Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 88 - (Registro on line dei certificati (e-Certis) 1(Registro on line dei certificati (e-Certis)1 [1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all'articolo 2122. 2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.] [1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo. [2] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164). InquadramentoE-Certis è un sistema informativo elettronico messo a disposizione e gestito dalla Commissione europea, la quale ne organizza i contenuti ed il funzionamento, già attivo dal 18 ottobre 2010 e finalizzato a consentire i) alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare i documenti e i certificati presentati dagli operatori stranieri, e ii) alle imprese di conoscere i documenti e i certificati necessari ai fini della presentazione delle domande di partecipazione agli appalti pubblici in qualsiasi paese dell'Unione europea, nonché di conoscere quali documenti possano essere considerati equivalenti rispetto a quelli richiesti. La concreta efficacia del sistema presuppone che esso sia costantemente aggiornato ad opera degli Stati membri. Il Considerando n. 87 della Direttiva n. 2014/24/UE indica come obiettivo di e-Certis proprio quello di agevolare lo scambio di certificati e di altri documenti probatori, rilevando come la versione del sistema già esistente nel vigore della previgente disciplina – basata sull'aggiornamento volontario – si sia rivelata insufficiente, ed auspicando per il futuro l'obbligatorietà del ricorso a tale sistema. In questo quadro, l'art. 88 del Codice recepisce in maniera pressoché testuale l'art. 61 della Direttiva n. 2014/24/UE, (rubricato «Registro on line dei certificati (e-Certis)» ed è finalizzato ad implementare l'aggiornamento e l'utilizzo del registro e-Certis nell'ottica di semplificare le verifiche delle stazioni appaltanti e favorire una maggiore partecipazione transfrontaliere alla procedure di appalto pubblico. Ratio e contenuti.In questo quadro, al dichiarato fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, l'articolo in commento prevede al comma 1 che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea siano costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all'art. 212 del Codice. Il successivo comma 2 prevede che le stazioni appaltanti debbano utilizzare il sistema informativo e-Certis e che debbano richiedere in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali contemplati da e-Certis, per valorizzarne il ruolo e la funzione. Le informazioni contenute in e-Certis non costituiscono un vincolo per la stazione appaltante, che deve richiedere ‘in primo luogo' i certificati ivi contenuti ma che dispone comunque della facoltà di adattare le richieste alla specificità della singola procedura di gara che venga in considerazione. Tuttavia, eventuali richieste documentali che differiscano da quelle contemplate da e-Certis dovrebbero essere adeguatamente motivate e rispettare il principio di proporzionalità, «al fine di evitare che richieste eccessive ed ingiustificate svuotino di significato le finalità semplificatorie perseguite dal legislatore, e l'agevolazione in tal modo della possibilità di presentare offerte transfrontaliere» (Ioannides). BibliografiaCaringella, Protto, Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Roma, 2017; Ioannides, La selezione delle offerte, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019. |