Decreto Legge - 24/08/2021 - n. 118 art. 15 - Segnalazione dell'organo di controllo 1


Segnalazione dell'organo di controllo1

[1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini [dell'esonero o dell'attenuazione ] della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.]2

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, in sede di conversione.

Inquadramento

 Molto opportunamente l'art. 15 del d.l. 118/2021 provvede ad operare un collegamento tra la riserva all'imprenditore delle iniziative di accesso alla composizione negoziata e le responsabilità che nelle imprese in forma societaria assumono gli organi di controllo. La loro posizione di vigilanza e di garanzia avente a oggetto la regolare conduzione delle attività esercitate li pone al centro delle scelte da compiersi per l'ordinata vita dell'ente: non già perché ad essi spetti di adottare quelle scelte ma in quanto essi rispondono di esse verso i soci e verso l'ordinamento per quanto attiene alla loro rispondenza alla legge, all'onestà imprenditoriale che le ha ispirate ed alla compatibilità delle stesse con gli statuti, la situazione economica e gli scopi sociali perseguiti.

La normativa promette all'imprenditore misure premiali per indurlo a tentare le vie della composizione negoziata quando si trova in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che mette a rischio la sorte dell'impresa. Nelle società commerciali, a questa forma di incentivazione si accompagna un obbligo preciso a carico di chi è preposto a collaborare con il titolare dell'impresa o comunque di chi l'amministra. L'obbligo è aspetto integrante della sfera di doveri che l'organo di controllo assume nello svolgimento del proprio incarico.

L’obbligo di segnalazione

L'art. 14 pone un obbligo di segnalazione a carico dell'organo societario di controllo, per le società che ne sono munite. L'obbligo ha ad oggetto la segnalazione di sussistenza dei presupposti per la presentazione della domanda di nomina dell'interprete e di accesso alla composizione negoziata. L'obbligo sorge quando è rilevata una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi dell'impresa o la sua insolvenza. La segnalazione assolve alla funzione di rendere l'amministratore della società ufficialmente posto a conoscenza della situazione di difficoltà e a sollecitarne l'attivazione.

Sulla stessa linea si pone la norma dettata dall'art. 14 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (peraltro non ancora entrato in vigore). Essa dispone infatti che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Nell'ambito di disciplina della composizione negoziata va ricordato che l'obbligo di segnalazione ha per oggetto la sussistenza dei presupposti per la presentazione della domanda alla camera di commercio di nomina dell'esperto: vale a dire, una circostanza specifica costituita dalla situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario divenuta tale da rendere probabile la crisi o l'insolvenza della società. Può allora porsi la questione dell'esatta individuazione dei soggetti cui fa capo l'obbligo in questione, se esso, cioè, sia riferibile anche al revisore contabile ed alla società di revisione. La questione sorge in quanto l'art. 14 indica come soggetto tenuto alla segnalazione il solo organo di controllo. La differente indicazione, rispetto a quella del Codice della crisi, lascia supporre che si sia voluto circoscrivere a tale organo il compito obbligatorio di segnalare la situazione di squilibrio. La ragione di questa limitazione può consistere nella specialità delle mansioni attribuite a chi controlla i conti della società e svolge per tal modo verifiche contabili: senza proporre valutazioni sul futuro andamento della gestione sociale. Queste valutazioni spettano istituzionalmente ad altre figure professionali all'interno della società.

La segnalazione consiste in una comunicazione scritta indirizzata all'amministratore della società, soggetto singolo o collegiale che sia. Di questa deve rimanere prova, a tutela della posizione dell'organo che la effettua. Al riguardo è disposto che essa sia trasmessa con mezzi che assicurano la certezza della sua sussistenza, del suo invio e della sua ricezione. L'atto deve essere motivato, perché se ne comprendano le ragioni e siano conoscibili gli elementi che hanno giustificato la presa di posizione dell'organo di controllo. Essa contiene l'indicazione di una scadenza: assegna all'amministratore un termine congruo, non superiore a trenta giorni, entro il quale egli deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La norma in esame non detta disposizioni ulteriori, rispetto a quelle sin qui sintetizzate. Essa non obbliga a procedere, ad esempio, ad una iscrizione della segnalazione nel registro delle imprese; e neppure regola l'eventuale contrasto tra l'organo e l'amministratore. Tutto va risolto all'interno della società, nella quale non cessa l'obbligo di vigilanza dei sindaci (art. 2403 c.c.: vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento); mentre restano ferme le responsabilità che fanno capo a quanti collaborano alla gestione della società. A questo riguardo si assegna un effetto specifico alla tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ed all'adempiuto dovere di vigilanza: l'esonero o l'attenuazione della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.

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