Decreto legislativo - 18/04/2016 - n. 50 art. 72 - (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) 1

Adolfo Candia

(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)1

[1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V2.

2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 98 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142,comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara3;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l'articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo.

[3] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164).

Inquadramento

Con riferimento ai bandi e agli avvisi, assumono rilevanza le relative modalità di redazione e pubblicazione.

La disciplina delle modalità di redazione e pubblicazione dei bandi e degli avvisi è contenuta negli artt. 72 e 73 del Codice, in attuazione degli artt. 51 e 52 della direttiva n. 2014/24/UE.

L'art. 164, comma 2 del Codice, estende l'applicabilità di tali norme, in quanto compatibili, anche alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici e di servizi.

In tale contesto, il presente articolo si occupa specificamente di disciplinare le modalità di redazione dei bandi e degli avvisi e la loro pubblicazione a livello europeo.

I princìpi ispiratori del regime pubblicitario dei bandi e degli avvisi.

Quanto ai princìpi ispiratori di tale disciplina, il regime pubblicitario delle procedure ad evidenza pubblica è innanzitutto funzionale all'attuazione del principio di libera concorrenza, cardine dell'ordinamento eurounitario. La pubblicità dei bandi e degli avvisi è preordinata a consentire la massima conoscibilità dell'indizione della gara, evitando che alla stessa partecipi solamente una ristretta cerchia di operatori economici. Maggiore è la partecipazione alla gara e più alte sono le probabilità che la stazione appaltante individui una controparte contrattuale affidabile (Fontana, 581).

In secondo luogo, un regime pubblicitario efficace contribuisce ad attuare il principio di trasparenza amministrativa e costituisce altresì un utile strumento per garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici (Fontana, 581).

Le modalità di redazione dei bandi e degli avvisi

Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati – recanti le informazioni di cui all'Allegato XIV del Codice – vengono redatti elettronicamente sulla base dei modelli di formulari messi a disposizione dalla Commissione europea tramite la piattaforma «SIMAP». Anche per le eventuali rettifiche sono messi a disposizione appositi modelli.

La pubblicazione a livello europeo

Dopo essere stati redatti per via elettronica, i bandi e gli avvisi vengono inviati alla pubblicazione.

Più precisamente, la prima pubblicazione che deve essere completata è quella europea.

A tale scopo, i bandi e gli avvisi vengono trasmessi – sempre per via elettronica – all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a cura del quale sono pubblicati, entro cinque giorni dalla loro trasmissione, sul portale «TED» (Tenders Electronic Daily), supplemento online alla Gazzetta ufficiale dell'Unione dedicato agli appalti pubblici europei (si consideri che le edizioni elettroniche della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea hanno valore giuridico dal 1° luglio 2013; a partire da tale data, è venuto meno ogni valore giuridico della relativa versione cartacea, eccezion fatta per i casi in cui la pubblicazione online non sia possibile a causa di problemi tecnici dei sistemi informatici).

La pubblicazione elettronica dei bandi e degli avvisi sul portale «TED» è gratuita e deve essere effettuata per esteso, in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione europea, scelte dalle stazioni appaltanti. Il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane sono vincolate a scegliere la lingua italiana, fatte salve le norme in materia di bilinguismo vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano.

Ai sensi dell'art. 72, comma 3, ultimo capoverso, d.lgs. n. 50/2016, per consentire la massima conoscibilità del contenuto dei bandi e degli avvisi pubblicati e per agevolare l'accesso alla relativa procedura da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, una sintesi degli elementi più importanti di ciascun avviso o bando (indicati dalla stazione appaltante nel rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione) deve essere pubblicata in tutte le altre lingue ufficiali.

Occorre precisare che sul portale «TED» viene pubblicato soltanto il bando, non anche la relativa documentazione complementare. Tuttavia, nel bando devono essere indicati l'indirizzo di posta elettronica o l'indirizzo internet a cui tale documentazione è resa disponibile. In tal modo viene garantita un'agevole accessibilità al disciplinare di gara, al capitolato speciale e allo schema di contratto.

Con specifico riferimento agli «avvisi di preinformazione di cui all'art. 70, commi 2 e 3» (ossia agli avvisi di preinformazione utilizzati in luogo del bando di gara) e agli «avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione», il comma 4 dell'art. 72 si occupa di disciplinare la durata della relativa pubblicazione su «TED», il supplemento online alla Gazzetta ufficiale dell'Unione dedicato agli appalti pubblici europei.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 72, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione usati come indizione di gara devono continuare a essere pubblicati per dodici mesi, oppure fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione (di cui all'art. 98) che indichi che nei dodici mesi coperti dall'indizione di gara non sarà aggiudicato alcun appalto. Nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'art. 142, comma 1, lett. b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione che indichi che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara.

Con riferimento agli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, invece, l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il relativo testo integrale, unitamente alla sintesi, continui ad essere pubblicato per l'intero periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

Al contrario, con riferimento ai bandi di gara e agli avvisi di preinformazione non utilizzati in luogo del bando di gara, non si rinvengono analoghe disposizioni che disciplinino la durata della relativa pubblicazione. Sul punto, sembrerebbe logico ritenere che un bando di gara debba restare consultabile su «TED» fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come sembrerebbe opportuno che la pubblicazione di un avviso di preinformazione debba durare fino al 31 dicembre dell'anno successivo (Fontana, 583).

L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione rilascia alle stazioni appaltanti la conferma dell'avvenuta ricezione dell'avviso e dell'avvenuta pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data di pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione. Come si vedrà nel commento al successivo art. 73, qualora la conferma di avvenuta ricezione non sia seguita dalla conferma di avvenuta pubblicazione entro quarantotto ore, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere alla pubblicazione nazionale prima che sia stata perfezionata la pubblicazione europea.

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di pubblicare su «TED» avvisi ulteriori rispetto a quelli per cui il Codice prevede l'obbligo di pubblicazione, purché provvedano a trasmetterli all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica, secondo le modalità di trasmissione precisate all'art. 72, comma 1.

Bibliografia

Fontana, Bandi e avvisi, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019; Meale, Dai bandi ai verbali di gara: atti, forme di pubblicità e termini delle procedure a evidenza pubblica, in Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021.

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