamento.

5) Sopravvenienze e perdite. Il comma quinto dell'art. 14 trasferisce nell'ambito della composizione negoziata l'applicabilità di due disposizioni del testo unico sulle imposte dirette d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi. Si tratta, da un lato, della norma (art. 88, comma 4-ter) che non considera sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorie (o di procedure estere ad esse equivalenti). Nel caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo. Dall'altro lato (art. 101, comma 5), il richiamo alla disposizione del testo unico riguarda le minusvalenze per perdite di beni che, a determinate condizioni, sono dichiarate deducibili.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario